Delibera Tot Sanzioni anno1 n. 20170 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20170
Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, del sig. Fabrizio Pollera dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;
VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell'Organismo APF n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la delibera dell'Organismo per la vigilanza e la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari (di seguito anche solo OCF) n. 804 del 18 gennaio 2017, con cui il sig. Fabrizio Pollera - nato a Pisa (PI) il l'8 agosto 1965 e residente […omissis …] - è stato iscritto all'Albo unico dei promotori finanziari (ora Albo unico dei consulenti finanziari);
PREMESSO che con e-mail dell'11 gennaio 2017 (prot. 0003111/17 di pari data) l'OCF ha comunicato che dai controlli svolti in merito ai requisiti di onorabilità dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo è emerso che il sig. Fabrizio Pollera è imputato nell'ambito del procedimento penale n. […omissis …]. In proposito l'OCF ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti relativo al soggetto interessato: il procedimento risulta pendente innanzi al Tribunale di Lecce per i reati di cui agli articoli […omissis …];
PREMESSO che a fronte di una richiesta di informazioni rivolta dall'OCF ai sensi dell'art. 103, comma 3, R.I., il sig. Pollera ha precisato che a suo carico non risultano carichi pendenti in relazione al reato di cui all'art. […omissis …], che relativamente al presunto reato di cui all'art. […omissis …] è stata disposta l'archiviazione degli atti e che per il reato di cui all'art. […omissis …] è stato disposto il rinvio a giudizio solo per una parte dei fatti;
PREMESSO che con nota prot. 0018750/17 del 9 febbraio 2017 è stata inviata una richiesta al Tribunale di […omissis …], al fine di ottenere copia del decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti del sig. Fabrizio Pollera e poter valutare le circostanze oggetto del procedimento penale in essere nei suoi confronti;
PREMESSO che in data 16 maggio 2017 il Tribunale di […omissis …] - con nota del 5 maggio 2017 (prot. 0067272/17 del 16 maggio 2017) - ha trasmesso copia del decreto di rinvio a giudizio emesso nell'ambito del procedimento penale n. […omissis …];
PREMESSO che dal decreto emerge che il sig. Fabrizio Pollera è imputato per il […omissis …];
PREMESSO che con nota prot. 0077659/17 del 13 giugno 2017 è stato comunicato al sig. Fabrizio Pollera l'avvio del procedimento di sospensione cautelare ad un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/1998, in relazione all'assunzione della qualità di imputato nell'ambito del predetto procedimento penale n. […omissis …];
RILEVATO che tale nota - indirizzata al consulente finanziario presso l'indirizzo di residenza dal medesimo comunicato all'OCF ai fini dell'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari ([…omissis …]) - in data 3 agosto 2017 è stata restituita al mittente in quanto il plico non è stato richiesto entro il periodo di giacenza presso il competente Ufficio Postale. Poiché la raccomandata era disponibile per il ritiro dal 25 giugno 2017, la comunicazione risulta notificata per compiuta giacenza trascorsi 30 giorni dalla predetta data, ossia il 25 luglio 2017;
RILEVATO che a fronte della comunicazione inviatagli, il sig. Pollera non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la persona che ha assunto la qualità di imputato conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;
TENUTO CONTO che, al fine di verificare l'opportunità dell'adozione del provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, la Consob valuta le circostanze sulla base delle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato ed, in particolare, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede;
RILEVATO che il reato per il quale il sig. Pollera è imputato rientra nel novero delle fattispecie che l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno, […omissis …];
RILEVATO, con riguardo alle condotte ascritte al sig. Pollera nel capo d'imputazione, che esse […omissis …];
RILEVATO che l'idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Pollera a pregiudicare gli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede (c.d. periculum in mora) discende dal rischio che l'allarme sociale derivante dal coinvolgimento del consulente in gravi vicende penali, […omissis …], possa compromettere la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza del sig. Pollera ed, in generale, degli operatori del mercato;
RILEVATO, inoltre, che la permanenza dell'iscrizione all'Albo del sig. Pollera consente che il medesimo possa, in qualunque momento, assumere un mandato ad operare e commettere ulteriori irregolarità;
TENUTO CONTO che il sig. Pollera non ha fornito nuovi elementi in grado di superare la gravità delle accuse, atteso che ha ritenuto di non inviare osservazioni o documentazione inerente al procedimento penale nel quale è attualmente coinvolto;
REPUTATO, in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed ai fini della tutela degli interessi dei potenziali investitori, che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;
RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Fabrizio Pollera, per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
D E L I B E R A:
Il sig. Fabrizio Pollera - nato a nato a Pisa (PI) il l'8 agosto 1965 e residente a […omissis …] - è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
25 ottobre 2017
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese