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Bollettino


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Delibera n. 23915

Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 (“TUF”), di porre termine alla violazione dell’art. 18 del TUF posta in essere tramite il sito internet www.exclusivemarkets.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche svolte nel web è emerso che:

  1. mediante il sito internet www.exclusivemarkets.com - risultato attivo, consultabile anche in lingua italiana e registrato in forma anonima - viene offerta al potenziale investitore la possibilità di effettuare operazioni di trading su forex, indici, ETF, obbligazioni, azioni e commodities;
  2. per l’effettuazione delle predette operazioni di trading è richiesta la registrazione al sito www.exclusivemarkets.com, tramite procedura disponibile anche per gli utenti connessi dall’Italia, e l’apertura di un conto per il trading;
  3. l’utente che si registra sul predetto sito ha accesso all’area riservata, cui è possibile accedere anche digitando l’url https://links.tradetector.com/exclusive riportato nel sito internet www.tradetecor.com alla voce “apri un conto presso il broker”;
  4. all’interno dell’area riservata, risultata disponibile in lingua italiana, sono presenti specifiche funzionalità, tra cui quella dedicata al deposito ed al prelievo di denaro sul conto di trading e quella dedicata al copy trading. Attraverso l’area riservata è altresì possibile iscriversi per diventare Introducing Broker di Exclusive Markets;
  5. quanto alla riconducibilità del sito www.exclusivemarkets.com, nello stesso alle sezioni “Regolamentazione” e “Client Agreement” sono presenti riferimenti alla società Exclusive Markets LTD con sede alle Seychelles;

CONSIDERATO che l’attività svolta tramite il sito internet www.exclusivemarkets.com è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del TUF, in quanto tramite lo stesso viene offerta agli utenti la possibilità di aprire un conto di trading sul quale impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi a oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.exclusivemarkets.com, è tuttora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani in quanto i relativi contenuti sono risultati disponibili in lingua italiana, è stata rilevata l’assenza di meccanismi volti a impedire la registrazione da parte degli utenti che tentino di iscriversi al medesimo sito dall’Italia mediante indirizzi IP italiani; è stata altresì rilevata attività promozionale mediante il sito www.tradetector.com, anch’esso disponibile in lingua italiana, considerato che gli utenti che ivi si registrano, sono invitati a fare operazioni di copy trading accedendo al broker Exclusive Markets attraverso il link https://links.tradetector.com/exclusive che rinvia alla pagina di registrazione del sito www.exclusivemarkets.com;

CONSIDERATO che l’operatività rilevata sul sito www.exclusivemarkets.com non è risultata riconducibile ad alcun soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all’art. 18, comma 1, del TUF ai sensi del quale “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi”;

RITENUTO, quindi, che l’operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento in violazione dell’art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO che, secondo quanto previsto dall’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del TUF - titolato “Poteri di contrasto all’abusivismo” - la Consob “può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: […] b) ordinare di porre termine alla violazione”;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all’adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell’art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito internet www.exclusivemarkets.com consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

12 marzo 2026

IL PRESIDENTE VICARIO
Maria Chiara Mosca