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Bollettino



(*) La Corte d'Appello di Venezia con sentenza n. 136/2019 del 20.11.2018/17.1.2019 ha rideterminato la sanzione a carico di Matteo Zoppas da 15.000 a 10.000 euro e con sentenza n. 2/2019 del 20.10.2018/23.1.2019 ha rideterminato le sanzioni a carico di Pierluigi Bolla, Cristina Rossello, Luigi Luciani Rossi e Giuseppe Sbalchiero di cui alle delibere 20034 e 20035 e 20033 in complessive 120.000 euro ciascuno (da 150.000 euro). [...prosegue...]

Con sentenza n. 78/2019 del 20.11.2018/15.1.2019 ha rideterminato la sanzione a carico di Campoccia, Tessari e Visentin in complessive 10.000 euro ciascuno.

Delibera n. 20034

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazioni dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ("TUF") ed, in particolare l'art. 94, comma 2, del TUF, il quale dispone che: "Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti";

RILEVATO che, in data 25 giugno 2014, Veneto Banca S.p.A. ("Veneto Banca" o la "Banca") ha pubblicato il Documento di Registrazione ("DR 2014" o "DR") che è stato incorporato mediante riferimento in due Prospetti di Base relativi a emissioni obbligazionarie della Banca:

- Prospetto di Base pubblicato il 17 gennaio 2014 ("PB 2014") in cui è stato incorporato il DR 2014 mediante il 1° Supplemento al PB 2014 pubblicato il 3 luglio 2014;

- Prospetto di Base pubblicato il 19 gennaio 2015 ("PB 2015");

RILEVATO, altresì, che a valere sui Prospetti di Base di cui sopra sono state emesse, nel periodo 3 luglio 2014 – 25 giugno 2015, n. 12 Condizioni Definitive, relative all'offerta di obbligazioni per un controvalore complessivo collocato di euro 1.131.520.000;

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza condotta nei confronti di Veneto Banca, tra cui le verifiche ispettive condotte presso Veneto Banca nel periodo 12 gennaio 2015 – 25 febbraio 2016 e 28 aprile 2015 – 18 dicembre 2015;

VISTE le lettere del 23 maggio 2016, notificate tra il 23 maggio e il 3 giugno 2016, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, Divisione Intermediari, Ufficio Prospetti Non-Equity, ha contestato - ai sensi degli artt. 191, comma 2, e 195 del TUF - la violazione dell'art. 94, comma 2, del TUF, con particolare riguardo alla mancata rappresentazione nei Prospetti Base e nella sopracitata documentazione di offerta di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive di Veneto Banca, nonché sulle obbligazioni offerte, agli esponenti aziendali di seguito indicati:

- sig. Vincenzo Consoli, in qualità di Direttore Generale;

- sig.ri Francesco Favotto, Alessandro Vardanega, Pierluigi Bolla, Cristina Rossello, , Stefano Campoccia, Luigi Rossi Luciani, Giuseppe Sbalchiero, Federico Tessari, Graziano Visentin e Matteo Zoppas, nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione;

- sig.ri Marcello Condemi, Marco Ciabattoni e Martino Mazzocato, nella qualità di membri del Collegio sindacale;

VISTA la lettera del 23 maggio 2016, notificata in pari data, con cui la sopraindicata violazione è stata altresì contestata a Veneto Banca, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute tra il 25 maggio e il 21 giugno 2016 con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di accesso agli atti;

RILEVATO che gli accessi sono stati effettuati tra il 28 giugno e il 2 agosto 2016;

VISTE le note pervenute tra il 25 maggio e il 15 giugno 2016, con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno, altresì, richiesto la proroga per la presentazione delle memorie difensive; tali richieste sono state riscontrate positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con note trasmesse ai richiedenti tra il 25 maggio e il 16 giugno 2016;

VISTE le note pervenute tra il 26 maggio e il 9 agosto 2016 con cui i sig.ri i sig.ri Marco Ciabattoni, Francesco Favotto, Martino Mazzocato, Marcello Condemi, Matteo Zoppas e Veneto Banca S.p.A. hanno formulato istanza di audizione personale;

VISTA la nota pervenuta il 2 settembre 2016 con cui il sig. Zoppas ha rinunciato all'audizione;

