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Bollettino



(*) La CA di Venezia con sent. nn. 84-88-75-90-87-86-73-77-79-85-81-82-92-97-124/2019 del 20.11.18/15.1.19 ha ridotto le sanzioni a: D'Imperio a 40.000 euro; Biasia, Dalla Rovere, Gallina, Giraldi, Munari, Perissinotto, Antiga, Zoppas, Rossi Cahuvenet, Chirò a 120.000 euro; Favotto, Campoccia, Tessari, Visentin a 95.000 euro; Pezzetta a 102.500 euro; Xausa a 120.000 euro; Trinca a 125.000 euro; Cerchiai a 15.000 euro; Zoppas a 95.000; Carlesso a 90.000 euro; Vardanega a 95.000 euro; Stiz a 42.500 euro; Condemi, Ciabattoni e Mazzoccato a 50.000 euro. ...[prosegue]...

Con sent. n. 2/2019 del 20.10.18/23.1.19 ha ridotto le sanzioni a Bolla, Rossello, Rossi e Sbalchiero (delibere 20034/20035/20033) a 120.000 euro. Con sentenza n. 3416/2018 del 20.112018/ 11.12.2018 ha ridotto la sanzione a Luigi Terzoli.

Delibera n. 20033

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Veneto Banca S.p.A. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazioni degli artt. 21 e 8 del d. lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (“Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (“Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob”);

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza condotta nei confronti di Veneto Banca S.p.A. (la “Banca” o “Veneto Banca”), tra cui le verifiche ispettive condotte presso Veneto Banca nel periodo 12 gennaio 2015 – 25 febbraio 2016 e 28 aprile 2015 – 18 dicembre 2015;

VISTE le lettere del 3 maggio 2016, notificate tra il 2 maggio e il 26 maggio 2016, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione (“Divisione Intermediari”), ha contestato agli esponenti aziendali della Banca - ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF - molteplici violazioni dell’art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e delle relative norme di attuazione, dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, nonché dell’art. 8, comma 1, del TUF che attribuisce alla Consob il potere di chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti;

VISTA la lettera del 2 maggio 2016, notificata in pari data, con cui le sopraindicate violazioni sono state altresì contestate a Veneto Banca, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute tra il 4 maggio e il 20 giugno 2016 con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione del sig. Riccardo De Fonzo) hanno formulato istanza di accesso agli atti;

RILEVATO che gli accessi sono stati effettuati tra il 1° giugno e il 13 luglio 2016;

VISTE le note pervenute tra il 12 maggio e il 17 giugno 2016, con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione dei sig.ri Riccardo De Fonzo, Luigi Terzoli e Roberto D’Imperio) hanno, altresì, richiesto la proroga per la presentazione delle memorie difensive; tali richieste sono state riscontrate positivamente dall’Ufficio Sanzioni Amministrative con note trasmesse ai richiedenti tra il 12 maggio e il 20 giugno 2016;

VISTE le note pervenute tra il 9 maggio e il 9 agosto 2016 con cui i sig.ri Attilio Carlesso, Francesco Favotto, Gianfranco Zoppas, Matteo Zoppas, Marcello Condemi, Marco Ciabattoni, Martino Mazzocato, Marco Pezzetta, Roberto D’Imperio, Massimo Lembo, Mosé Fagiani, Luigi Terzoli e Veneto Banca S.p.A. hanno formulato istanza di audizione personale;

VISTE le note pervenute tra il e 2 il 5 ottobre 2016, con cui sig.ri Gianfranco Zoppas, Matteo Zoppas, Mosé Fagiani e Luigi Terzoli hanno rinunciato all’audizione;

VISTE le note del 31 agosto e del 7 settembre 2016 con cui i sig.ri Marcello Condemi, Marco Ciabattoni, Martino Mazzocato e Veneto Banca S.p.A. hanno formulato richieste di differimento delle audizioni personali, cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo;

ESAMINATI i verbali delle predette audizioni che hanno avuto luogo tra il 7 settembre e il 19 ottobre 2016;

ESAMINATE le note, pervenute tra il 31 maggio e il 13 dicembre 2016, con cui tutti i destinatari delle contestazioni (ad eccezione del sig. Riccardo De Fonzo) hanno presentato deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che, nel periodo compreso tra il 27 luglio 2016 e il 15 dicembre 2016, Veneto Banca e i sig.ri Trinca, Favotto, D’Imperio, Chirò, Xausa, Bolla, Campoccia, Rossello, Rossi Luciani, Visentin, Sbalchiero, Vardanega, Pezzetta, Gallina, Biasia, Perissinotto, Munari, Antiga, Dalla Rovere e Giraldi hanno avuto accesso, su loro richiesta, agli atti confluiti successivamente alla notifica delle contestazioni e agli accessi espletati in precedenza;

VISTA la Relazione per la Commissione del 30 dicembre 2016, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione USA”);

VISTA la nota del 30 dicembre 2016 con cui è stata tramessa agli interessati copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dagli interessati in replica alle considerazioni svolte dall’Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

ESAMINATA la Relazione Integrativa del 14 aprile 2017 predisposta dall’Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui è stata tramessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione Integrativa;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni presentate dai sigg.ri Fagiani, Carlesso, Bolla, Rossello, Rossi Luciani, Sbalchiero, Tessari, Visentin, Campoccia, Favotto, Chirò, Stiz, M. Zoppas, Vardanega, Pezzetta, Lembo, Condemi, Mazzocato, Ciabattoni e da Veneto Banca S.p.A. in replica alla citata Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le controdeduzioni formulate dai deducenti, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni contestate per avere la Banca:

1) omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni;

2) tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione, i quali hanno condotto ad un’alterazione del processo decisionale di investimento da parte della clientela;

3) omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti scorretti in materia di gestione degli ordini dei clienti;

4) omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione;

5) fornito alla Consob, in occasione dell’operazione di aumento di capitale 2014, informazioni rivelatesi non veritiere a seguito degli accertamenti ispettivi;

VISTO l’art. 190 del TUF, applicabile ratione temporis, che punisce l’inosservanza delle disposizioni previste dagli artt. 21 e 8 del TUF, nonché delle “disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla Consob” in base al medesimo articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di Euro 250.000,00;

VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la natura procedurale/comportamentale delle violazioni accertate, sostanziatesi in irregolarità che hanno pregiudicato la corretta prestazione dei servizi di investimento;

- la rilevanza quali-quantitativa delle carenze procedurali accertate, nonché la dimensione, diffusione e perduranza nel tempo delle condotte illecite;

- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, i rispettivi periodi di permanenza in carica (anche in rapporto ai vari profili in cui si sostanziano le singole violazioni), l’effettiva funzione svolta all’interno della società, nonché la concreta condotta tenuta da ciascuno in relazione alle irregolarità accertate;

- la coincidenza in capo al CdA di entrambe le funzioni di supervisione strategica e di gestione, stante l’assenza della figura dell’AD e di un Comitato Esecutivo dal 26 aprile 2014 al 23 giugno 2015;

- la specifica attività svolta dal Collegio sindacale in carica dal 26 aprile 2014 al fine di segnalare le irregolarità riscontrate nella pregressa attività degli organi societari;

- le pregresse irregolarità di Veneto Banca in materia di prestazione dei servizi di investimento;

CONSIDERATO, con riferimento all’elemento soggettivo, che si ritiene accertato che i comportamenti rilevati siano connotati da negligenza professionale e, dunque, imputabili quantomeno a titolo di colpa, ad eccezione delle violazioni poste in essere dai sig.ri Vincenzo Consoli e Mosè Fagiani che si reputano addebitabili a titolo di dolo;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l’istituto del “cumulo giuridico” previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO, altresì, che, ai fini dell’applicazione di detto istituto, la violazione più grave sia rappresentata dalla n. 2, in considerazione della portata lesiva della stessa, anche in termini di pericolo, per i risparmiatori, nonché avuto riguardo alla suscettibilità della stessa di coinvolgere anche altri settori di attività della Banca e profili attinenti alla sfera patrimoniale della stessa e che, per ragioni analoghe, in caso di soggetti a cui non è stata imputata la violazione n. 2, la violazione più grave sia da ritenersi la n. 4;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:

1) sig. Vincenzo Consoli, Amministratore Delegato dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014 e Direttore Generale dal 26 aprile 2014 al 31 luglio 2015: euro 300.000 (pari alla sanzione di euro 140.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 30.000 per la violazione n. 1, di euro 30.000 per la violazione n. 3, di euro 50.000 per la violazione n. 4, di euro 50.000 per la violazione n. 5);

2) sig. Flavio Trinca, Presidente del CdA dal 18 aprile 2009 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

3) sig. Franco Antiga, Consigliere di amministrazione dal 24 aprile 2010 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

4) sig. Francesco Biasia, Consigliere di amministrazione dal 24 aprile 2010 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

5) sig. Ambrogio Dalla Rovere, Consigliere di amministrazione dal 18 aprile 2009 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

6) sig. Alessandro Gallina, Consigliere di amministrazione dal 24 aprile 2010 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

7) sig. Domenico Giraldi, Consigliere di amministrazione dal 24 aprile 2010 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

8) sig. Leone Munari, Consigliere di amministrazione dal 24 aprile 2010 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

9) sig. Gian Quinto Perissinotto, Consigliere di amministrazione dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

10) sig. Paolo Rossi Chauvenet, Consigliere di amministrazione dal 18 aprile 2009 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

11) sig. Gianfranco Zoppas, Consigliere di amministrazione dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

12) sig. Vincenzo Chirò, Consigliere di amministrazione dal 24 aprile 2010 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

13) sig. Attilio Carlesso, Consigliere di amministrazione dal 18 aprile 2009 al 20 febbraio 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

14) sig. Luigi Terzoli, Consigliere di amministrazione dal 30 aprile 2011 al 27 aprile 2013: euro 70.000 (pari alla sanzione di euro 50.000 per la violazione n. 4, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3);

15) sig. Fabio Cerchiai, Consigliere di amministrazione dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2012: euro 35.000 (pari alla sanzione di euro 25.000 per la violazione n. 4, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 5.000 per la violazione n. 1, di euro 5.000 per la violazione n. 3);

16) sig.ra Cristina Rossello, Consigliere di amministrazione dal 29 febbraio 2014 al 1° dicembre 2015 e Vice Presidente del CdA dal 2 dicembre 2015: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

17) sig. Francesco Favotto, Presidente del CdA dal 26 aprile 2014 al 29 ottobre 2015: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

18) sig. Alessandro Vardanega, Vice Presidente del CdA dal 26 aprile 2014 al 17 novembre 2015: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

19) sig. Pierluigi Bolla, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 29 ottobre 2015 e Presidente del CdA dal 30 ottobre 2015: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

20) sig. Stefano Campoccia, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

21) sig. Luigi Rossi Luciani, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

22) sig. Giuseppe Sbalchiero, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

23) sig. Federico Tessari, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

24) sig. Graziano Visentin, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

25) sig. Matteo Zoppas, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 13 ottobre 2015: euro 115.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4, di euro 10.000 per la violazione n. 5);

26) sig. Diego Xausa, Presidente del Collegio sindacale dal 30 aprile 2011 al 26 aprile 2014: euro 140.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 20.000 per la violazione n. 1, di euro 20.000 per la violazione n. 3, di euro 30.000 per la violazione n. 4);

27) sig. Marco Pezzetta, membro del Collegio sindacale dal 28 aprile 2012 al 26 aprile 2014: euro 120.000 (pari alla sanzione di euro 70.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 15.000 per la violazione n. 1, di euro 15.000 per la violazione n. 3, di euro 20.000 per la violazione n. 4);

28) sig. Michele Stiz, membro del Collegio sindacale dal 30 aprile 2011 al 28 luglio 2013: euro 100.000 (pari alla sanzione di euro 50.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 15.000 per la violazione n. 1, di euro 15.000 per la violazione n. 3, di euro 20.000 per la violazione n. 4);

29) sig. Roberto D’Imperio, membro del Collegio sindacale dal 7 settembre 2011 al 27 aprile 2012 e dal 28 luglio 2013 al 20 febbraio 2014: euro 75.000 (pari alla sanzione di euro 40.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4);

30) sig. Marcello Condemi, Presidente del Collegio sindacale dal 26 aprile 2014: euro 65.000 (pari alla sanzione di euro 40.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 5.000 per la violazione n. 1, di euro 5.000 per la violazione n. 3, di euro 10.000 per la violazione n. 4, di euro 5.000 per la violazione n. 5);

31) sig. Marco Ciabattoni, membro del Collegio sindacale dal 26 aprile 2014: euro 65.000 (pari alla sanzione di euro 40.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 5.000 per la violazione n. 1, di euro 5.000 per la violazione n. 3, di euro 10.000 per la violazione n. 4, di euro 5.000 per la violazione n. 5);

32) sig. Martino Mazzocato, membro del Collegio sindacale dal 20 febbraio 2014: euro 65.000 (pari alla sanzione di euro 40.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 5.000 per la violazione n. 1, di euro 5.000 per la violazione n. 3, di euro 10.000 per la violazione n. 4, di euro 5.000 per la violazione n. 5);

33) sig. Mosè Fagiani, Condirettore Generale e Responsabile della Direzione Commerciale della Banca dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014: euro 110.000 (pari alla sanzione di euro 80.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 30.000 per la violazione n. 1);

34) sig. Riccardo De Fonzo, Responsabile della Direzione Capitale Sociale e Comunicazione istituzionale dal 1° gennaio 2011 al 9 novembre 2015: euro 75.000 (pari alla sanzione di euro 60.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 15.000 per la violazione n. 3);

35) sig. Giancarlo Cadamuro, Responsabile di Capitale Sociale dal 1° gennaio 2008 al 9 novembre 2015: euro 30.000 per la violazione n. 3;

36) sig. Massimo Lembo, Responsabile della Funzione di Compliance dal 1° luglio 2009 al 1° settembre 2015: euro 65.000 (pari alla sanzione di euro 30.000 per la violazione n. 2, aumentata per effetto del cumulo giuridico di euro 10.000 per la violazione n. 1, di euro 10.000 per la violazione n. 3, di euro 15.000 per la violazione n. 4);

B. è ingiunto a Veneto Banca S.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall’Armi, n. 1, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell’importo complessivo di euro 4.145.000, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

14 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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