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Bollettino


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Delibera n. 20538

Sospensione cautelare, per il periodo di sessanta giorni, del sig. Renio Marchesini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la propria delibera n. 8110 del 6 giugno 1994 recante l'iscrizione all'Albo Unico dei consulenti finanziari del sig. Renio Marchesini, nato il 3 novembre 1967 a Bedizzole (BS) e residente […omissis…];

PREMESSO che, con note del 18 maggio 2018 (prot. n. 0158239/18) e del 4 giugno 2018 (prot. n. 0186509/18), Fideuram S.p.A. ha comunicato di avere adottato, in data 18 maggio 2018, il provvedimento di revoca per giusta causa del mandato conferito al sig. Renio Marchesini a seguito di gravi irregolarità riscontrate nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

PREMESSO che, come rappresentato da Fideuram nelle note sopra citate, il sig. Marchesini ha distratto somme di denaro – in contanti e mediante assegni bancari – ad almeno 11 clienti per circa 98.000 euro, ha comunicato informazioni e prodotto rendicontazione non rispondenti al vero e ha percepito compensi dai clienti. In particolare, si riportano le evidenze riscontrate con riferimento ai seguenti clienti, incontrati dalla Struttura Rete di Fideuram.

1) Sig.ra […omissis…]

Nel corso di una telefonata con la Struttura di Rete di Fideuram la signora […omissis…] si lamentava di non riuscire a contattare il sig. Marchesini ed esprimeva dubbi sulla sua situazione finanziaria, che riteneva essere di circa 160.000 euro.

Come riportato nel reclamo dell'11 maggio 2018, la cliente precisava che "durante gli ultimi cinque anni da quando abbiamo aperto il rapporto (…) io e mio marito, in piena fiducia del sig. Marchesini Renio gli abbiamo consegnato svariate cifre in contanti (come dalle distinte di versamento allegate) finalizzate ad investimenti in prodotti che lo stesso ci consigliava e poi ci rendicontava su pezzi di carta scritti di suo pugno (allegati). Il Vostro manager di rete mi fornisce la posizione ufficiale presso di Voi che risulta di gran lunga inferiore a quanto dal sig. Marchesini rendicontato (…)." In particolare, nella rendicontazione consegnata dal sig. Marchesini alla cliente, datata 30 gennaio 2018, si evidenzia un totale di portafoglio pari a 161.480 euro rispetto a quello ufficiale della Banca pari a 20.588 euro.

2) Signori […omissis…]

Con reclamo del 12 maggio 2018 i clienti hanno dichiarato che "Nel 2016 in piena fiducia del sig. Marchesini (…) gli abbiamo consegnato 3.680 euro in contanti in diverse tranche per investimento (…) che avrebbe fruttato interessi con scadenza 02.02.2018. In tale occasione gli consegnammo un assegno bancario di 900 euro non intestato (allegato in copia) per integrare un investimento nuovo (…). Il Vostro manager di rete ci fornisce la posizione ufficiale presso di Voi che ovviamente non vede valorizzati questi soldi." In proposito, la posizione ufficiale fornita da Fideuram non riporta gli investimenti attesi a fronte delle somme consegnate dai clienti.

3) Signori […omissis…]

Con reclamo del 15 maggio 2018 i clienti hanno dichiarato che "A fronte di un investimento andato male presso Area Banca il sig. Marchesini si offrì di risarcirci 5.000 euro investendoli unitamente ad un versamento che facemmo noi per ulteriori 4.000 euro in data 02.03.2014 e ulteriori 1.000 euro in giugno 2016 (somme che consegnammo in contanti) in investimenti a noi non noti che ci avrebbero fatto recuperare le perdite. Così non fu in quanto nessuna notizia ci fu poi data di queste somme. In data 10.05.2018 il sig. Marchesini ci chiese di investire 1.000 euro che gli consegnammo in contanti ma dei quali non abbiamo traccia. Il Vostro manager di rete ci fornisce la sintesi di portafoglio presso di Voi che risultano corrette (…) ma non portano traccia di questi ultimi mille euro né dei 10.000 euro precedenti (…)". A tale riguardo, i clienti hanno fornito copia distinta presentazione valori del 10 maggio 2018 per un importo di 1.000 euro e la lettera del 2 marzo 2014 nella quale il sig. Marchesini dichiarava di essere debitore nei confronti dei signori […omissis…] della somma di 10.000 euro;

PREMESSO che dalle ulteriori verifiche effettuate sul conto corrente intestato al sig. Marchesini sono emersi versamenti effettuati mediante emissione di assegni bancari tratti sul medesimo conto a favore di vari clienti del consulente finanziario come di seguito indicato:

- assegno bancario n. […omissis…] per 2.000 euro tratto a favore della cliente sig.ra […omissis…];

- assegno bancario n. […omissis…] per 2.000 euro tratto a favore del cliente sig. […omissis…];

- assegno bancario n. […omissis…] per 2.000 euro tratto a favore del cliente sig. […omissis…];

- assegno bancario n. […omissis…] per 2.000 euro tratto a favore della cliente sig.ra […omissis…];

- assegno bancario n. […omissis…] per 1.000 euro tratto a favore del cliente sig. […omissis…];

PREMESSO che in data 17 maggio 2018 il sig. Marchesini è stato incontrato dall'Audit della Banca e, in tale occasione, ha dichiarato di avere ricevuto da alcuni clienti, di seguito indicati, somme di denaro consegnate dai medesimi finalizzate a investimenti, che il consulente ha utilizzato per "necessità personali (…) con l'intento di ripristinare il versamento in tempi brevi". Di seguito si riportano i clienti coinvolti:

a) signori […omissis…]

I clienti hanno consegnato 40/50.000 euro in contanti con rilascio di distinta valori e hanno ricevuto rendicontazione per 150.000 euro prodotta dal consulente, che includeva "sia investimenti reali che investimenti non andati a buon fine";

b) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 13.700 euro in contanti senza rilascio di alcuna distinta, per acquisto di ETF, che non sono presenti nella posizione portafoglio;

c) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 4.000 euro in contanti non versati, senza alcuna rendicontazione;

d) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 2.400 euro in contanti non versati, senza alcuna rendicontazione;

e) sig.ra […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 2.500 euro mediante assegni bancari non versati;

f) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 2.500 euro in contanti non versati;

g) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 5.000 euro in contanti non versati;

h) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 1.000 euro mediante assegni non versati;

i) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 700 euro in contanti non versati;

j) sig.ra […omissis…]

La cliente ha consegnato al sig. Marchesini 1.200 euro in contanti non versati;

k) sig. […omissis…]

Il cliente ha consegnato al sig. Marchesini 15.000 euro in contanti non versati e ha presentato "rendicontazione non conforme";

PREMESSO che il consulente, nella dichiarazione rilasciata il 17 maggio 2018 ha dichiarato, inoltre:

- che "le somme menzionate sono state prelevate dai clienti presso banche terze e consegnatemi in piccole tranche dal 2014-2018 (…) Oltre a questo ho dei prestiti nei confronti del sig. […omissis…] per 3.000 euro e del […omissis…] per 80.000 euro";

- che "per quanto riguarda l'emissione degli assegni bancari tratti dal conto corrente [intestato al sig. Marchesini] a favore di alcuni clienti, trattasi di restituzioni per investimenti non soddisfacenti dei clienti avvenuti nel periodo antecedente l'avvio del rapporto di collaborazione con Fideuram";

- "di aver utilizzato le somme non versate sui clienti sopra menzionati (…) ipotizzando di avere perso complessivamente negli anni la somma di circa 1.000.000 euro ripartita tra le sue disponibilità personali, quelle prestate dai propri familiari e quelle indebitamente sottratte ai clienti al medesimo già assegnati";

RITENUTI pertanto esistenti, a carico del consulente sig. Renio Marchesini in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti fattispecie:

- acquisizione mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- comunicazione di informazioni e rendicontazione non rispondenti al vero;

- simulazione o mancata esecuzione di operazioni di investimento;

- percezione di compensi o finanziamenti dai clienti;

- accettazione di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

CONSIDERATO che i comportamenti del consulente sig. Marchesini, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazione dei seguenti articoli della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:

- art. 107, comma 1, per aver:

- acquisito mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela;

- comunicato informazioni e prodotto rendicontazioni non rispondenti al vero;

- simulato e omesso di eseguire operazioni di investimento;

- art. 108, comma 5, per aver accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;

- art. 108, comma 6, per aver percepito compensi o finanziamenti dai clienti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente nei confronti dei risparmiatori;

CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal consulente finanziario sig. Renio Marchesini sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Renio Marchesini dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Renio Marchesini dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;

D E L I B E R A

Il sig. Renio Marchesini, nato il 3 novembre 1967 a Bedizzole (BS) e residente […omissis…] è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

25 luglio 2018

p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese