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Bollettino


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Richiamo di attenzione n. 4/20 del 26 marzo 2020

Brexit in presenza dell'accordo di recesso - Misure in materia di operatività delle sedi di negoziazione britanniche in Italia

Con l'approvazione, intervenuta il 30 gennaio 2020, da parte del Consiglio dell'Unione Europea (UE), dell'accordo che definisce le modalità di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione, il Regno Unito ha cessato, dal 1° febbraio 2020, di essere uno Stato membro dell'Unione.

Non risulta, quindi, più applicabile la disciplina transitoria recata dal decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019[1] con il fine di assicurare, in ipotesi di no-deal Brexit, la continuità operativa delle sedi di negoziazione britanniche in Italia. Deve, inoltre, ritenersi superata la precedente Comunicazione Consob n. 4 del 14 marzo 2019.

È iniziato, inoltre, un “periodo di transizione”, che durerà fino al 31 dicembre 2020 (salvo un'eventuale proroga), nel corso del quale la normativa europea, anche in materia di mercati di strumenti finanziari, continuerà ad applicarsi come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro.

Con la fine del periodo transitorio, invece, il Regno Unito sarà considerato a tutti gli effetti un Paese extra-UE, con la conseguenza che l'operatività in Italia delle sedi di negoziazione britanniche sarà condizionata, a seconda dei casi, ad uno specifico provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento.

Le sedi di negoziazione britanniche che, al termine del periodo transitorio sopra descritto, intendano operare in Italia, dovranno ottenere, a seconda dei casi, un'autorizzazione (come MTF o OTF) o un “riconoscimento” (per mercati “equivalenti” a mercati regolamentati) all'estensione dell'operatività sul territorio della Repubblica[2], ai sensi, rispettivamente, degli artt. 28 o dell'art. 70, comma 1[3], TUF.

Tali provvedimenti sono rilasciati dalla Consob in presenza di un giudizio di “equivalenza” dei regimi normativi e di vigilanza, nonché di un accordo di collaborazione tra la Consob e la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

In tale ambito, i gestori britannici di sedi di negoziazione che intendano, al termine del periodo transitorio, operare in Italia sono invitati a presentare tempestivamente alla Consob l'apposita istanza di riconoscimento o di autorizzazione, secondo i summenzionati regimi normativi.

È utile ricordare, peraltro, che, nel mese di marzo 2019, la Consob ha assunto alcuni provvedimenti volti ad assicurare l'operatività post-Brexit delle sedi di negoziazione britanniche in Italia (e di quelle italiane nel Regno Unito).

Tali provvedimenti erano subordinati al c.d. “no-deal”, scenario quest'ultimo che, come detto sopra, non si è realizzato.

Non essendosi verificata la condizione di efficacia delle summenzionate misure, la Consob dovrà pertanto provvedere ad adottare nuovamente i necessari provvedimenti, con effetti dal 1° gennaio 2021, salva ulteriore proroga del periodo di transizione.

Inoltre, nei mesi di marzo e aprile del 2019, sono pervenute alla Consob ulteriori istanze per l'estensione dell'operatività nel territorio della Repubblica da parte di alcuni gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito, anch'esse fondate su uno scenario di no-deal.

Fino al 31 dicembre 2020, per effetto dell'intervenuto accordo di recesso, viene prorogato di diritto l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza.

Per quanto sopra, si invitano le sedi di negoziazione del Regno Unito che hanno richiesto l'autorizzazione o il riconoscimento in Italia a:

  • comunicare se permane l'interesse ad ottenere un provvedimento, a seconda dei casi, di riconoscimento ai sensi dell'articolo 70, comma 1, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del TUF;
  • rappresentare le eventuali modifiche intervenute alle informazioni già comunicate in sede di prima istanza, trasmettendo l'eventuale documentazione di supporto.

Le informazioni sopra richieste dovranno essere inviate alla Divisione Mercati, Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato, all'indirizzo email dme@pec.consob.it.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona


[1] Il decreto è stato convertito, con modificazioni, con legge n. 41 del 20 maggio 2019.

[2] Ai fini di specifiche disposizioni MiFID II/MIFIR e nell'ambito della disciplina di operatività in Europa di imprese di Paesi terzi, l'equivalenza potrà essere dichiarata anche a livello europeo dalla Commissione Europea (artt. 23, par. 1, 28, par. 4, e 47 MiFIR), come delineato nella dichiarazione politica che ha accompagnato l'accordo di recesso con riferimento all'area dei servizi finanziari (sezione IV).

[3] V. anche art. 51 del Regolamento Consob in materia di Mercati, adottato con Delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.