Delibera n. 20448 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20448
Attribuzione ai Responsabili delle Divisioni delle competenze allo svolgimento di attività applicative comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali ai sensi dell'art. 20 del regolamento di organizzazione e funzionamento
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni (TUF);
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;
VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 20, comma 1, del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, il quale stabilisce che “La Commissione può adottare deliberazioni di carattere generale con le quali vengono attribuite competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle divisioni. Con la stessa delibera vengono stabiliti i criteri e le regole di svolgimento delle attività predette”;
VISTA la delibera n. 19929 del 23 marzo 2017 recante l'approvazione del Manuale della struttura organizzativa;
RITENUTO opportuno, al fine di contenere il carico di lavoro, migliorare l'efficienza dei procedimenti istruttori e di ridurne i tempi operativi, attribuire competenze allo svolgimento di attività applicative, comportanti esclusivamente giudizi tecnici non discrezionali, ai responsabili delle Divisioni, in attuazione del menzionato art. 20, comma 1;
RITENUTO che, sulla base della ripartizione di funzioni tra struttura e organo collegiale quale prevista dalla legge istitutiva e coerentemente delineata dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Consob, in particolare dagli artt. 7, 14 e 20, costituiscono oggetto di possibile attribuzione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento, attività originariamente spettanti alla competenza della Commissione e dunque di natura deliberativa o comunque conclusiva di procedimenti, definibili come “atti finali”;
RITENUTO che possano costituire oggetto di attribuzione ai sensi della disposizione da ultimo citata attività caratterizzate da giudizi tecnici non discrezionali sia in forza di previsioni normative sia in conseguenza dei criteri e delle regole di svolgimento stabilite dalla Commissione;
RITENUTO che lo svolgimento di tale attività da parte dei responsabili di Divisione debba essere escluso nei casi in cui vi siano ragioni che rendano non possibile svolgerle sulla base dei soli criteri o delle sole regole stabilite in via generale da disposizioni normative o da deliberazioni di carattere generale della Commissione, e che in tali casi la decisione debba essere sottoposta dalle U.O. competenti alla Commissione;
RITENUTO che l'informazione periodica al Presidente da parte dei responsabili delle Divisioni sulle attività attribuite prevista dall'art. 20, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sia esercitata per il tramite del Direttore Generale;
CONSTATATO che all'esito di una prima ricognizione effettuata nelle aree di attività affidate alle diverse UO in cui si articola la struttura sono emerse alcune attività per le quali: a) vi sono norme che rendono la decisione da assumere conseguenza di giudizi tecnici non discrezionali; ovvero b) sono già stati stabiliti dalla Commissione o possono essere stabiliti in questa sede criteri e regole che rendano le decisioni da assumere fondate su giudizi tecnici non discrezionali;
RITENUTO di indicare separatamente le suddette attività nell'elenco e nelle schede allegate alla presente delibera - che ne costituiscono parte integrante e necessaria - e di riportare in ciascuna scheda gli specifici criteri e le specifiche regole che rendono le decisioni da adottare fondate su giudizi tecnici non discrezionali, nonché la Divisione al cui Responsabile viene attribuita la competenza;
D E L I B E R A:
1. a decorrere dalla giorno successivo alla data di approvazione della presente delibera sono attribuite ai Responsabili delle Divisioni le competenze allo svolgimento delle attività, comportanti giudizi tecnici non discrezionali, di cui all’elenco e alle schede allegate alla presente delibera, che ne costituiscono parte integrante e necessaria, secondo i criteri e le regole di svolgimento ivi indicate[1];
2. qualora il soggetto cui è attribuita la competenza ritenga insussistenti i presupposti della delega motivandone le ragioni, la decisione sarà sottoposta alla Commissione;
3. i Responsabili di Divisione riferiscono, con cadenza trimestrale, per il tramite del Direttore Generale al Presidente sulle attività attribuite con la presente delibera ai fini dell’informazione alla Commissione.
22 maggio 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese
[1] L'elenco è stato modificato con delibera n. 21277 del 26 febbraio 2020, delibera n. 21714 del 10 febbraio 2021, delibera n. 22115 del 16 dicembre 2021, delibera n. 22888 del 15 novembre 2023 e delibera n. 23187 del 3 luglio 2024.