Aggregatore Risorse

Bollettino


« Indietro

Le Corti d'Appello di Cagliari (ord. del 15-5-2018) di Firenze (ord. del del 10-7-2018 e del 20-7-2018), Perugia (ord. del 24-5-2018, 12-7-2018 e 20-9-2018) hanno accolto le istanze di Antonello Urgeghe, Pier Luigi Scatola, Gabriele Centini, Simone Tuccini, Marco Cecchini, Damiano Tomassini e Alessia Galdo sospendendo l'efficacia esecutiva della delibera nei loro confronti.  Successivamente, la Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 867/19 del 3.10.2019 ha accertato l'inesistenza dell'illecito amministrativo contestato a Antonello Urgeghe e conseguentemente ha revocato la delibera limitatamente alle pronunce sanzionatorie nei suoi confronti. La Consob ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 867/2019 del 3 ottobre 2019 che ha accolto il ricorso presentato da Antonello Urgeghe, notificato in data 7 gennaio 2020. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33769 del 21.11.2023, ha accolto il ricorso principale, cassato la sentenza e rinviato alla CdA di Cagliari in differente composizione. Successivamente Antonello Urgeghe ha proposto ricorso per riassunzione per il giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione in data 29.2.2024. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 23.5.2024, in parziale accoglimento della richiesta di Antonello Urgeghe, ha disposto la sospensione dell’esecutività della delibera nei suoi confronti per importo superiore a 25.000 euro. La Corte di Appello di Milano con sentenze nn. 4395/19, 4397/2019 e 4398/2019 del 2.10.2019 ha, rispettivamente annullato parzialmente la delibera riducendo a 70.000 euro la sanzione a carico di Luca Giovanni Rosiello e ha annullato la delibera nell'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 43.981 euro, annullato parzialmente la delibera riducendo a 160.000 euro la sanzione a carico di Piero Benzi e ha annullato la delibera nell'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 134.000,76 euro, annullato parzialmente la delibera riducendo a 35.000 euro la sanzione a carico di Andrea Tirasso. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 4418/2019 del 2.10.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 230.000 euro la sanzione a carico di Germano Urgeghe e ha annullato la delibera nell'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 69.285,41 euro, con sentenza n. 4420/2019 del 2.10.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 60.000 euro la sanzione a carico di Antonio Tomassini e ha annullato la delibera nell'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 23.331 euro, con sentenza n. 4421/2019 del 2.10.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 40.000 euro la sanzione a carico di Giuseppe Marco La Mela e ha annullato la delibera nell'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 5.032,88 euro, con sentenza n. 4394/2019 del 2.10.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 40.000 euro la sanzione a carico di Giacomo Micheletti e ha annullato la delibera nell'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 15.146,95 euro, con sentenza n. 4419/2019 del 2.10.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 40.000 euro la sanzione a carico di Francesco Maldese e ha annullato la delibera nell'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 79,16 euro, con sentenza n. 757/2019 del 10.12.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 60.000 euro la sanzione a carico di Simone Tuccini di Gabriele Centini e di Damiano Tomassinini e ha ridotto la confisca dei beni fino alla concorrenza del profitto pari a 26.636,36 euro per Tuccini, a 16.505,45 per Centini; con sentenza n. 3489/2019 del 9.12.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 90.000 euro la sanzione a carico di Matteo Bosi e ha ridotto la confisca dei beni fino alla concorrenza del profitto pari a 47.662,50 euro; con sentenza n. 758/2019 del 10.12.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 50.000 euro la sanzione a carico di Marco Cecchini. La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 3519/2019 del 12.12.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 100.000 euro la sanzione a carico di Cristian Pancotti e ha ridotto la confisca dei beni fino a concorrenza del solo profitto conseguito pari a 86.227,75 euro. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 4396/2019 del 5.11.2019 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 100.000 euro la sanzione a carico di Paolo Leonardo Di Nunno e ha ridotto la confisca dei beni fino a concorrenza del solo profitto conseguito pari a 155.069,46 euro. La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 448/2020 del 22.5.2020 ha annullato parzialmente la delibera riducendo a 30.000 euro la sanzione a carico di Luciano Polidori per ciascuna delle violazioni allo stesso addebitate in relazione alla violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del d.lgs. 58/1998, in 35.000 euro in relazione alla violazione dell'art. 187- bis, comma 4, del d.lgs. riducendo la confisca nei limiti del profitto pari a 4.022,34 euro. La Corte di Appello di Genova con sentenza n. 447/2020 del 22.5.2020 ha annullato parzialmente la delibera a carico di Riccardo Sangiorgi annullando le sanzioni pecuniarie inflitte per le prime due violazioni di cui al punto 5 della delibera impugnata rideterminando la sanzione in 35.000 euro e riducendo la confisca nei limiti del profitto pari a 4.286,74 euro. La Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1082/2020 del 12.6.2020 ha annullato parzialmente la delibera a carico di Alessia Galdo rideterminando l'importo della sanzione in 90.000 euro e con sentenza n. 1964/2020 del 14.9.2020 ha annullato parzialmente la delibera impugnata a carico di Pier Luigi Scatola riducendo a 110.000 euro l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicata e nella parte relativa all'applicazione della confisca per equivalente a importo superiore al profitto di 102.725,88 euro. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3367/2018 del 6.7.2018 ha respinto l'opposizione promossa da Luca Vestini. Pier Luigi Scatola in data 12.3.2021 ha promosso ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, Sez. I Civile n. 1694/2020, pubblicata il 14 settembre 2020. Alessia Galdo in data 4.12.2020 ha promosso ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, Sez. I Civile n. 1082/2020 pubblicata il 12.6.2020, Antonio Tomassini ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 372/2019 pubblicata il 25.1.2019 e della sentenza della stessa Corte di Appello n. 4220/2019 pubblicata il 7.11.2019. Damiano Tomassini, Simone Tuccini e Gabriele Centini hanno promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 757/2019 pubblicata il 10.12.2019 notificato alla Consob il 14.9.2020. Luca Vestini ha proposto ricorso, notificato alla Consob il 6.2. 2019, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sez. V civile, n. 3367 del 6.7. 2018. La Corte d'Appello di Cagliari, in sede di rinvio, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Antonello Urgeghe con sentenza del 2.12.2025, ha rigettato l'opposizione in ordine all'accertamento della responsabilità per la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998;  In parziale riforma della delibera impugnata, ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria nell'importo di 40.000,00, euro; ha confermato la sanzione amministrativa interdittiva accessoria della durata di otto mesi; ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla misura della confisca, per effetto dell'annullamento in autotutela disposto dalla Consob con delibera n. 22991 del 31 gennaio 2024.


Delibera n. 20263

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Piero Benzi, Simone Tuccini, Alessia Galdo, Andrea Tirasso, Antonello Urgeghe, Antonio Tomassini, Germano Urgeghe, Cristian Pancotti, Pier Luigi Scatola, Gabriele Centini, Damiano Tomassini, Francesco Maldese, Giacomo Micheletti, Giorgio Polidori Luciani, Paolo Leonardo Di Nunno, Matteo Bosi, Giuseppe Marco La Mela, Luca Giovanni Rosiello, Marco Cecchini, Riccardo Sangiorgi e Luca Vestini ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le note del 23 marzo 2017, notificate tra il 24 marzo ed il 20 aprile 2017, con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998:

1) a Riccardo Sangiorgi la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva il carattere privilegiato:

- acquistato per conto proprio 10.300 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

- raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno a […omissis…];

- comunicato a:

- Germano Urgeghe;

-Damiano Tomassini;

- Andrea Tirasso;

- Giorgio Polidori Luciani;

al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione.

2) a Germano Urgeghe la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva il carattere privilegiato:

- acquistato per conto proprio 155.000 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

- comunicato a:

- Marco Cecchini;

- Antonello Urgeghe;

- Giuseppe Marco La Mela;

- Luca Vestini;

- Paolo Leonardo Di Nunno;

- Cristian Pancotti;

- Luca Giovanni Rosiello;

- Piero Benzi;

al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione;

3) ad Antonello Urgeghe la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 5.000 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

4) a Giuseppe Marco La Mela la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 10.200 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

5) a Luca Vestini la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 27.378 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

6) a Giacomo Micheletti la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernete la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 48.606 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

7) a Paolo Leonardo Di Nunno la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 525.901 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

8) a Cristian Pancotti la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 206.500 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

9) a Luca Giovanni Rosiello la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 290.500 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

10) a Marco Cecchini la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva il carattere privilegiato, comunicato a Francesco Maldese, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione;

11) a Francesco Maldese la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva il carattere privilegiato:

- acquistato per conto proprio 1.628 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

- raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno a […omissis…];

12) a Piero Benzi la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato:

- per conto proprio 365.453 azioni Buongiorno;

- per conto di […omissis…] 404.000 azioni Buongiorno;

utilizzando tale informazione;

13) a Damiano Tomassini la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva il carattere privilegiato, comunicato a:

- Matteo Bosi;

- Alessia Galdo;

al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione;

14) ad Alessia Galdo la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver ella, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, raccomandato sulla base di essa l'acquistato di azioni Buongiorno a […omissis…];

15) a Matteo Bosi la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 100.000 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

16) ad Antonio Tomassini la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva il carattere privilegiato:

- comunicato a Gabriele Centini al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione;

- acquistato per conto proprio 62.717 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

17) a Gabriele Centini la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:

- acquistato per conto proprio 55.530 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

- comunicato a:

- Simone Tuccini;

- Pier Luigi Scatola;

al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione;

18) a Simone Tuccini la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 58.000 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

19) a Pier Luigi Scatola la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio 240.583 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

20) ad Andrea Tirasso la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato, raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno a […omissis…];

21) a Giorgio Polidori Luciani la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno, di cui conosceva o poteva conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato:

- acquistato per conto proprio 7.621 azioni Buongiorno utilizzando tale informazione;

- raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno a […omissis…];

CONSIDERATO che tutti i soggetti sopra menzionati sono stati resi edotti, con le medesime note del 23 marzo 2017, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note pervenute dal 4 aprile al 21 aprile 2017, con le quali tutti i soggetti interessati dal procedimento – ad eccezione dei Sig.ri Cristian Pancotti e Giuseppe Marco La Mela - hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento;

VISTI i verbali di accesso;

VISTE le note pervenute dal 7 aprile al 23 maggio 2017, con le quali tutti i soggetti interessati dal procedimento – ad eccezione dei Sig.ri Cristian Pancotti, Giorgio Polidori Luciani, Matteo Bosi, Luca Giovanni Rosiello e Giuseppe Marco La Mela - hanno richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive. Le predette richieste di differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive sono state positivamente riscontrate con note inviate dal 7 aprile al 23 maggio 2017;

VISTE le note pervenute dal 7 aprile al 25 luglio 2017, con le quali tutti i soggetti interessati dal procedimento – ad eccezione dei Sig.ri Andrea Tirasso, Luca Giovanni Rosiello, Cristian Pancotti e Giuseppe Marco La Mela - hanno formulato istanza di accesso agli atti eventualmente acquisiti successivamente alla data di protocollazione delle lettera di contestazione. Le istanze sono state riscontrate con note inviate in data 31 luglio, 1° agosto e 12 settembre 2017;

VISTE le note pervenute dal 7 aprile all'8 maggio 2017, con le quali i Sig.ri Matteo Bosi, Francesco Maldese, Luca Vestini e Damiano Tomassini hanno richiesto di essere sentiti personalmente;

VISTI i verbali di audizione;

ESAMINATE le note ricevute dal 20 aprile al 4 luglio 2017, con le quali tutti i soggetti interessati dal procedimento – ad eccezione dei Sig.ri Cristian Pancotti e Giuseppe Marco La Mela - hanno presentato deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni;

VISTA la Relazione per la Commissione del 27 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la note del 27 ottobre 2017 con cui è stata trasmessa ai soggetti interessati (ad eccezione dei sig.ri Cristian Pancotti e Giuseppe Marco La Mela) copia della Relazione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione ("Relazione USA");

VISTE le note con le quali i soggetti interessati hanno presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alla Relazione USA;

RILEVATO che il sig. Paolo Leonardo Di Nunno non risulta aver formulato controdeduzioni scritte in replica alla citata Relazione USA;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte dalle parti nelle suddette controdeduzioni non presentano elementi di novità rispetto a quanto formulato nelle precedenti fasi difensive lasciando, dunque, immutato il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE, sulla base delle risultanze istruttorie, conclusivamente accertate tutte le violazioni contestate; ciò risulta comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:

- l'informazione diffusa da Borsa Italiana S.p.A. lunedì 14 maggio 2012, alle ore 08:13, tramite un comunicato stampa nel quale Docomo Deutschland GmbH annunciava la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie Buongiorno S.p.A., al prezzo di 2,00 euro per ogni azione, possedeva, al più tardi il 27 febbraio 2012, le caratteristiche tipiche di un'informazione di natura privilegiata;

- diversi investitori tra loro collegati ("gruppo di investitori) hanno acquistato titoli Buongiorno in prossimità dell'annuncio dell'Opa sulla totalità delle azioni ordinarie Buongiorno;

- nel "gruppo di investitori" rivestono un ruolo centrale i Sig.ri Germano Urgeghe, Damiano Tomassini, Marco Cecchini e Riccardo Sangiorgi, perché ogni componente del "gruppo di investitori" è collegato ad almeno uno di loro; tali soggetti sono legati tra loro da stretta amicizia, basata su continui contatti e frequentazioni;

VISTO l'art. 187-bis del D. Lgs. 58/1998, il quale punisce l'abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo € 100.000,00 a massimo € 15.000.000,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo;

VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

VISTO l'art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

VISTA le proprie delibere n. 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20130, 20131, 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138 e 20139 del 28 settembre 2017, con le quali è stato disposto il sequestro dei beni dei Sig.ri Riccardo Sangiorgi, Germano Urgeghe, Antonello Urgeghe, Giuseppe Marco La Mela, Luca Vestini, Giacomo Micheletti, Paolo Leonardo Di Nunno, Cristian Pancotti, Luca Giovanni Rosiello, Francesco Maldese, Piero Benzi, Matteo Bosi, Antonio Tomassini, Gabriele Centini, Simone Tuccini, Pier Luigi Scatola e Giorgio Polidori Luciani, fino alla concorrenza del valore del prodotto dell'illecito a lui contestato, corrispondente alla somma dei valori utilizzati per commetterlo e del profitto conseguito;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva della violazione accertata, alla gravità soggettiva della condotta posta in essere ed alla personalità dell'autore dell'illecito; in particolare:

- con riferimento alla gravità obiettiva della violazione:

- che l'informazione privilegiata è rappresentata, nel caso di specie, dal comunicato emesso alle ore 08:13 di lunedì 14 maggio 2012, con il quale Docomo Deutschland GmbH ha annunciato la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie Buongiorno S.p.A., al prezzo di 2,00 euro per ogni azione;

- il controvalore degli acquisti di azioni Buongiorno S.p.A. effettuati dai singoli esponenti del "gruppo di investitori", società di media capitalizzazione, posti in essere dai singoli esponenti del "gruppo di investitori";

- i profitti realizzati dai singoli esponenti del "gruppo di investitori", in qualche caso financo percependo del denaro quale ricompensa per aver comunicato l'informazione privilegiata, mediante la vendita di azioni Buongiorno S.p.A. dopo la diffusione dell'informazione privilegiata;

- l'atteggiamento trasparente e collaborativo del Sig. Francesco Maldese;

- per quanto attiene alla gravità soggettiva della violazione, che le condotte illecite poste in essere da tutti i soggetti per i quali è stata accertata la violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 siano da qualificarsi come dolose, atteso che tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione relativa la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie Buongiorno S.p.A., ed erano, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi all'utilizzo della suddetta informazione privilegiata;

CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

1) al Sig. Germano Urgeghe, nato a Caserta il 15 gennaio 1974 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 170.000,00;

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, comunicato ai Sig.ri Marco Cecchini, Antonello Urgeghe, Giuseppe Marco La Mela, Luca Vestini, Paolo Leonardo Di Nunno, Cristian Pancotti, Luca Giovanni Rosiello e Piero Benzi, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di

una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 250.000,00;

- per una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 420.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi diciotto;

2) al Sig. Damiano Tomassini, nato a Foligno (PG) il 10 novembre 1985 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, comunicato ai Sig.ri Matteo Bosi, Gabriele Centini ed Alessia Galdo, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 180.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi tredici;

3) al Sig. Antonio Tomassini, nato a Foligno (PG) il 27 ottobre 1975 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 140.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi nove;

4) al Sig. Marco Cecchini, nato a Foligno (PG) il 29 maggio 1986 ed […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, comunicato al Sig. Francesco Maldese, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 140.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi nove;

5) al Sig. Riccardo Sangiorgi, nato a Genova il 10 maggio 1985 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 130.000,00;

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, comunicato ai Sig.ri Germano Urgeghe, Damiano Tomassini, Andrea Tirasso e Giorgio Polidori Luciani, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 200.000,00;

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno alla Sig.ra [...omissis...], sanzione amministrativa pari a € 120.000,00;

- per una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 450.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi diciotto;

6) al Sig. Antonello Urgeghe, nato a Caserta il 13 giugno 1971 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 130.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi otto;

7) al Sig. Matteo Bosi, nato a Correggio (RE) il 2 aprile 1985 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 150.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi dieci;

8) al Sig. Francesco Maldese, nato a Bari l'8 novembre 1985 e residente a […omissis…]sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 100.000,00;

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno al Sig. [...omissis...], sanzione amministrativa pari a € 100.000,00;

- per una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 200.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi quattro;

9) al Sig. Piero Benzi, nato ad Alessandria il 9 luglio 1974 e residente […omissis…] sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 200.000,00;

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto dei Sig.ri [...omissis...] azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 200.000,00;

- per una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 400.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi sedici;

10) alla Sig.ra Alessia Galdo, nata a Napoli il 3 novembre 1988 e residente […omissis…] sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per avere ella, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno al Sig. [...omissis...], sanzione amministrativa pari a € 120.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi sette;

11) al Sig. Luca Vestini, nato a Napoli il 15 marzo 1974 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 130.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi otto;

12) al Sig. Giacomo Micheletti, nato a Milano il 2 ottobre 1971 ed […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 130.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi otto;

 13) al Sig. Giorgio Polidori Luciani, nato a Genova il 17 novembre 1984 ed […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 130.000,00;

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno alla Sig.ra [...omissis...], sanzione amministrativa pari a € 120.000,00;

- per una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 250.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi quindici;

14) al Sig. Luca Giovanni Rosiello, nato a Busto Arsizio (VA) il 6 agosto 1976 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 150.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi dieci;

15) al Sig. Andrea Tirasso, nato a Genova il 5 agosto 1981 e residente […omissis…] sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, raccomandato sulla base di essa l'acquisto di azioni Buongiorno al Sig. […omissis…], sanzione amministrativa pari a € 120.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi sette;

16) al Sig. Paolo Leonardo Di Nunno, nato a Canosa di Puglia (BT) il 25 novembre 1948 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 200.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi quattordici;

17) al Sig. Gabriele Centini, nato a Nocera Umbra (PG) il 27 febbraio 1975 e residente a  […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 140.000,00;

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, comunicato ai Sig.ri Simone Tuccini e Pier Luigi Scatola, al di fuori del normale esercizio di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 160.000,00;

- per una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a € 300.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi sedici;

18) al Sig. Pier Luigi Scatola, nato a Napoli il 23 febbraio 1973 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 180.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi tredici;

19) al Sig. Simone Tuccini, nato a Roma il 24 dicembre 1973 e residente a […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 140.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi nove;

20) al Sig. Cristian Pancotti, nato a Piacenza il 29 aprile 1969 ed […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 170.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi dodici;

21) al Sig. Giuseppe Marco La Mela, nato a Catania il 31 gennaio 1972 e residente […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, per aver egli, in possesso dell'informazione concernente la promozione di un'Opa volontaria sulla totalità delle azioni Buongiorno di cui conosceva il carattere privilegiato, acquistato per conto proprio azioni Buongiorno utilizzando tale informazione, sanzione amministrativa pari a € 130.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187- quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi otto.

 Ai sensi dell'art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, è disposta la confisca dei beni dei Sig.ri Riccardo Sangiorgi, Germano Urgeghe, Antonello Urgeghe, Giuseppe Marco La Mela, Luca Vestini, Giacomo Micheletti, Paolo Leonardo Di Nunno, Cristian Pancotti, Luca Giovanni Rosiello, Francesco Maldese, Piero Benzi, Matteo Bosi, Antonio Tomassini, Gabriele Centini, Simone Tuccini, Pier Luigi Scatola e Giorgio Polidori Luciani, fino alla concorrenza del valore del prodotto dell'illecito contestato, corrispondente alla somma dei valori utilizzati per commetterlo e del profitto conseguito.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero) dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

10 gennaio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese