Delibera n. 20212 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20212
Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società di revisione KPMG S.p.A. in relazione ai lavori di revisione svolti sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014 di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A..
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
VISTI i Principi di Revisione, raccomandati dalla Consob, vigenti all’epoca dei fatti oggetto della presente delibera;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e le successive modificazioni;
VISTE le relazioni di revisione sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31.12.2014 di Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. (di seguito anche “BPVI” o “la banca”) emesse dal dott. Vito Antonini, in qualità di socio responsabile di detti lavori di revisione per conto di KPMG S.p.A. (di seguito anche “KPMG” o “il revisore” o “società di revisione”);
VISTA la lettera di contestazioni del 29/03/2017, notificata in pari data al dott. Antonini e a KPMG, con la quale la Divisione Corporate Governance, Ufficio Vigilanza Revisori Legali, ha contestato ai predetti soggetti irregolarità inerenti all’attività di revisione svolta sui bilanci sopra richiamati e concernenti, in particolare, la pianificazione del lavoro e la definizione della soglia di significatività, la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita con particolare riferimento alle quote di OICR, la valutazione dei crediti verso la clientela, l’impairment dell’avviamento e le operazioni sul capitale, con specifico riferimento agli acquisti di azioni della BPVI e finanziati dalla banca medesima;
RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazioni i destinatari del procedimento sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi e documenti in relazione ai fatti contestati;
VISTA la nota del 31 marzo 2017 con la quale le parti hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, positivamente riscontrata dalla Consob;
VISTO il verbale di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio del 21 aprile 2017;
VISTA l’istanza di proroga del termine per la proposizione di deduzioni difensive presentata congiuntamente dai destinatari della lettera di contestazioni il 31 marzo 2017 e la nota di positivo riscontro inviata dall’Ufficio Sanzioni Amministrative il successivo 3 aprile 2017;
VISTA la nota del 31 marzo 2017 con la quale le parti hanno formulato istanza di accesso agli atti del procedimento, positivamente riscontrata dalla Consob;
VISTA la nota del 21 aprile 2017 con la quale le parti hanno formulato istanza di audizione, positivamente riscontrata dalla Consob;
VISTO il verbale di audizione del 13 settembre 2017;
ESAMINATE le deduzioni difensive formulate dalle parti con nota inviata il 16 giugno 2017;
VISTA la Relazione per la Commissione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive, formulando conseguenti proposte in ordine alla sussistenza delle violazioni contestate e alla quantificazione delle relative sanzioni (“Relazione USA”);
VISTA la nota del 10 ottobre 2017 con la quale è stata tramessa copia, ai soggetti interessati, della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate e alla specifica determinazione della sanzione;
ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate da KPMG S.p.A. e dal dott. Vito Antonini con nota del 9 novembre 2017;
CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto rappresentato nelle precedenti fasi difensive e, in particolare, non formulano argomentazioni atte a diversamente qualificare gli addebiti contestati;
RITENUTE conseguentemente accertate le seguenti violazioni:
con riferimento alla pianificazione dell’attività di revisione - modalità di definizione del livello di significatività, la violazione del Principio di Revisione 300, paragrafo 9, e del Principio di Revisione 320, paragrafo 5;
quanto alle attività finanziarie disponibili per la vendita - quote di OICR, la violazione del Principio di Revisione 315, paragrafi 100, 101 e 108;
con riguardo ai crediti verso la clientela, la violazione del Principio di Revisione n. 315, paragrafi 2 e 90; del Principio di Revisione n. 330, paragrafo 63; del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 2; del Principio di Revisione n. 230, paragrafo 9; del Principio di Revisione n. 330, paragrafi 48 e 72; del Principio di Revisione n. 500, paragrafo 2; del Principio di Revisione n. 230, paragrafo 9;
con riguardo alle attività immateriali - avviamento la violazione del Principio di Revisione n. 540, paragrafo 2;
- con riferimento alle azioni proprie - operazioni sul capitale, la violazione del Principio di Revisione 250, paragrafo 17;
CONSIDERATI i criteri generali di cui all’art. 11 della Legge n. 689/1981;
CONSIDERATO, in particolare, che in base al complesso delle informazioni disponibili, si è tenuto conto dei seguenti parametri:
gravità oggettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle disposizioni violate e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;
- gravità soggettiva delle condotte poste in essere;
CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità oggettiva delle violazioni accertate si è tenuto altresì conto:
della pluralità delle irregolarità riscontrate, da cui è discesa la violazione di numerosi Principi di revisione analiticamente indicati in precedenza, con riferimento a distinti e rilevanti aspetti di bilancio, quali la pianificazione del lavoro e la definizione della soglia di significatività, la valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita con particolare riferimento alle quote di OICR, la valutazione dei crediti verso la clientela, l’impairment dell’avviamento e le operazioni sul capitale, con specifico riferimento agli acquisti di azioni della Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.;
della circostanza che la società oggetto dell’attività di revisione è un emittente bancario, ciò che riveste particolare rilevanza in termini di tutela del risparmio;
- della circostanza che la medesima KPMG ha commesso precedenti violazioni in materia finanziaria;
RITENUTO che, sotto il profilo soggettivo, le predette violazioni siano ascrivibili quantomeno a titolo di colpa;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
È applicata, nei confronti di KPMG S.p.A. con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 25, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.000,00, di cui è contestualmente ingiunto il pagamento.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato entro il termine di
30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, e del quale è comunque allegato alla presente delibera un fac-simile precompilato.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
La presente delibera è notificata agli interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
6 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas