Delibera n. 23511 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23511
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("TUF"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet https://vexgroup.pro
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://vex-group.pro - risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana tramite un meccanismo di traduzione automatica dei contenuti integrato nel sito stesso e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su azioni e su CFD relativi a materie prime, indici, azioni e criptovalute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito https://vex-group.pro - anche tramite procedura risultata disponibile per gli utenti che si registrano al sito internet https://quantumai.co - che consente l'apertura di un conto e l'accesso all'area riservata; in particolare, all'interno del sito https://vex-group.pro sono menzionate sei tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati, "Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Vip";
iii. all'interno dell'area riservata del sito https://vex-group.pro sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading nonché il collegamento ad un'apposita piattaforma di trading;
iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://vex-group.pro non sono presenti riferimenti all'entità cui è riconducibile l'operatività descritta. Nel documento Terms & Conditions e negli altri documenti "giuridici" pubblicati nel sito si fa genericamente riferimento a "Vex Group".
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://vex-group.pro è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite detto dominio viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet https://vexgroup.pro, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i relativi contenuti sono risultati disponibili in lingua italiana, è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall'Italia mediante indirizzi IP italiani ed è stata altresì rilevata attività promozionale tramite il sito https://quantumai.co, anch'esso disponibile in lingua italiana;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito https://vex-group.pro non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet https://vex-group.pro consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
9 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona