Delibera n. 18280 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 18280
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A. e, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società, ai sensi degli artt. 190 e 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007;
VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e successive modificazioni;
VISTE le risultanze dell'attività di vigilanza, anche ispettiva, svolta presso BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A. al fine di verificare: (i) la corretta formalizzazione del processo decisionale di investimento inerente ai fondi immobiliari gestiti, con particolare riferimento ai ruoli e alle responsabilità degli organi e delle diverse funzioni aziendali coinvolti; (ii) relativamente ai fondi destinati agli investitori cd. retail: l'idoneità delle procedure inerenti al processo decisionale di investimento a garantire l'efficiente svolgimento del servizio, avendo particolare riguardo all'esigenza di programmare la gestione in base a un piano coerente con la durata di ciascun fondo immobiliare (cd. business plan); la coerenza degli investimenti e disinvestimenti effettuati con le indicazioni riportate nei business plan;
VISTE le lettere di contestazione del 28 luglio 2011, notificate agli interessati tra luglio e agosto 2011, con le quali, in esito alla suddetta attività di vigilanza anche ispettiva svolta, è stato dato avvio, per la "parte istruttoria di valutazione delle deduzioni", a procedimento sanzionatorio nei confronti, tra l'altro, dei seguenti esponenti aziendali di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A.: François Benfeghoul, Antoine Nguyen Van Buu, Michele Cibrario, Michele Carpaneda, Francesco Edoardo Nicolosi, Roberto Serrentino e Ivano Ilardo, oltre che nei confronti della stessa SGR, in qualità di responsabile in solido, contestando loro la violazione delle norme di legge e di regolamento di seguito indicate:
- A) violazione dell'art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 65, comma 1, lett. a) e 67 del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, in tema di diligenza e correttezza nonché di svolgimento del processo decisionale di investimento inerente ai fondi chiusi destinati al pubblico cd. retail;
- B) violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998, e degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007;
CONSIDERATO che gli anzidetti esponenti aziendali e BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A. sono stati, altresì, resi edotti, con le stesse note del 28 luglio 2011, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;
VISTE le istanze di accesso agli atti procedimentali nonché le istanze di proroga del termine di trenta giorni per la formulazione delle deduzioni presentate dalla SGR e dagli esponenti aziendali, accolte dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza SGR e OICR; l'accesso ha avuto luogo in data 29 agosto 2011, come da verbale all'uopo redatto;
VISTA la nota 23 settembre 2011 con la quale la SGR ha formulato deduzioni difensive, fatte proprie, con apposita dichiarazione sottoscritta in pari data, da tutti gli esponenti aziendali;
VISTA la Relazione istruttoria del 16 febbraio 2012, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza SGR e OICR ha ritenuto accertate le violazioni contestate, valutando le deduzioni difensive inidonee a superare le criticità descritte nelle contestazioni;
VISTE le note del 22 febbraio 2012, ricevute dagli interessati tra il 27 ed il 28 febbraio 2012, con le quali l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al presente procedimento, trasmettendo copia della sopra richiamata Relazione istruttoria ed indicando, altresì, la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tali note;
VISTA la nota del 28 marzo 2012, con la quale la SGR ha fatto pervenire deduzioni integrative unitamente alla nota, di pari data, con la quale tutti gli esponenti aziendali hanno dichiarato di fare proprie le difese svolte dalla Società;
ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 9 luglio 2012, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle parti, ha espresso proprie considerazioni conclusive in merito alle risultanze istruttorie del presente procedimento;
RITENUTO, sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento, accertate le seguenti fattispecie violative:
A) la pianificazione della gestione dei fondi destinati al pubblico cd. retail è risultata tardiva e lacunosa. Il business plan non ha costituito il supporto per la valutazione dell'incidenza dell'attività gestoria sul rendimento atteso per l'investitore. Tardiva è apparsa l'inclusione nei piani dei fondi dei mutamenti degli scenari del mercato immobiliare, indispensabile anche al fine di dare avvio alle attività di dismissione dei portafogli dei fondi prossimi alla scadenza, in violazione dell'art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998 e degli artt. 65, comma 1, lett. a) e 67 del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, in tema di diligenza e correttezza nonché di svolgimento del processo decisionale di investimento inerente ai fondi chiusi destinati al pubblico cd. retail;
B) la SGR non ha correttamente identificato e gestito le situazioni di conflitto di interesse relative ai fondi destinati al pubblico cd. retail, riconducibili all'appartenenza della stessa al Gruppo BNP Paribas, in violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998, e degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007;
VISTO l'art. 190, del d.lgs. n. 58/1998, che punisce l'inosservanza delle disposizioni previste, tra l'altro, dall'art. 40, comma 1, dello stesso decreto, nonché delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 250.000,00 per ciascuna violazione;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
1) per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l'importo per ognuno di loro indicato:
- sig. François Benfeghoul (presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo, in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010): € 15.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub A; € 15.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub B; (per un ammontare complessivo pari a € 30.000,00);
- sig. Antoine Nguyen Van Buu (vice presidente del consiglio di amministrazione e membro del comitato esecutivo, in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010): € 10.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub A; € 10.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub B; (per un ammontare complessivo pari a € 20.000,00);
- sig. Michele Cibrario (amministratore delegato e membro del comitato esecutivo, in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010): € 15.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub A; € 15.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub B; (per un ammontare complessivo pari a € 30.000,00);
- sig. Michele Carpaneda (presidente del collegio sindacale, in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2010): € 12.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub A; € 12.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub B; (per un ammontare complessivo pari a € 24.000,00);
- sig. Francesco Edoardo Nicolosi (sindaco effettivo, in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2010): € 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub A; € 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub B; (per un ammontare complessivo pari a € 10.000,00);
- sig. Roberto Serrentino (sindaco effettivo, in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2010): € 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub A; € 5.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub B; (per un ammontare complessivo pari a € 10.000,00);
- sig. Ivano Ilardo (direttore generale, in carica dal 1° gennaio 2009 al 31 ottobre 2010): € 12.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub A; € 12.000,00 per la violazione di cui alla fattispecie sub B; (per un ammontare complessivo pari a € 24.000,00);
2) è ingiunto a BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR S.p.A., con sede a Milano, in Corso Italia n. 15/A, quale responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998, il pagamento dell'importo complessivo di € 148.000,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati.
Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data della notifica.
Roma, 18 luglio 2012
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas