Pubblicazioni

Bollettino


« Indietro Versione stampabile


Delibera n. 20373

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“Tuf”) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere anche tramite il sito internet www.worldfxm.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Tuf”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, dalle informazioni disponibili, soggetti operanti a nome di “Worldfxm” contattano risparmiatori italiani telefonicamente al fine di convincerli ad aprire un conto e fare operazioni di trading sul detto sito fornendo indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire in strumenti finanziari;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.worldfxm.com è emerso che:

  1. il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on-line, può fare negoziare sul mercato valutario (Forex) e fare trading in CFD, metalli preziosi e indici, attraverso la piattaforma MT4;
  2. per l’effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate “Silver”, “Gold” e “Platinum”, distinte soprattutto per l’importo del deposito minimo e per benefit;
  3. non è possibile rinvenire sul sito in discorso alcun riferimento a soggetti cui ricondurre l’operatività svolta tramite il sito www.worldfxm.com.

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito in oggetto è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all’art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che, ancorché il sito www.worldfxm.com non sia più redatto in lingua italiana, risulta comunque che clienti italiani vengono contattati al fine di fargli aprire un conto di trading sul detto sito;

CONSIDERATO che, come sopra esposto, non è possibile individuare alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi e attività di investimento cui ricondurre l’operatività svolta tramite il sito www.worldfxm.com;

CONSIDERATO che l’operatività svolta tramite il citato sito non appare riconducibile ad alcuna società autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano servizi di investimento: la società menzionata nel sito www.worldfxm.com non risulta, infatti, iscritta nell’albo, tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del TUF;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”;

RITENUTO, pertanto, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell’art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, ai sensi dell’art. 7-octies del TUF - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione”;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito www.worldfxm.com, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

Bollettino elettronico - per saperne di più