VISTE le note del 31 agosto e del 7 settembre 2016 con cui i sig.ri Marcello Condemi, Marco Ciabattoni, Martino Mazzocato e Veneto Banca S.p.A. hanno formulato richieste di differimento delle audizioni personali, cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo;

ESAMINATI i verbali delle predette audizioni che hanno avuto luogo tra il 14 settembre e il 19 ottobre 2016;

ESAMINATE le note, pervenute tra il 9 agosto e il 13 dicembre 2016, con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno presentato deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che, nel periodo compreso tra l'8 novembre 2016 e il 17 gennaio 2017, Veneto Banca e i sig.ri Favotto, , Bolla, Campoccia, Rossello, Rossi Luciani, Visentin, Sbalchiero e Vardanega, hanno avuto accesso, su loro richiesta, agli atti confluiti successivamente alla notifica delle contestazioni e agli accessi espletati in precedenza;

VISTA la Relazione per la Commissione del 26 gennaio 2017, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 31 gennaio 2017 con cui è stata tramessa agli interessati copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dagli interessati in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

ESAMINATA la Relazione Integrativa del 14 aprile 2017 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui è stata tramessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione Integrativa;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni presentate in replica alla citata Relazione Integrativa;

RILEVATO che il Sig. Vincenzo Consoli non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le controdeduzioni formulate dai deducenti, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni dell'art. 94, commi 2, del TUF, per non avere Veneto Banca rappresentato, nei PB 2014 e 2015 e nella successiva documentazione di offerta, informazioni inerenti a: i) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; ii) le criticità rilevate dalla Banca d'Italia in merito al ruolo svolto dal sig. Consoli nella Banca ed al processo del credito;

VISTO l'art. 191, comma 2, applicabile ratione temporis, del TUF, che punisce l'inosservanza dell'art. 94, comma 2, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di Euro 500.000;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni;

- la circostanza che le carenze informative in parola concernevano aspetti significativi che si riflettevano su elementi del Prospetto essenziali per consentire un consapevole apprezzamento dell'offerta in parola;

- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della Banca;

CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che la violazione accertata sia addebitabile:

- a titolo di dolo nei confronti del sig. Consoli;

- quantomeno a titolo di colpa grave nei confronti:

- del sig. Favotto in ragione della specifica delega ricevuta in ordine al Prospetto 2014 e della circostanza che egli risulta firmatario delle definitive dichiarazioni di responsabilità relative al DR 2014, al 1° Supplemento al DR 2014, al 2° Supplemento al PB 2014 e al PB 2015;

- del sig. Vardanega in ragione della circostanza che egli risulta firmatario della preliminare dichiarazione di responsabilità sottoscritta in data 14 maggio 2014 in ordine al Prospetto che era costituito anche dal DR 2014;

- a titolo di colpa nei confronti degli altri esponenti aziendali;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:

1. sig. Vincenzo Consoli, Direttore Generale dal 26 aprile 2014 al 31 luglio 2015, euro 90.000;

2. sig. Francesco Favotto, Presidente del CdA dal 26 aprile 2014 al 29 ottobre 2015, euro 50.000;

3. sig. Alessandro Vardanega, Vice Presidente del CdA dal 26 aprile 2014 al 17 novembre 2015, euro 30.000;

4. sig. Pierluigi Bolla, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 30 ottobre 2015, euro 15.000;

5. sig.ra Cristina Rossello, Consigliere di amministrazione dal 29 febbraio 2014 al 1° dicembre 2015 e Vice Presidente del CdA dal 2 dicembre 2015, euro 15.000;

6. sig. Stefano Campoccia, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 15.000;

7. sig. Luigi Rossi Luciani, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 15.000;

8. sig. Giuseppe Sbalchiero, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 15.000;

9. sig. Federico Tessari, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 15.000;

10. sig. Graziano Visentin, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 15.000;

11. sig. Matteo Zoppas, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 13 ottobre 2015, euro 15.000;

12. sig. Marcello Condemi, Presidente del Collegio sindacale dal 26 aprile 2014, euro 15.000;

13. sig. Marco Ciabattoni, membro del Collegio sindacale dal 26 aprile 2014, euro 15.000;

14. sig. Martino Mazzocato, membro del Collegio sindacale dal 20 febbraio 2014, euro 15.000;

B. è ingiunto a Veneto Banca S.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi, n. 1, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell'importo complessivo di euro 335.000, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

21 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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