Delibera n. 23612 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 23612
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet https://rgroupltd.cm e le relative pagine https://client.rgroupltd.cm, https://webtrader.rgroupltd.cm
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:
i. mediante il sito internet https://rgroupltd.cm - risultato attivo, registrato in forma anonima e disponibile in lingua italiana - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di operare su valute, azioni e indici azionari, materie prime e criptovalute;
ii. per l'effettuazione delle predette operazioni di trading, è richiesta all'utente la registrazione al sito https://rgroupltd.cm - mediante procedura disponibile, anche per gli utenti italiani, in corrispondenza della pagina https://client.rgroupltd.cm, anch'essa disponibile in lingua italiana - e l'apertura di un account; in particolare, sul sito https://rgroupltd.cm sono menzionate cinque tipologie di account denominate, a seconda del deposito minimo richiesto e dei benefit prospettati "Starter", "Premium", "Diamond", "Elite Group" e "VIP";
iii. all'interno dell'area riservata del sito https://rgroupltd.cm, risultata disponibile in corrispondenza del menzionato dominio https://client.rgroupltd.cm, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito di denaro sull'account di trading e la possibilità di accedere all'area di negoziazione disponibile sull'ulteriore dominio https://webtrader.rgroupltd.cm, parimenti disponibile in lingua italiana;
iv. all'interno del sito https://rgroupltd.cm è indicato l'indirizzo di posta elettronica support@rgroupltd.cm;
CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito internet https://rgroupltd.cm e le relative pagine https://client.rgroupltd.cm, https://webtrader.rgroupltd.cm è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del Tuf, in quanto tramite detti domini viene prospettata agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto detti domini sono risultati disponibili in lingua italiana. Inoltre, in relazione alle iniziative promosse tramite i medesimi domini è pervenuto l'esposto di una risparmiatrice italiana che ha lamentato la perdita delle somme ivi investite ed è stata rilevata l'assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione al sito https://rgroupltd.cm da parte degli utenti che tentino di iscriversi dall'Italia mediante indirizzi IP italiani;
CONSIDERATO che l'operatività rilevata sul sito internet https://rgroupltd.cme sulle relative pagine https://client.rgroupltd.cm, https://webtrader.rgroupltd.cm non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1 del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi";
RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configuri quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell'art. 18, comma 1 del Tuf;
VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies, comma 1, lett. b) del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione";
RITENUTO pertanto necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del d. lgs. n. 58/1998 posta in essere tramite il sito internet https://rgroupltd.cm e le relative pagine https://client.rgroupltd.cm e https://webtrader.rgroupltd.cm, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Paolo Savona