Delibera n. 23520 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23520
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite i siti internet https://quantumaiapp.it e https://quantum-ai.in
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte sul sito internet https://quantumaiapp.it è emerso che:
i. il sito internet https://quantumaiapp.it, attivo, dai contenuti in lingua italiana e registrato in forma anonima, offre agli utenti la possibilità di avvalersi di una "piattaforma di trading che sfrutta l'intelligenza artificiale per la negoziazione" e che "gli utenti dovrebbero comprendere che impegnarsi nel trading di CFD […] comporta rischi finanziari";
ii. nel sito internet è descritta la procedura che l'utente deve seguire per iniziare a operare. In particolare, per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito, l'apertura di un conto di trading e l'impiego di una provvista di denaro ["Dopo aver completato la registrazione, riceverai un'e-mail di conferma contenente un link per attivare il tuo account. Una volta attivato il tuo account, dovrai depositare dei fondi per iniziare a fare trading. Il deposito minimo richiesto è di $250"];
iii. il sito internet consente agli utenti che si registrano la possibilità di fare trading con soggetti terzi. Al riguardo, ad esito della procedura di registrazione sono state ricevute due e-mail con riportate le credenziali e il link per accedere alla pagina web della piattaforma "Orbimount" (https://orbimount.io) raggiungibile all'indirizzo https://trade.plf-tchb.com ove sono risultate disponibili le funzionalità dedicate al deposito e al prelievo di liquidità e che consente al cliente di effettuare operazioni di acquisto/vendita aventi a oggetto strumenti finanziari;
iv. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito internet https://quantumaiapp.it sono riportati generici riferimenti a "Quantum AI";
RILEVATO, altresì, che il sito https://quantum-ai.in:
i. attivo, dai contenuti disponibili in lingua italiana attraverso un meccanismo di traduzione automatica integrato nel sito stesso e registrato in forma anonima, presenta lo stesso logo, il medesimo layout grafico e contenuti identici a quelli rilevati nel sito internet https://quantumaiapp.it;
ii. offre le medesime funzionalità relative alla registrazione del cliente (rilevate nel sito https://quantumaiapp.it) per l'attività di trading sul sito https://orbimount.io;
iii. quanto alla riconducibilità, all'interno del sito internet sito https://quantum-ai.in sono riportati generici riferimenti a "Quantum AI".
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite i siti internet https://quantumaiapp.it e https://quantum-ai.in è riconducibile alla promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi di investimento, attività disciplinata dagli artt. 32 del TUF e 125 del Regolamento Intermediari della Consob n. 20307/18 e riservata agli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 18 del TUF alla prestazione del servizio di investimento di collocamento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF: al riguardo, tramite i predetti siti viene offerta agli utenti la possibilità previa registrazione di aprire presso piattaforme riconducibili a soggetti terzi un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite i siti internet https://quantumaiapp.it e https://quantum-ai.in, è tuttora in corso di svolgimento, nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati consultabili in lingua italiana ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti ad impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi agli stessi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani ed è stata riferita attività di contatto nei confronti di investitori italiani;
CONSIDERATO che i siti internet https://quantumaiapp.it e https://quantum-ai.in non sono riconducibili ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, lett. b), del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite i siti internet https://quantumaiapp.it e https://quantum-ai.in consistente nell'offerta nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni.
9 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona