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Delibera n. 20110

Sospensione, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Cryp Trade Capital avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi tramite il sito internet https://cryp.trade

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("TUF");

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento, da parte della società Cryp Trade Capital con sede ad Alicante e Glasgow, mediante il sito web https://cryp.trade, di un'offerta al pubblico, rivolta anche a soggetti residenti in Italia, avente ad oggetto "portafogli di investimento" cui è collegata la promessa di rendimenti periodici predeterminati;

RILEVATO in particolare che, sulla base delle informazioni pubblicate nel sito https://cryp.trade (attivo e disponibile anche in lingua italiana), agli utenti che acquistano tali "portafogli di investimento" vengono promessi rendimenti mensili compresi tra il 17,7% e il 29,7% del capitale investito;

RILEVATO, in proposito, che nel sito vengono, tra l'altro, indicati l'entità (in misura percentuale), la periodicità e la durata dei rendimenti collegati all'acquisto delle varie tipologie di "portafogli di investimento" offerti agli utenti;

RISCONTRATO che nel sito sono, altresì, specificati gli importi che gli investitori devono versare per acquistare i vari "portafogli di investimento" offerti, nonché i rendimenti ad essi collegati;

RILEVATO che nel sito web in parola l'offerta del sopradescritto prodotto è associata a uno schema di vendita di tipo piramidale;

RILEVATO, inoltre, che la società Cryp Trade Capital non ha fornito le informazioni richieste dalla Consob con note del 19 luglio 2017 e del 18 agosto 2017;

RILEVATO che l'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lett. t) del TUF, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende – ex art. 1, comma 1, lett. u) del TUF – sia le figure tipizzate degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

c) la circostanza che tale comunicazione sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza di tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione promossa dalla Cryp Trade Capital prevede che (a) l'aderente impieghi il proprio capitale (b) a fronte di tale impiego è promesso un rendimento periodico fisso indicato in termini percentuali (dal 17,7% al 29,7%, in relazione al tipo di "portafoglio di investimento" acquistato), (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale versato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto con Cryp Trade Capital è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RITENUTO, pertanto, che – avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario" – le proposte negoziali di Cryp Trade Capital sembrano possedere le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che i sopra riportati contenuti del sito https://cryp.trade forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame sia rivolta anche al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che il sito web https://cryp.trade è attivo e tuttora disponibile anche in lingua italiana e che sul sito è altresì promosso uno schema di vendita tramite il quale l'offerta di prodotti finanziari è risultata pubblicizzata da soggetti italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da Cryp Trade Capital presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione – previste dal combinato disposto degli artt. 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 – dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTO l'art. 94, comma 1, del TUF, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere da Cryp Trade Capital non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste il fondato sospetto circa la promozione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in violazione delle disposizioni normative e regolamentari in materia;

RILEVATO che l'offerta al pubblico di detti prodotti finanziari risulta, a tutt'oggi, in corso di svolgimento;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. b) del TUF, in base al quale la Consob "può sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) [ovvero strumenti finanziari comunitari], in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo [che disciplina l'offerta al pubblico di prodotti finanziari] o delle relative norme di attuazione";

CONSIDERATO che, stante la sussistenza dei suddetti presupposti, si ravvisa l'urgenza di adottare il provvedimento sopra individuato;

D E L I B E R A:

E' sospesa, in via cautelare, per il periodo di 90 giorni, l'attività di offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Cryp Trade Capital ed avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi tramite il sito https://cryp.trade.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

13 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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