Delibera Tot Sanzioni mese2 n. 20551 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20551
Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Alberto Tramarin dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata;
VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato, vigente all'epoca dei fatti;
VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;
VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;
VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009;
VISTA la delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo n. 372 del 18/01/2012, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Alberto Tramarin, nato a Besana in Brianza (MB), l'1/12/1975, […omissis…];
PREMESSO che, dall'esame della documentazione del 30/03/2018 e del 10/04/2018 trasmessa da Banca Fideuram S.p.A. (PROT. n. 0092534/18 del 30/03/2018 e PROT. n. 0112824/18 del 17/04/2018) è emerso il compimento di presunte condotte irregolari da parte del consulente nei confronti della clientela;
PREMESSO, in particolare, che in data 19/03/2018 i clienti […omissis…] mediante reclamo hanno chiesto al predetto intermediario l'assegnazione ad altro consulente, in quanto il sig. Tramarin (da cui erano stati seguiti fino ad allora) avrebbe proposto loro di prelevare, dal loro portafoglio d'investimenti, dapprima 20.000,00 euro ed in seguito 50.000,00 euro e di “destinarli ad un pool di professionisti – commercialisti i quali avrebbero investito in aziende presso banche estere” e che entro giugno il consulente avrebbe restituito loro la cifra di 70.000,00 euro. I clienti hanno declinato le proposte del consulente e presentato all'intermediario le proprie lamentele in relazione all'accaduto, domandando la riassegnazione ad altro consulente;
PREMESSO che incontrato il 28/03/2018 dalla Funzione di Audit del citato intermediario, il consulente ha dichiarato per iscritto di: “aver indebitamente utilizzato somme di pertinenza di n. 3 clienti per far fronte a necessità personali di spesa, prospettando invece ai clienti investimenti alternativi che non ho realizzato. La somma complessiva è di 54.500,00 euro per i clienti: 1. […omissis…] 2. […omissis…] 3. […omissis…]; nell'anno 2015, nel tentativo di ampliare la mia attività vengo “indirizzato” a una società di consulenza […omissis…] di […omissis…], di cui assumo il debito, a fronte di fallite operazioni finanziarie, realizzate da questa nei confronti di due società, la […omissis…][1] per l'importo di 200.000,00 euro e la […omissis…][2] per l'importo di 250.000,00 euro; per far fronte a questa situazione ho chiesto aiuto a familiari e clienti; quindi tutti i pagamenti effettuati dai miei familiari a favore delle suddette aziende sono riferibili a questo”;
PREMESSO, altresì, che dal verbale del predetto incontro, si evince quanto segue con riguardo ai singoli clienti ivi citati:
1. Il cliente […omissis…] avrebbe consegnato al consulente tre assegni bancari, tutti e tre tratti sulla BCC di Milano: il primo assegno bancario sarebbe stato consegnato nel gennaio 2018, per l'importo di 25.000,00 euro, senza l'indicazione del beneficiario. Detto assegno sarebbe stato utilizzato dal consulente per la parziale restituzione di un prestito concesso al consulente da altro cliente, il sig. […omissis…]; il secondo e il terzo assegno bancario, dell'importo di 3.500,00 e 4.000,00 euro sarebbero stati consegnati dal cliente […omissis…] al consulente nel gennaio e nel febbraio 2018, senza l'indicazione del beneficiario e il consulente avrebbe aggiunto il suo nome sull'assegno e versato gli assegni sul conto corrente n. […omissis…] cointestato al consulente e alla […omissis…], presso la Filiale di […omissis…] di […omissis…].
2. Il cliente […omissis…] avrebbe eseguito in data 26/10/2016 un bonifico a favore dell'anzidetto conto corrente, intestato al consulente, dell'importo di 12.000 euro. Il consulente avrebbe proposto al cliente di investire l'anzidetta somma in un generico prodotto alternativo, che si è rivelato inesistente.
3. Il cliente […omissis…] avrebbe eseguito nel febbraio 2017 un bonifico a favore del conto corrente intestato al consulente dell'importo di 12.000 euro. Il consulente avrebbe proposto al cliente di investire l'anzidetta somma in un generico prodotto alternativo, che si è rivelato inesistente;
PREMESSO, inoltre, che nel corso del citato incontro è emerso che il consulente avrebbe “richiesto prestiti ai clienti per circa 170.000,00 euro e precisamente:
1) […omissis…]: 30.000,00 euro;
2) […omissis…]: 25.00,00 euro;
3) […omissis…]: 50.000,00 euro;
4) […omissis…] 50.000,00 euro;
5) […omissis…]: 5.000,00 euro;
6) […omissis…]: 10.000,00 euro”;
PREMESSO, altresì, che, in conseguenza delle dichiarazioni rese dal consulente nel corso del menzionato incontro, l'intermediario ha intrapreso un'attività di verifica sulle movimentazioni dei conti correnti dei clienti del consulente da cui è emerso, coerentemente con quanto affermato, che egli avrebbe eseguito le seguenti disposizioni di bonifico, in favore dell'anzidetta società […omissis…]: 1) 32.000,00 euro il 29/09/2017, 2) 28.000,00 euro il 17/11/2017, 3) 12.000,00 euro il 20/11/2017, tutte e tre con modalità on-line da un indirizzo IP in uso anche al consulente in oggetto, dal conto corrente intestato al sig. […omissis…], 4) 23.300,00 euro, mediante modulo cartaceo dal conto corrente intestato ai sig.ri […omissis…], 5) un bonifico di 6.700,00 euro del 28/07/2017 in favore della società […omissis…], operante nel settore della fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e apparecchi medicali, con sede a Milano, che il consulente ha dichiarato “collegata alla predetta società […omissis…] in quanto riferibile allo stesso nucleo familiare”. Inoltre, dal conto corrente intestato […omissis…] del consulente sono stati tratti in data 28/07/2017, un assegno circolare dell'importo di 100.000,00 euro, all'ordine della citata società […omissis…] ed un assegno bancario dell'importo di 72.000,00 euro in data 19/09/2017. Entrambi gli assegni sono stati versati sul conto corrente n. […omissis…] intestato presso Fideuram alla predetta società […omissis…];
PREMESSO, inoltre, che, l'intermediario evidenzia che le somme, tutte derivanti dal disinvestimento di prodotti detenuti dai clienti, versate in favore della società […omissis…] ammontano complessivamente a 200.000,00 euro, corrispondenti al debito, sopra citato, assunto dal consulente nei confronti della società e che il denaro versato sul conto corrente intestato alla […omissis…] è stato utilizzato per la sottoscrizione di fondi comuni di investimento di case terze; l'intermediario afferma, altresì, che il consulente avrebbe compilato e firmato due assegni bancari, tratti dal conto corrente intestato ai […omissis…], l'uno, n. […omissis…], dell'11/08/2017 dell'importo di 60.000,00 euro in favore del sig. […omissis…] (non censito), e l'altro, n. […omissis…] del 6/09/2017 dell'importo di 43.000,00 euro in favore del sig. […omissis…] (altro cliente del consulente);
RITENUTI, pertanto, esistenti, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che facciano presumere che il sig. Tramarin avrebbe tenuto gravi condotte irregolari nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
CONSIDERATO che i comportamenti del sig. Tramarin come sopra rappresentati integrano la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti:
1. art. 107, comma 1, in quanto il sig. Tramarin avrebbe:
- acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;
- comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
- percepito finanziamenti dalla clientela;
- apposto sottoscrizioni apocrife e compilato indebitamente assegni bancari;
2. art. 108, comma 5, in quanto il sig. Tramarin avrebbe accettato mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
3. art. 108, comma 7, in quanto il sig. Tramarin avrebbe utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, in violazione delle modalità prescritte dal citato comma 7;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10, commi 2 e 3 del d.lgs. 129/2017, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, vigente all'epoca dei fatti, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. dell'art. 10, commi 2 e 3 del d.lgs. 129/2017, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione;
CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l'affidabilità del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori;
CONSIDERATO, in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell'entità dei danni cagionati e delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal sig. Tramarin sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;
CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. 129/2017;
RITENUTA la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Tramarin dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del sig. Tramarin dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;
D E L I B E R A:
il sig. Alberto Tramarin, nato a Besana in Brianza (MB), l'1/12/1975, […omissis…], è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.
La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.
2 agosto 2018
p. IL PRESIDENTE
Anna Genovese
Note:
[1] La società […omissis…] opera nel settore della produzione ed installazione di condotte metalliche per impianti di condizionamento ed ha sede a […omissis…]. La società risulta censita negli archivi di Fideuram come cliente di altro consulente finanziario dell'intermediario il sig. […omissis…]. L'intermediario ha precisato che la società ha un profilo di rischio riciclaggio valutato “ALTO”.
[2] La società […omissis…] opera nel campo della fabbricazione di protesi ortopediche ed ha sede ad […omissis…].