Comunicazione comunicazione cg n. 0033790 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Comunicazione n. 0033790 del 16-3-2017
Oggetto: Comunicazione in merito al recepimento degli Orientamenti ESMA in tema di informazioni relative ai mercati degli strumenti derivati su merci o ai mercati a pronti su merci, ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato
1. Premessa
L’articolo 7 paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”) reca la definizione di informazione in relazione agli strumenti derivati su merci.
Tale è l’informazione che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati su merci oppure direttamente il contratto a pronti su merci collegato. Analogamente a quanto previsto paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 7, MAR, per la nozione dell’informazione privilegiata in relazione agli strumenti finanziari, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci è tale se presenta un carattere preciso, non è stata comunicata al pubblico e, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi (in questo caso sui prezzi degli strumenti derivati su merci o sui contratti a pronti su merci collegati).
Ulteriore condizione è che si tratti di un’informazione che si può ragionevolmente attendere che sia comunicata al pubblico o che debba essere obbligatoriamente comunicata al pubblico conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o mercati a pronti su merci.
Con riguardo a quest’ultima condizione, l’articolo 7, paragrafo 5, MAR, richiede all’ESMA di elaborare Linee Guida (dette anche Orientamenti) ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento ESMA “per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell’Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.”.
2. Applicazione degli Orientamenti in Italia
In data 30 settembre 2016, l’ESMA ha pubblicato un documento contenente “Guidelines on MAR - information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives”, con l’obiettivo di illustrare gli ambiti della definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci contenuta nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), MAR.
Gli Orientamenti sono stati pubblicati nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito internet dell’ESMA in data 17 gennaio 2017.
Il documento dell’ESMA è disponibile nel sito istituzionale della Consob[1].
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1095/2010, la Consob ha comunicato all’ESMA la decisione di conformarsi agli Orientamenti in parola.
Gli Orientamenti si applicano a partire dal 17 marzo 2017.
La presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della Consob.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
Nota:
[1] -In considerazione delle tecnicalità della materia, si segnala sul sito istituzionale dell’ESMA la disponibilità della versione in inglese degli Orientamenti.