Delibera n. 19934 - AREA PUBBLICA
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Delibera n. 19934
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di esponenti della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima Banca, per violazione dell'art. 94, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni (di seguito anche «TUF») e, in particolare;
- l'art. 1, comma 1, lettera t), del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998, il quale definisce l'offerta al pubblico di prodotti finanziari come "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
- l'art. 94, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
CONSIDERATO che dall'esame delle risultanze e della documentazione acquisita all'esito delle verifiche ispettive condotte dalla Divisione Ispettorato ("DIS") presso la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. (di seguito anche solo la "Banca") dal 22 aprile 2015 al 24 febbraio 2016, è emerso che:
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 28 febbraio 2015 la Banca ha venduto sistematicamente ai clienti, in contropartita diretta, rilevanti quantitativi di azioni proprie detenute nel "Fondo acquisto Azioni Proprie" (in seguito anche "azioni BPVi");
- la suddetta attività è stata svolta in modo continuativo e sistematico, attraverso quella che è risultata essere una vera e propria campagna promozionale e sollecitatoria volta ad incentivare i clienti ad acquistare detti titoli azionari sul mercato secondario;
- l'attività di vendita è risultata rivolta ad una pluralità di persone non individuabili ex ante: in particolare, essa ha coinvolto non solo i clienti dalla Banca già soci/azionisti, ma anche i clienti che non facevano ancora parte della compagine azionaria;
- infine, la vendita nel mercato secondario delle azioni già emesse, presenti nel "Fondo Acquisto Azioni Proprie", è avvenuta a condizioni di prezzo uniformi;
- l'attività di vendita di titoli azionari svolta nei termini sopra descritti configura un'ipotesi di "offerta al pubblico di "prodotti finanziari" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del TUF;
- lo svolgimento della suddetta attività di offerta è avvenuto senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall'art. 94 comma 1, del TUF;
VISTA la lettera del 1° aprile 2016, notificata ai destinatari tra l'1 ed il 18 aprile 2016, con la quale la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in relazione ai fatti sopra esposti, a seguito della valutazione degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'istruttoria, ha contestato la violazione dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ai soggetti sotto indicati, in qualità di esponenti pro tempore della Banca Popolare di Vicenza S.p.A.:
- sig.ri Paolo Angius, Alessandro Bianchi, Marino Breganze, Giorgio Colutta, Vittorio Domenichelli, Giovanna Dossena, Giovanni Fantoni, Maria Carla Macola, Matteo Marzotto, Franco Miranda, Andrea Monorchio, Gianfranco Pavan, Alvise Rossi Di Schio, Fiorenzo Sbabo, Luigi Sciarrino, Maurizio Stella, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Giuseppe Zigliotto, Giovanni Zonin e Roberto Zuccato, nella qualità di componenti del consiglio di amministrazione della Banca;
- sig.ri Giacomo Cavalieri, Laura Piussi, Giovanni Zamberlan e Paolo Zanconato, nella qualità di componenti del collegio sindacale della Banca;
- sig. Samuele Sorato, in qualità di direttore generale della Banca, oltre che amministratore delegato dal 13 febbraio 2015 al 12 maggio 2015;
- sig. Emanuele Giustini, in qualità di vice direttore generale della Banca nonché responsabile della divisione mercati;
- sig. Claudio Giacon, in qualità di responsabile direzione regionale Veneto occidentale della Banca;
- Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in qualità di responsabile in solido con gli autori della violazione ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d. l.gs. n. 58/98;
VISTE le note pervenute tra il 3 aprile 2016 e l'11 maggio 2016 con cui la Banca e i relativi esponenti aziendali hanno formulato istanze di accesso agli atti "posti a fondamento del procedimento sanzionatorio" e visti altresì i relativi verbali di accesso agli atti svoltisi tra il 18 ed il 20 maggio 2016;
VISTE le note trasmesse tra l'11 aprile ed il 25 maggio 2016 con cui i destinatari del procedimento hanno formulato istanza di proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni difensive cui è stato fornito positivo riscontro;
ESAMINATE le note trasmesse tra l'11 maggio 2016 e l'11 luglio 2016 con cui tutte le parti hanno presentato proprie deduzioni difensive in merito ai fatti oggetto del procedimento;
ESAMINATI i verbali delle audizioni personali dei sig.ri Bianchi, Breganze, Domenichelli, Monorchio, Rossi di Schio, Sbabo, Sciarrino, Stella, Tibaldo, Tognana, Zuccato, Zigliotto, Fantoni, Colutta, Macola, Zamberlan, Piussi, Zanconato e Giacon, svolte, su istanza di parte, dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative tra il 20 ed il 22 luglio 2016;
VISTE le note pervenute tra l'11 maggio e il 5 ottobre 2016 con cui i la Banca e i sig.ri Zonin, Bianchi, Breganze, Domenichelli, Miranda, Monorchio, Rossi di Schio, Sbabo, Sciarrino, Stella, Tibaldo, Tognana, Zuccato, Zigliotto, Pavan, Macola, Zamberlan, Piussi, Zanconato, Cavaleri, Giacon e Sorato hanno formulato istanza di accesso agli atti acquisiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla lettera di contestazioni e rilevato che l'accesso ha avuto tra il 30 agosto ed il 12 ottobre 2016;
VISTA la Relazione per la Commissione del 28 ottobre 2016 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;
RILEVATO che la predetta Relazione è stata tramessa agli interessati con nota del 28 ottobre 2016;
ESAMINATE le note datate tra il 17 novembre 2016 e il 2 dicembre 2016 con cui gli interessati hanno presentato controdeduzioni in replica alle considerazioni ed alle proposte contenute nella predetta Relazione;
ESAMINATA la Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;
RILEVATO che la predetta Relazione Integrativa è stata trasmessa agli interessati con nota del 6 febbraio 2017;
ESAMINATE le note datate tra il 1° marzo 2017 e l'8 marzo 2017 con cui i destinatari delle contestazioni hanno presentato ulteriori controdeduzioni in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella Relazione Integrativa;
CONSIDERATO che le controdeduzioni presentate dalle parti in replica alla Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 28 ottobre 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato nella fase istruttoria;
RITENUTO di condividere le osservazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione Integrativa del 3 febbraio 2017, le quali non si ritengono superate dalle ulteriori controdeduzioni presentate in replica ad essa dai soggetti interessati;
RITENUTO conclusivamente accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ha pianificato e realizzato, nel periodo 1° gennaio 2014 - 28 febbraio 2015, una campagna sollecitatoria volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel c.d. "Fondo Acquisto Azioni Proprie" e che detta attività configura un'ipotesi di "offerta al pubblico di "prodotti finanziari", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del TUF per la quale è risultata omessa la pubblicazione del prospetto informativo richiesta dall'art. 94 comma 1, del medesimo Testo Unico;
CONSIDERATO, in ordine alla quantificazione della sanzione da applicare, che:
- per la violazione dell'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, l'art. 191, comma 1, del medesimo decreto, nel testo vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, prevede che: "Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli 94, comma 1 e 98-ter, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro";
- nella fattispecie il controvalore dell'offerta non risulta determinabile dal momento che essa era diretta a "svuotare" (almeno in parte) il portafoglio di azioni proprie della Banca, nel quale confluivano anche le azioni BPVi di tempo in tempo riacquistate dai soci/clienti;
- ai sensi del comma 3, del medesimo art. 191 del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca dei fatti, «l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e per i promotori finanziari nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni»;
- ai fini della formulazione delle proposte sanzionatorie si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni sopra richiamate, dei criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:
- la preminenza degli interessi protetti dalla norma violata, funzionali ad assicurare la tutela degli investitori mediante un'adeguata e corretta informativa in merito ai rischi e alle caratteristiche essenziali delle operazioni;
- la durata dell'offerta svolta in assenza di prospetto, protrattasi per oltre un anno e, in particolare, dal 1° gennaio 2014 al 28 febbraio 2015;
- nell'ambito dell'attività di offerta sono state sottoscritte in contropartita diretta con la Banca azioni BPVi da parte di un elevato numero di clienti per un totale di n. 6.351 operazioni di vendita;
- il ruolo in concreto svolto da ciascun esponente aziendale nell'ambito dell'attività di offerta e la carica ricoperta;
CONSIDERATO che, con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata è imputabile ai sig.ri Sorato, Giustini e Giacon a titolo di dolo e ai restanti esponenti aziendali quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
1) sono applicate, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie delle quali è contestualmente ingiunto a ciascuno il pagamento, nonché le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- Samuele Sorato (Direttore Generale e Consigliere Delegato): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 160.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di otto mesi;
- Emanuele Giustini (Vice Direttore Generale e Responsabile Divisione Mercati): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 150.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di sette mesi;
- Claudio Giacon (Responsabile Direzione Regionale Veneto Occidentale): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 130.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di cinque mesi;
- Marino Breganze (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Soci): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 120.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di quattro mesi;
- Giorgio Tibaldo (membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato soci): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 120.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di quattro mesi;
- Franco Miranda (membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato soci): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 120.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di quattro mesi;
- Giovanni Zonin (Presidente del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Andrea Monorchio (Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Paolo Angius (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Alessandro Bianchi (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Giorgio Colutta (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Vittorio Domenichelli (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Giovanna Maria Dossena (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Giovanni Fantoni (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Maria Carla Macola (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Matteo Marzotto (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Gianfranco Pavan (membro del Consiglio di Amministrazione: sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Alvise Rossi Di Schio (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Fiorenzo Sbabo (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Luigi Sciarrino (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Maurizio Stella (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Nicola Tognana (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Giuseppe Zigliotto (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Roberto Zuccato (membro del Consiglio di Amministrazione): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Giovanni Battista Carlo Zamberlan (Presidente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Laura Piussi (componente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Paolo Zanconato (componente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi;
- Giacomo Cavalieri (componente del Collegio Sindacale): sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 100.000; sanzione amministrativa accessoria per la durata di due mesi.
2) è ingiunto alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A., ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell'importo complessivo di Euro 3.000.000 quale somma delle sanzioni suindicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.
Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, e del quale è comunque allegato alla presente delibera un fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
30 marzo 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas