Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Delibera n. 20567

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., per violazione dell’art. 21, del D.Lgs. n. 58/1998 e relative norme di attuazione

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (“Regolamento Intermediari”);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta nei confronti della Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, “Società”) e, in particolare, gli esiti dell’ispezione eseguita presso l’Intermediario dalla Banca d’Italia trasmessi con nota del 3 maggio 2017, da cui sono emerse talune irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento concernenti in particolare:

- le attività di controllo attribuite alla funzione di Compliance (nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2014-6 giugno 2017);

- la profilatura dei clienti e la distribuzione di prodotti complessi alla clientela retail (nel periodo compreso tra il 1° luglio 2015 e il 4 maggio 2017);

VISTA la nota del 20 dicembre 2017, notificata in pari data, con cui, in esito alle valutazioni effettuate in forza degli elementi rivenienti dalla menzionata attività di vigilanza, la Divisione Intermediari ha contestato alla Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. la violazione:

- dell’art. 21, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impongono agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

- dell’art. 21, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 - che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento;

- dell’art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - che disciplina l’attività della funzione di controllo di conformità (compliance) delineandone le responsabilità e imponendo agli intermediari di garantire alla medesima funzione un adeguato accesso alle informazioni pertinenti;

RILEVATO che con la sopra citata nota l’interessata è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note del 22 dicembre 2017, con cui la Società ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento e la proroga dei termini per la presentazione delle deduzioni;

RILEVATO che le predette istanze sono state riscontrate positivamente dalla Consob e che, in data 16 gennaio 2018 e 14 febbraio 2018, gli atti del procedimento sono stati consegnati alla Società;

ESAMINATA la nota del 13 aprile 2018, con cui la Società ha presentato deduzioni scritte e documenti;

VISTA la Relazione per la Commissione del 3 luglio 2018 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalla parte, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione;

VISTA la nota del 3 luglio 2018 con cui è stata trasmessa alla Società copia della predetta Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione (“Relazione USA”);

VISTA la nota con cui la parte ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell’ambito dell’attività istruttoria e confermato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione dell’art. 21, comma 1, del TUF, e relative norme di attuazione;

RITENUTA applicabile, sulla base del principio tempus regit actus, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 72/2015 riguardo all’intero arco temporale della violazione accertata, il cui momento di consumazione è individuato nel 6 giugno 2017, data in cui è divenuta operativa la procedura per lo svolgimento dei controlli sulla rete dei consulenti finanziari da parte della funzione di Compliance;

VISTO l’art. 190, del TUF, applicabile ratio temporis, il quale prevede che per la mancata osservanza dell’art. 21, del TUF, e delle relative disposizioni attuative generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, si applica nei confronti del soggetto abilitato della sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione da applicare nel caso di specie, si è tenuto conto dei criteri previsti dall’art. 194-bis del TUF che, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che: “nella determinazione del tipo e dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi";

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che:

- quanto alla gravità, la violazione si è sostanziata, rispettivamente, in: (a) carenze riguardanti le procedure per i controlli sistematici sulla rete dei consulenti finanziari attribuite alla funzione di Compliance, che hanno pregiudicato il monitoraggio continuo della rete; (b) carenze di carattere procedurale e conseguenti ricadute sul piano comportamentale riverberatesi sulla profilatura dei clienti e sulla distribuzione dei prodotti complessi alla clientela retail;

- quanto alla durata, la predetta violazione si è protratta per un periodo quantomeno di oltre due anni per la prima irregolarità rilevata, e di quasi due anni per l’altra irregolarità;

- la violazione risulta ascrivibile alla Società quantomeno a titolo di colpa;

- quanto alla capacità finanziaria della SIM, il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 risulta pari a circa euro 11.356.361 e il bilancio del relativo esercizio si è chiuso con un utile ante imposte pari a euro 15.634.248;

- dagli atti non emergono elementi che rendono determinabili vantaggi ottenuti o perdite evitate dalla Società attraverso la violazione;

- non risultano in atti elementi che rendono determinabili i pregiudizi effettivamente cagionati a terzi attraverso le violazioni;

- le forme di collaborazione intercorse con la Consob hanno riguardato l’adozione di interventi e misure volte a rimediare ai profili di criticità emersi a seguito dell’ispezione della Banca d’Italia; la SIM ha avviato un programma di interventi in tal senso;

- non risulta che la Società sia stata già sanzionata dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;

- non appaiono ravvisabili potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

E’ applicata nei confronti della Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., con sede a Modena, Piazza Grande, 33, la sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000,00 euro, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata all’interessata e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. art 195, del D. Lgs. 58/1998 alla Corte di Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

30 agosto 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese