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Bollettino


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Delibera n. 23516

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti https://quantumaipiattaforma.it e https://quantumaiofficial.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://quantumaipiattaforma.it è emerso che:

i. il sito, attivo, in lingua italiana e registrato in forma anonima, propone agli utenti la possibilità di "entrare nel futuro del trading con l'intelligenza artificiale";

ii. nel suddetto sito è descritta la procedura che l'utente deve seguire per iniziare a operare. Infatti, per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito, l'apertura di un conto di trading e l'impiego di una provvista di denaro;

iii. la registrazione consente all'utente di accedere all'area riservata del sito https://po.life ove sono risultate, tra l'altro, presenti le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo dei fondi e viene consentito al cliente di effettuare operazioni di acquisto/vendita aventi a oggetto strumenti finanziari;

iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://quantumaipiattaforma.it non sono presenti riferimenti all'indicazione del soggetto cui è riconducibile la descritta operatività. Anche nel documento Terms & Conditions si fa genericamente riferimento a "Trading Quantum AI". All'interno della sezione "Contattaci" è presente un form di contatto che l'utente può utilizzare per inviare messaggi e sono riportati indirizzi e-mail;

v. nel sito https://quantumaipiattaforma.it, tenuto conto che è presente un riferimento al nominativo di Elon Musk ["piattaforma trae ispirazione da Elon Musk"], è pubblicato il disclaimer che avvisa gli utenti del fatto che "Elon Musk non è affiliato con la nostra piattaforma in alcun modo. Sebbene traiamo ispirazione dai suoi progressi tecnologici la nostra piattaforma è sviluppata in modo indipendente";

RILEVATO, altresì, che il sito https://quantumaiofficial.com:

i. attivo, dai contenuti disponibili in lingua italiana attraverso un meccanismo di traduzione automatica integrato nel sito stesso e registrato in forma anonima, presenta lo stesso logo e contenuti sostanzialmente identici a quelli rilevati nel sito internet https://quantumaipiattaforma.it;

ii. offre le medesime funzionalità (rilevate all'interno del sito https://quantumaipiattaforma.it) per l'attività di trading sul sito https://po.life;

iii. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito https://quantumaiofficial.com si fa genericamente riferimento a "Trading Quantum AI" e all'interno della sezione "Contattaci" del sito in discorso è presente un form di contatto che l'utente può utilizzare per inviare messaggi, nonché l'indicazione di indirizzi e-mail.

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://quantumaipiattaforma.it e https://quantumaiofficial.com è riconducibile alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento, attività disciplinata dagli artt. 32 del TUF e 125 del Regolamento Intermediari della Consob n. 20307/18 e riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del TUF alla prestazione del servizio di investimento di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF: al riguardo, tramite i predetti siti viene offerta agli utenti la possibilità previa registrazione di aprire presso piattaforme riconducibili a soggetti terzi un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://quantumaipiattaforma.it e https://quantumaiofficial.com è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;

CONSIDERATO che i siti internet https://quantumaipiattaforma.it e https://quantumaiofficial.com non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://quantumaipiattaforma.it e https://quantumaiofficial.com consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

9 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Savona