Delibera n. 19325 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 19325
Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei sigg. Denis Sureyev, Gilad Tuendreich e Assaf Lantziano, nonché, a titolo di responsabilità solidale, di Yaymay Investments Limited, per violazione dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;
VISTO il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e, in particolare, l'art. 18, comma 1, secondo il quale "l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni;
RILEVATO che gli accertamenti svolti sul sito web www.24option.com nel periodo agosto–settembre 2012 hanno fatto emergere le seguenti evidenze: a) la redazione del sito anche in lingua italiana; b) la presenza sul sito di comunicazioni volte a illustrare al potenziale cliente la possibilità di investire in opzioni binarie utilizzando la piattaforma di trading "24option"; c) la possibilità per i risparmiatori eventualmente interessati di accedere ai servizi di trading offerti e di utilizzare la piattaforma di negoziazione mediante la registrazione gratuita dei propri dati personali sul sito finalizzata all'apertura di un conto attraverso la compilazione di un apposito form; d) la circostanza secondo cui l'effettuazione delle operazioni di trading avrebbe richiesto un investimento di denaro; e) la presenza sul sito di un programma di affiliazione comprendente iniziative volte ad acquisire nuova clientela e a diffondere la conoscenza del marchio; f) la riferibilità del sito e dei servizi ivi offerti a Yaymay, secondo quanto chiaramente rappresentato dai "legal terms & conditions" presenti nel sito; g) la mancanza di autorizzazione di Yaymay alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento;
VISTI i risultati della cooperazione internazionale attivata con la competente autorità di vigilanza al fine di ottenere i necessari elementi informativi in merito alle persone fisiche e giuridiche responsabili dell'attività posta in essere tramite il succitato sito, dai quali è emerso che la carica di director era rivestita dal mese di maggio 2012 dai Sigg. Denis Sureyev, Gilad Tuendreich e Assaf Lantziano;
RILEVATO che, sulla base delle evidenze acquisite, la Divisione Tutela del Consumatore/Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi (di seguito anche "DTC") ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF, avuto in particolare riguardo alle seguenti circostanze: a) la società cipriota si è rivolta al pubblico degli investitori italiani, atteso che il sito www.24option.com era consultabile anche in lingua italiana e che, al suo interno, non era riportata alcuna avvertenza che escludesse la possibilità per i cittadini italiani di aderire ai servizi offerti o che comunque evidenziasse le limitazioni derivanti dalla normativa applicabile in Italia; b) la società ha svolto un'attività riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in quanto offriva ai suoi clienti – dietro apertura di un conto per il quale era richiesto un versamento di denaro – la possibilità di immettere, tramite una piattaforma di trading online, ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari quali le opzioni binarie; c) Yaymay non era autorizzata ad esercitare professionalmente verso il pubblico italiano alcun servizio di investimento, non risultando iscritta nel periodo oggetto degli accertamenti (agosto–settembre 2012) nell'elenco allegato all'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del TUF;
VISTA la nota in data 6 dicembre 2013, con la quale la DTC ha contestato ai Sigg. Denis Sureyev, Gilad Tuendreich e Assaf Lantziano e alla società Yaymay Investments Limited la violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;
VISTA la nota in data 4 luglio 2014 con la quale i Sigg. Sureyev, Tuendreich e Lantziano e la società Yaymay hanno presentato congiuntamente le proprie deduzioni difensive, facendo presente quanto segue.
In via preliminare i deducenti contestano la violazione del termine di 360 giorni previsto dall'art. 195, comma 1, del TUF per l'effettuazione delle contestazioni a soggetti che abbiano residenza o sede all'estero. In particolare, nel caso di specie, tenuto conto che "la documentazione su cui si basano le contestazioni (…) è stata acquisita nel corso delle indagini svolte da agosto a settembre 2012" e che la lettera di contestazioni è "datata 6 dicembre 2013", a dire dei deducenti il termine di 360 giorni risulterebbe "ampiamente trascorso (…) [anche alla luce del fatto che] le contestazioni si basano su elementi interamente acquisibili tramite internet, in relazione ai quali non è evidentemente richiesta alcuna ulteriore indagine od accertamento secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità". Ciò stante, la contestazione sarebbe illegittima.
Nel merito, i deducenti rilevano che l'attività svolta dalla società nel periodo oggetto delle contestazioni (agosto–settembre 2012) era pienamente legittima alla luce del regime transitorio dettato dalla Cysec con annuncio pubblicato il 4 maggio 2012, in base al quale agli operatori che offrivano servizi di trading su opzioni binarie era offerta la possibilità di continuare a farlo, a condizione di comunicare all'autorità di vigilanza – entro 15 giorni dalla data dell'annuncio – la propria intenzione di chiedere l'autorizzazione come impresa di investimento cipriota (CIF) e di presentare tale istanza entro sei mesi dal citato annuncio. I deducenti fanno presente che Yaymay si conformò a tali indicazioni comunicando alla Cysec la sua intenzione di chiedere l'autorizzazione come CIF con lettera del 17 maggio 2012, così potendo, a loro dire, continuare a offrire i servizi su opzioni tramite il sito www.24option.com nel "periodo considerato dall'indagine (agosto–settembre 2012)".
I deducenti concludono chiedendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in parola;
VISTA la nota in data 16 dicembre 2014 con la quale la DTC ha trasmesso all'Ufficio Sanzioni Amministrative (di seguito anche "USA") la relazione istruttoria e il fascicolo istruttorio relativi al procedimento in oggetto;
RILEVATO che nella suddetta relazione la medesima Divisione ha ritenuto le deduzioni difensive formulate inidonee a rimuovere gli addebiti ascritti;
VISTA la nota del 29 dicembre 2014 con la quale l'USA ha comunicato ai Sigg. Denis Sureyev, Gilad Tuendreich e Assaf Lantziano e alla società Yaymay Investments Limited l'avvio della "parte istruttoria per la decisione" relativa al procedimento in discorso, rendendo i destinatari edotti della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, e allegando alla stessa copia della citata relazione;
VISTA la nota in data 28 gennaio 2015 con la quale i Sigg. Sureyev, Tuendreich e Lantziano e la società Yaymay hanno presentato congiuntamente le proprie deduzioni difensive, facendo presente, a integrazione di quanto fatto presente in prima fase, quanto segue.
Preliminarmente, ad avviso dei deducenti non sarebbe corretto individuare nel 20 dicembre 2012, data di ricezione delle informazioni trasmesse dalla Cysec concernenti gli esponenti aziendali della società, il dies a quo del procedimento, atteso che l'individuazione del nominativo del legale rappresentante di una persona giuridica non costituisce parte dell'accertamento del presunto fatto illecito, accertamento che, al contrario, deve ritenersi concluso con l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per contestare la violazione. Nel caso di specie, l'accertamento deve ritenersi concluso nel periodo agosto–settembre 2012, durante il quale sono stati acquisiti tutti gli elementi utili per formulare la contestazione.
Nel merito, i deducenti ribadiscono la piena legittimità dell'attività svolta nel periodo agosto–settembre 2012 attesa la disciplina dettata dalla Cysec (unico soggetto legittimato a disciplinare l'attività dei cittadini ciprioti) alla quale la società si era pienamente conformata.
Atteso, infine, che la Consob non ha trasmesso alcun richiamo di attenzione in relazione all'attività oggetto di contestazione, totale era la buona fede in merito alla legittimità della stessa;
ESAMINATA la relazione per la Commissione del 18 maggio 2015, con la quale l'USA, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione della relativa sanzione;
RITENUTO che, dall'esame delle evidenze in atti, risulta accertata la violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF da parte dei Sigg. Sureyev, Tuendreich e Lantziano, directors di Yaymay.
Sotto il profilo oggettivo, l'attività in esame si è sostanziata in un'ipotesi di svolgimento di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari ed è stata effettuata mediante mezzi di comunicazione a distanza, rilevante ai sensi del citato art. 18, comma 1. Invero, le verifiche svolte sul dominio in contestazione hanno indicato che la società ha offerto tramite lo stesso servizi di investimento su strumenti finanziari al pubblico italiano nel periodo agosto–settembre 2012.
Per quanto riguarda l'asserita tardività e conseguente illegittimità della contestazione degli addebiti eccepita dai deducenti, si sottolinea che ai sensi dell'art. 195, comma 1, del TUF, la decorrenza del termine dei 360 giorni ivi previsto per l'effettuazione della contestazione è fissata alla data dell'accertamento. Per comune e consolidato orientamento giurisprudenziale, il momento della conclusione dell'accertamento, diverso e successivo rispetto alla mera constatazione del fatto illecito, si realizza quando sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari per configurare la violazione, ivi compreso pertanto l'accertamento del soggetto responsabile. Nel caso di specie, atteso che le informazioni sugli esponenti aziendali di Yaymay, necessarie per completare l'accertamento dei soggetti responsabili della condotta illecita, non erano acquisibili tramite internet, non figurando i nominativi di detti esponenti né sul sito www.24option.com, né sul sito della Cysec, né sul sito del registro delle imprese cipriote, è stato necessario attendere il riscontro dell'autorità di vigilanza cipriota all'apposita richiesta di cooperazione internazionale, riscontro avvenuto il 20 dicembre 2012, data di ricezione della risposta della Cysec. Atteso che la contestazione degli addebiti, datata 6 dicembre 2013, è stata consegnata all'Ufficio Atti Esteri dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Roma per procedere alla notifica in data 11 dicembre 2013, la contestazione è stata effettuata nel pieno rispetto del termine previsto.
Nel merito, l'assunto dei deducenti teso a dimostrare la liceità della condotta posta in essere dalla società nel periodo oggetto di contestazioni (agosto–settembre 2012) alla luce della disciplina di settore prevista dall'ordinamento cipriota e dei comportamenti conformi a tale normativa posti in essere dalla medesima società successivamente all'annuncio della Cysec del maggio 2012 non è condivisibile. In particolare, non può condividersi la circostanza che l'asserita liceità della condotta societaria abbia origine dalla presentazione alla Cysec il 17 maggio 2012 di una lettera che manifestava l'intenzione di Yaymay di chiedere successivamente l'autorizzazione come CIF. E, invero, detta nota è stata presentata sulla base del regime transitorio previsto dalla Cysec relativamente ai soli operatori nazionali. L'annuncio dell'autorità cipriota faceva, infatti, riferimento al rilascio di un'autorizzazione necessaria per offrire servizi di investimento nei confronti del pubblico residente a Cipro. Per converso, l'operatività oggetto delle contestazioni in parola è stata posta in essere tramite il sito redatto anche in lingua italiana www.24option.com nei confronti del pubblico italiano, nei cui riguardi non può ritenersi applicabile il regime transitorio dettato a Cipro dalla locale autorità di vigilanza. Peraltro, a livello europeo la Commissione Europea si era già espressa a marzo 2012 sulla natura di strumenti finanziari delle opzioni binarie e sulla necessità di autorizzazione per offrire servizi aventi ad oggetto le stesse, e la Consob ha ribadito tali indicazioni con una comunicazione generale del 2 luglio 2012.
Per quanto riguarda, infine, l'osservazione relativa alla mancata trasmissione di un richiamo di attenzione da parte della Consob, si rileva che questo non costituisce un atto necessitato, di talché la sua assenza possa, effettivamente, ingenerare la legittima convinzione sulla legittimità dell'attività svolta.
Ciò stante, la condotta dei Sigg. Sureyev, Tuendreich e Lantziano, sulla base delle evidenze in atti, è qualificabile quantomeno come colposa;
RILEVATO, in merito alla quantificazione della sanzione, che:
- l'art. 190, comma 1, del TUF prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila per la violazione dell'articolo 18, comma 1, del medesimo Testo Unico;
- l'art. 11 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";
- il periodo oggetto di contestazione è limitato nel tempo e non vi sono evidenze in atti di risparmiatori che hanno aderito all'offerta di servizi di investimento;
D E L I B E R A:
A. per effetto di quanto sopra, è applicata, nei confronti dei Sigg. Denis Sureyev (residente a […omissis…]), Gilad Tuendreich (residente a […omissis…]) e Assaf Lantziano (residente a […omissis…]), directors di Yaymay Investments Limited, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.500,00 ciascuno, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;
B. è ingiunto a Yaymay Investments Limited, con sede legale in 2 Agias Filaxeos & Zinonos Rossidi Corner 1st floor 3082 Limassol CIPRO, quale responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 7.500,00, con obbligo di regresso nei confronti degli autori della violazione sopra nominativamente indicati.
Il pagamento della indicata sanzione pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di notifica.
26 agosto 2015
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas