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Delibera n. 20050

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia effettuata tramite il sito internet www.dianesis.com ed avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento, tramite il sito web www.dianesis.com, di un'attività che si è sostanziata nel proporre anche a soggetti residenti in Italia di acquistare lingotti e monete d'oro per aderire ad un programma di investimento che prevede la conclusione di un contratto in base al quale l'investitore "affitta" l'oro acquistato al fine di percepire periodicamente somme di denaro di importo predeterminato;

RILEVATO che, in particolare, sulla base delle informazioni pubblicate nel sito www.dianesis.com (risultato attivo e disponibile anche in una versione tradotta in lingua italiana), è stata offerta agli investitori italiani la possibilità di acquistare l'oro on-line dalla Dianesis Ltd e, nell'ambito del programma denominato "Gold Program T109", di depositarlo presso un'azienda definita partner della citata "Dianesis", la "Diaurum LP", in virtù di un "contratto di affitto" denominato "Rent to buy" al fine di percepire, su base mensile per 10 anni, un importo "fisso" pattuito alla conclusione del suddetto contratto, "a prescindere dalle fluttuazioni del valore di mercato dell'oro";

RILEVATO, in proposito, che nella pagina web www.dianesis.com/registration.php è stata riscontrata la presenza di un filmato in cui il Sig. Alessio Vinassa della "Dianesis", illustra più ampiamente le caratteristiche del programma di investimento in base al quale è stata offerta agli utenti la possibilità di acquistare oro fisico (lingotti e monete) dalla "Dianesis", tramite il citato sito web, e di ottenere un guadagno mensile "garantito" attraverso la sottoscrizione di un contratto decennale denominato "rent to buy";

RISCONTRATO in proposito che nel citato video è precisato che agli investitori aderenti al contratto "rent to buy" è corrisposto per un periodo di dieci anni un rendimento mensile pari all'1,25% rispetto al controvalore dell'oro investito, più una "maxi rata" di un importo pari all'investimento iniziale, che verrebbe corrisposta alla scadenza decennale del contratto. Inoltre, agli utenti viene anche offerta la possibilità di rinnovare il contratto "rent to buy" alla scadenza dei dieci anni;

RISCONTRATO che nel medesimo filmato si fa, altresì, riferimento alla possibilità di ottenere un'ulteriore "plusvalenza" (denominata "gold shield"), pari al 30% del ritorno pattuito alla scadenza del contratto, in caso di apprezzamento del valore di mercato dell'oro. Il Sig. Vinassa prospetta, inoltre, agli utenti che, in caso di investimenti di valore elevato, la società partner di Dianesis, la suddetta "Diaurum LP", metterebbe a garanzia dell'oro investito "obbligazioni a ‘tripla classe A'";

RILEVATO che nel sito web in parola l'offerta del sopradescritto prodotto è risultata associata a schemi di vendita di tipo "piramidale";

RILEVATO che la sopra descritta iniziativa è stata svolta attraverso il sito web www.dianesis.com, che è risultato disponibile anche in lingua italiana;

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi il proprio capitale per l'acquisto dell'oro da "Dianesis" al fine di attivare, mediante la stessa società, il contratto cd. "rent to buy" nell'ambito del programma denominato "Gold Program T109", (b) in virtù dell'anzidetto contratto è promesso un rendimento periodico fisso indicato in termini percentuali "a prescindere dalle fluttuazioni del valore di mercato dell'oro", (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RILEVATO inoltre che, nonostante le richieste della Consob, non è stata fornita la documentazione contrattuale relativa all'iniziativa stessa;

RITENUTO, pertanto, che - avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario" – le proposte negoziali di "Dianesis" sulla base di quanto rappresentato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti del sito web www.dianesis.com forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame sia stata rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che il sito web www.dianesis.com è risultato attivo e disponibile in lingua italiana, ivi incluso il menzionato filmato in cui il Sig. Alessio Vinassa ha illustrato le caratteristiche dell'offerta;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo stata l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da "Dianesis" presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere da "Dianesis" non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la delibera n. 19942 del 5 aprile 2017, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 58/98 ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata tramite il sito www.dianesis.com;

VISTA la nota fatta pervenire il 12 giugno 2017 con cui i legali di "Dianesis" hanno rappresentato quanto segue:

- "Dianesis Ltd è una società che ha sede a Dubai ed è autorizzata alla vendita di oro fisico attraverso una piattaforma online. E' registrata presso il Dubai Multi Commodities Center […] l'oro viene spedito direttamente al domicilio del cliente per importi superiori ai 50 grammi o viene venduto direttamente presso la sede della società";

- "all'indirizzo della sede legale della società non risulta arrivata alcuna comunicazione da parte della Consob";

- "il Sig. Vinassa conferma di aver ricevuto delle comunicazioni e-mail, anche se ne ha preso visione soltanto successivamente a quando ha appreso la notizie della sospensione";

- "il Sig. Vinassa e la società appena giunti a conoscenza della delibera [di sospensione cautelare] hanno interrotto qualsiasi tipo di attività di promozione dell'attività di vendita e di non avere intenzione di riprenderla almeno nelle forme pubblicizzate attraverso i canali web in italiano".

RITENUTO che i sopra riportati elementi informativi forniti dai legali di "Dianesis" non consentono di pervenire ad una diversa qualificazione dei fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare dell'offerta al pubblico di cui alla sopra citata delibera n. 19942 del 5 aprile 2017;

RILEVATO al riguardo che la documentazione contrattuale atta eventualmente a comprovare che la causa della proposta negoziale di "Dianesis" sia effettivamente rappresentata da una vendita di oro fisico, ancorché richiesta dalla Consob, non è stata fornita né in sede di interlocuzione preventiva con la società né successivamente all'adozione del provvedimento di sospensione;

RITENUTO, quindi, che la ricostruzione della proposta rivolta agli utenti deve necessariamente operarsi sulla base di quanto rinvenuto nel sito web della società;

RITENUTO inoltre, quanto alla qualificazione della proposta di "Dianesis", che l'asserita vendita di oro fisico è risultata espressamente collegata alla promessa di rendimenti finanziari predeterminati e corrisposti su base periodica;

RILEVATO, in particolare, che tale ultima circostanza non è stata smentita dai legali della società con la sopra citata nota pervenuta il 12 giugno 2017;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte – l'effettuazione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 58/98, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi tramite il sito www.dianesis.com.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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