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(*) La Corte di Appello di Roma con ordinanza del 31 ottobre 2019 ha accolto l'istanza di sospensiva di Andrea Gemma sospendendo con effetto immediato la misura accessoria della sospensione. Successivamente la medesima Corte con sentenza n. 5066/21 del 8.7.2021 in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da Andrea Gemma ha ridotto l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria a 50.000 euro.Avverso la sentenza n. 5066/21 dell'8.7.2021 Andrea Gemma ha promosso opposizione presso la Corte di Cassazione in data 28.1.2022. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. del 5.11.2021/16.3.2022, in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da Pierluigi Toti, ha ridotto l'importo della sanzione amministrativa a 90.000 euro e la sanzione interdittiva a 6 mesi. .. continua...

.....continua ...... Avverso la sentenza del 5.11.2021/16.3.2022 Pieruigi Toti ha promosso opposizione presso la Corte di Cassazione in data 14.10.2022.

Delibera n. 20979

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti dei Sig.ri Andrea Gemma e Pierluigi Toti per violazioni dell'art. 187-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le note del 17 maggio 2018, notificate il 17 maggio 2018 e il 23 maggio 2018, con le quali la Divisione Mercati ha contestato, ai sensi dell'art. 187-septies, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998:

- ad Andrea Gemma la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere comunicato a Pierluigi Toti, al di fuori del normale esercizio della professione e della funzione, l'informazione privilegiata concernente la progettata fusione tra Sorin S.p.A. e Cyberonics Inc., che egli possedeva in ragione della professione e della funzione esercitate;

- a Pierluigi Toti la violazione prevista dall'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, per avere acquistato 350.000 azioni Sorin utilizzando l'informazione privilegiata concernente la progettata fusione tra Sorin S.p.A. e Cyberonics Inc. comunicatagli da Andrea Gemma, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione;

CONSIDERATO che i soggetti sopra menzionati sono stati resi edotti, con le medesime note del 17 maggio 2018, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le note del 24 e del 25 maggio 2018 con cui Andrea Gemma e Pierluigi Toti hanno presentato alla Divisione Mercati istanza di accesso agli atti del procedimento;

VISTI i verbali di accesso del 7 e del 13 giugno 2018;

VISTA la nota del 24 maggio 2018 con cui Andrea Gemma ha presentato all'Ufficio Sanzioni Amministrative un'istanza di accesso agli atti confluiti o che sarebbero confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento;

RILEVATO che, con nota del 5 settembre 2018, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha fornito positivo riscontro alla predetta istanza trasmettendo la documentazione richiesta;

VISTE le note del 24 e del 25 maggio 2018 con cui Andrea Gemma e Pierluigi Toti hanno chiesto una proroga di trenta giorni del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

RILEVATO che alle predette richieste è stato fornito positivo riscontro con nota del 29 maggio 2018;

VISTA la nota del 24 maggio 2018 con cui Andrea Gemma ha richiesto lo svolgimento di un'audizione personale;

ESAMINATE le note del 2 agosto 2018 con cui Andrea Gemma e Pierluigi Toti hanno presentato deduzioni scritte e documenti;

ESAMINATO il verbale di audizione personale di Andrea Gemma del 19 settembre 2018;

VISTA la Relazione per la Commissione del 4 dicembre 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla quantificazione delle relative sanzioni ("Relazione USA");

VISTA la nota del 4 dicembre 2018 con cui è stata tramessa alle parti la predetta Relazione USA;

ESAMINATE le controdeduzioni presentate in replica alle considerazioni svolte dall'Ufficio Sanzioni Amministrative nella citata Relazione USA;

VISTA la Relazione Integrativa del 15 marzo 2019 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la vicenda in esame;

VISTA la nota del 15 marzo 2019 con cui è stata tramessa alle parti la predetta Relazione Integrativa;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 21 marzo 2019;

ESAMINATE le controdeduzioni presentate in replica alla citata Relazione Integrativa;

VISTA la seconda Relazione Integrativa del 13 maggio 2019 predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative in esito all'incarico ad esso conferito con il quale la Commissione ha chiesto di "… riferire sulle argomentazioni difensive contenute nelle "controdeduzioni" alla relazione integrativa USA sul punto della quantificazione della sanzione, alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2019";

VISTA la nota del 13 maggio 2019 con cui è stata tramessa alle parti la seconda Relazione Integrativa;

ESAMINATE le controdeduzioni presentate in replica alla seconda Relazione Integrativa;

VISTA la ulteriore Nota pervenuta a sostegno della posizione difensiva del sig. Andrea Gemma;

