Delibera n. 20504 - AREA PUBBLICA
Bollettino
« Indietro
Delibera n. 20504
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Salvatore Sammarco e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., per violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la documentazione trasmessa da Poste Italiane S.p.A. con note del 3 ottobre 2016 e 23 marzo 2017, da cui sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Salvatore Sammarco in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di Valguarnera Caropepe di Poste Italiane S.p.A.;
VISTA la nota del 13 luglio 2017, notificata alle parti rispettivamente in data 30 ottobre 2017 e 13 luglio 2017, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione, ha contestato al Sig. Salvatore Sammarco, in qualità di direttore dell'Ufficio Postale di Valguarnera Caropepe di Poste Italiane S.p.A. e, a titolo di responsabilità solidale, alla medesima Società, la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento sanciti dall'art. 21, comma 1, lett. a), d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
DATO ATTO che il Sig. Sammarco non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell'intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;
VISTA la nota del 4 agosto 2017, con cui Poste Italiane S.p.A. ha formulato le proprie deduzioni difensive;
VISTA la Relazione per la Commissione del 24 aprile 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Salvatore Sammarco e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;
VISTA la nota del 24 aprile 2018, con la quale è stata trasmessa a Poste Italiane S.p.A. copia della citata Relazione per la Commissione del 24 aprile 2018;
PRESO ATTO che la Società non si è avvalsa della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;
RITENUTA conclusivamente accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione contestata al Sig. Salvatore Sammarco il quale, in violazione delle procedure interne adottate da Poste Italiane S.p.A., nel periodo da dicembre 2012 a settembre 2013, ha acquisito la somma di euro 1.333.500,00 di pertinenza di taluni clienti della medesima;
VISTO l'art. 190 del d.lgs. n. 58/1998, nel testo vigente all'epoca dei fatti, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 21 dello stesso decreto con una sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra un minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 250.000,00;
VISTO l'art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi del quale «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;
TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata ed alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali, nonché dell'eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;
CONSIDERATO, con riguardo alla gravità obiettiva, che assumono rilevanza la significativa entità delle disponibilità liquide sottratte alla clientela (pari a euro 1.333.500,00), la numerosità dei clienti coinvolti (16 clienti riconducibili a 9 rapporti, avendo in alcuni casi la frode interessato più soggetti cointestatari del medesimo rapporto), l'arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite (dicembre 2012 – settembre 2013), unitamente alla loro pluralità e alle modalità fraudolente con cui sono state attuate;
RITENUTO, con riferimento all'elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono imputabili al Sig. Sammarco a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
1) nei confronti del Sig. Salvatore Sammarco, nato a Palermo il 6 gennaio 1968 […omissis…], è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 110.000,00, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento al medesimo Sig. Sammarco;
2) è ingiunto a Poste Italiane S.p.A., in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, d.lgs. n. 58 del 1998, il pagamento dell'importo di euro 110.000,00, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore della violazione di cui sopra.
Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale, ad ogni buon conto, si allega fac-simile precompilato alla presente delibera.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, l. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
28 giugno 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese