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Bollettino



(*) La Corte d'Appello di Venezia - Sezione I civile - con sentenze n. 93/2019 del 20.11.2018/15.1.2019 e n. 135/2019 del 20.11.2018/17.1.2019, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione promosso da Marcello Condemi, Marco Ciabattoni e Martino Mazzocato - ha ridotto la sanzione a 15.000 euro per ciascuno de tre soggetti e in parziale accoglimento del ricorso promosso da Matteo Zoppas ha ridotto la sanzione a 15.000 euro. Con sentenza n. 2/2019 del 20.10.18/23.1.19 ha ridotto le sanzioni a Bolla, Rossello, Rossi e Sbalchiero di cui alle delibere 20034/20035/20033 a 120.000 euro. [...prosegue...]

Con sentenza n. 76/2019 del 20.11.2018/15.1.2019 ha ridotto le sanzioni a Campoccia, Tessari e Visentin a 15.000 euro ciascuno.

Delibera n. 20035

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Veneto Banca s.p.a. e, a titolo di responsabile in solido, della medesima società per violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del d. lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ("TUF") ed, in particolare l'art. 94, comma 2, del TUF, il quale dispone che: "Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti";

VISTO altresì l'art. 94, comma 7, del TUF, il quale dispone che: "Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto";

RILEVATO che, nel corso del 2014, Veneto Banca S.c.p.A. (ora Veneto Banca S.p.A., "Veneto Banca", la "Banca") ha proceduto ad un'offerta di azioni relativa a un aumento di capitale sociale a pagamento per un massimo di n. 13.865.138 azioni, offerte in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili Veneto Banca e, per l'eventuale inoptato, al pubblico indistinto, il cui periodo di offerta era compreso tra il 26 giugno 2014 e il 28 luglio 2014 ("Aucap 2014");

RILEVATO che, in data 25 giugno 2014, Veneto Banca ha depositato presso la Consob il prospetto relativo all'Aucap 2014 (il "Prospetto 2014", "Prospetto") che in pari data è stato approvato dalla Consob e pubblicato;

VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza condotta nei confronti di Veneto Banca S.p.A. (la "Banca" o "Veneto Banca"), tra cui le verifiche ispettive condotte presso Veneto Banca nel periodo 12 gennaio 2015 – 25 febbraio 2016 e 28 aprile 2015 – 18 dicembre 2015;

VISTE le lettere del 23 maggio 2016, notificate tra il 23 maggio e il 3 giugno 2016, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla citata attività di vigilanza, la Divisione Informazione Emittenti, Ufficio Prospetti Equity e IPO, ha contestato – ai sensi degli artt. 191, comma 2, e 195 del TUF - la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF, con particolare riguardo alla mancata rappresentazione nel Prospetto 2014 di informazioni necessarie affinché gli investitori potessero pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive di Veneto Banca, nonché sulle azioni offerte, agli esponenti aziendali di seguito indicati:

- sig. Vincenzo Consoli, in qualità di Direttore Generale;

- sig.ri Francesco Favotto, Alessandro Vardanega, Pierluigi Bolla, Cristina Rossello, Stefano Campoccia, Luigi Rossi Luciani, Giuseppe Sbalchiero, Federico Tessari, Graziano Visentin e Matteo Zoppas, nella qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione;

- sig.ri Marcello Condemi, Marco Ciabattoni e Martino Mazzocato, nella qualità di membri del Collegio sindacale;

VISTA la lettera del 23 maggio 2016, notificata in pari data, con cui la sopraindicata violazione è stata altresì contestata a Veneto Banca, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF;

RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione le parti sono state rese edotte della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute tra il 25 maggio e il 21 giugno 2016 con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno formulato istanza di accesso agli atti;

RILEVATO che gli accessi sono stati effettuati tra il 28 giugno e il 2 agosto 2016;

VISTE le note pervenute tra il 25 maggio e il 15 giugno 2016, con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno, altresì, richiesto la proroga per la presentazione delle memorie difensive; tali richieste sono state riscontrate positivamente dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con note trasmesse ai richiedenti tra il 25 maggio e il 16 giugno 2016;

VISTE le note pervenute tra il 26 maggio e il 9 agosto 2016 con cui i sig.ri i sig.ri Marco Ciabattoni, Francesco Favotto, Martino Mazzocato, Marcello Condemi, Matteo Zoppas e Veneto Banca S.p.A. hanno formulato istanza di audizione personale;

VISTA la nota pervenuta il 2 settembre 2016 con cui il sig. Zoppas ha rinunciato all'audizione;

VISTE le note del 31 agosto e del 7 settembre 2016 con cui i sig.ri Marcello Condemi, Marco Ciabattoni, Martino Mazzocato e Veneto Banca S.p.A. hanno formulato richieste di differimento delle audizioni personali, cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito riscontro positivo;

ESAMINATI i verbali delle predette audizioni che hanno avuto luogo tra il 14 settembre e il 19 ottobre 2016;

ESAMINATE le note, pervenute tra il 9 agosto e il 13 dicembre 2016, con cui tutti i destinatari delle contestazioni hanno presentato deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che, nel periodo compreso tra l'8 novembre 2016 e il 17 gennaio 2017, Veneto Banca e i sig.ri Favotto, , Bolla, Campoccia, Rossello, Rossi Luciani, Visentin, Sbalchiero e Vardanega, hanno avuto accesso, su loro richiesta, agli atti confluiti successivamente alla notifica delle contestazioni e agli accessi espletati in precedenza;

VISTA la Relazione per la Commissione del 26 gennaio 2017, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 31 gennaio 2017 con cui è stata tramessa agli interessati copia della predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dagli interessati in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione per la Commissione;

ESAMINATA la Relazione Integrativa del 14 aprile 2017 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 14 aprile 2017 con cui è stata tramessa ai soggetti interessati copia della predetta Relazione Integrativa;

ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni presentate in replica alla citata Relazione Integrativa;

RILEVATO che il Sig. Vincenzo Consoli non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione Integrativa;

CONSIDERATO che le controdeduzioni formulate dai deducenti, nel loro complesso, non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nelle precedenti fasi difensive;

RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell'art. 94, commi 2 e 7, del TUF, per non avere Veneto Banca rappresentato nel Prospetto 2014 le informazioni inerenti a: i) le modalità di determinazione del prezzo di emissione delle azioni di Veneto Banca; ii) la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e acquisto di azioni della Banca; iii) le criticità rilevate dalla Banca d'Italia in merito al ruolo svolto dal sig. Consoli nella Banca ed al processo del credito; iv) taluni eventi che influivano sulla negoziabilità delle predette azioni della Banca medesima;

VISTO l'art. 191, comma 2, applicabile ratione temporis, del TUF, che punisce l'inosservanza dell'art. 94, commi 2 e 7, con la sanzione amministrativa pecuniaria, determinata tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di Euro 500.000;

VISTO l'art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità obiettiva che assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni;

- la circostanza che le carenze informative in parola concernevano aspetti significativi che si riflettevano su elementi del Prospetto essenziali per consentire un consapevole apprezzamento dell'offerta in parola;

- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale, nonché l'effettiva funzione svolta all'interno della Banca;

CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che la violazione accertata sia addebitabile:

- a titolo di dolo nei confronti del sig. Consoli;

- quantomeno a titolo di colpa grave nei confronti:

- del sig. Favotto in ragione della specifica delega ricevuta in ordine al Prospetto in esame e della circostanza che egli risulta firmatario delle definitive dichiarazioni di responsabilità sottoscritte in data 24 e 25 giugno 2014 in ordine al Prospetto medesimo;

- del sig. Vardanega in ragione della circostanza che egli risulta firmatario della preliminare dichiarazione di responsabilità sottoscritta in data 14 maggio 2014 in ordine al Prospetto medesimo;

- a titolo di colpa nei confronti degli altri esponenti aziendali;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

A. sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di essi indicato:

1. sig. Vincenzo Consoli, Direttore Generale dal 26 aprile 2014 al 31 luglio 2015, euro 100.000;

2. sig. Francesco Favotto, Presidente del CdA dal 26 aprile 2014 al 29 ottobre 2015, euro 60.000;

3. sig. Alessandro Vardanega, Vice Presidente del CdA dal 26 aprile 2014 al 17 novembre 2015, euro 40.000;

4. sig. Pierluigi Bolla, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 30 ottobre 2015, euro 20.000;

5. sig.ra Cristina Rossello, Consigliere di amministrazione dal 29 febbraio 2014 al 1° dicembre 2015 e Vice Presidente del CdA dal 2 dicembre 2015, euro 20.000;

6. sig. Stefano Campoccia, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 20.000;

7. sig. Luigi Rossi Luciani, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 20.000;

8. sig. Giuseppe Sbalchiero, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 20.000;

9. sig. Federico Tessari, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 20.000;

10. sig. Graziano Visentin, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, euro 20.000;

11. sig. Matteo Zoppas, Consigliere di amministrazione dal 26 aprile 2014 al 13 ottobre 2015, euro 20.000;

12. sig. Marcello Condemi, Presidente del Collegio sindacale dal 26 aprile 2014, euro 20.000;

13. sig. Marco Ciabattoni, membro del Collegio sindacale dal 26 aprile 2014, euro 20.000;

14. sig. Martino Mazzocato, membro del Collegio sindacale dal 20 febbraio 2014, euro 20.000;

B. è ingiunto a Veneto Banca S.p.A., con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi, n. 1, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell'importo complessivo di euro 420.000, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

21 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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