RITENUTO che le difese svolte considerate nel loro complesso: i) ripropongono fondamentalmente - dando risalto a taluni specifici aspetti - le osservazioni già formulate dinanzi all'Ufficio Sanzioni Amministrative; ii) non sostanziano argomentazioni atte a qualificare diversamente le condotte contestate; iii) non presentano elementi tali da mutare il quadro fattuale emerso nell'ambito dell'attività istruttoria e confermato dal predetto Ufficio;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione acquisita, conclusivamente accertato che Andrea Gemma ha comunicato a Pierluigi Toti l'informazione privilegiata relativa alla fusione tra Sorin S.p.A. e Cyberoncs Inc. e che Pierluigi Toti ha utilizzato detta informazione in occasione degli acquisti di azioni Sorin dal medesimo effettuati il 20 e il 23 febbraio 2015;

VISTO l'art. 187-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, vigente all'epoca dei fatti, il quale prevede, per i casi di abuso di informazioni privilegiate, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di centomila ed un massimo di quindici milioni di euro;

CONSIDERATO che:

- con la citata sentenza n. 63 del 21 marzo 2019 la Corte Costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato:

- " … l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 … nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 …";

- "… in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 72 del 2015, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter del d.lgs. n. 58 del 1998";

- la citata pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 72/2015, escludendo l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 del medesimo articolo, ha ripristinato la punibilità dell'illecito di cui all'art. 187-bis del Tuf, con l'applicazione della cornice edittale già stabilita dalla legge n. 262/2005;

VISTO l'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, vigente all'epoca dei fatti, il quale prevede che la sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti;

RILEVATO che, per i casi in cui - avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodottisi sul mercato - la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, il successivo comma 5 dello stesso art. 187-bis prevede che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito;

VISTO l'art. 187-quater del D. Lgs. n. 58/1998 il quale prevede che l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta l'applicazione della sanzione interdittiva accessoria obbligatoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali e i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, oltre che per i revisori e i promotori finanziari, nonché dell'incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate per gli esponenti aziendali di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a trentasei mesi;

VISTO l'art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998, così come modificato dall'art. 4, comma 14, del D. Lgs. n. 107/2018, ai sensi del quale l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

TENUTO CONTO dei parametri relativi alla gravità obiettiva delle violazioni accertate – in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali - e alla gravità soggettiva delle condotte poste in essere;

CONSIDERATO, con riferimento alla gravità oggettiva delle violazioni, che nella fattispecie in esame assumono rilievo i seguenti elementi:

- la natura dell'informazione privilegiata rappresentata, nel caso di specie, dalla progettata fusione tra Sorin S.p.A. e Cyberonics Inc., resa pubblica alle ore 6:43 del 26 febbraio 2015;

- la quantità di azioni acquistate da Pierluigi Toti pari a 150.000 azioni il 20 febbraio 2015 e 200.000 azioni il 23 febbraio 2015, per un totale di 350.000 azioni;

- l'entità delle risorse investite dal Sig. Toti per effettuare gli acquisti abusando dell'informazione privilegiata pari, complessivamente, a 755.430,76 euro;

- l'operatività in vendita delle 350.000 azioni acquistate in precedenza (per un controvalore di 935.598,00 euro), posta in essere da Pierluigi Toti dopo che l'informazione privilegiata è stata resa pubblica;

- la plusvalenza realizzata da Pierluigi Toti sulla compravendita delle 350.000 azioni Sorin, pari a 179.867,24 euro;

- il profilo soggettivo dell'emittente, società all'epoca dei fatti quotata sul MTA con una capitalizzazione di mercato, alla data del 25 febbraio 2015, pari a circa un miliardo di euro;

RITENUTO, per quanto attiene la gravità soggettiva delle violazioni, che le condotte illecite accertate risultano ascrivibili:

- ad Andrea Gemma quantomeno a titolo di colpa;

- a Pierluigi Toti a titolo di dolo, tenuto conto dell'esperienza, del profilo professionale nonché delle modalità e della tempistica che hanno caratterizzato l'operatività del medesimo;

CONSIDERATO che i citati criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie che alle sanzioni amministrative accessorie;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:

- al sig. Andrea Gemma, nato il 10 maggio 1973 a Roma e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari a 80.000,00 euro, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi sei;

- al sig. Pierluigi Toti, nato il 17 dicembre 1949 a Roma e […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250.000,00 euro, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento;

- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998, pari a mesi dodici.

Ai sensi dell'art. 187-sexies del D. Lgs. 58/1998 è disposta la confisca dei beni di Pierluigi Toti fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari a 179.867,24 euro.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art 187-septies, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

26 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona