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Bollettino


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Delibera n. 19968

Divieto, ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. c), del D. lgs. n. 58/1998, dell'attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all'offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd. avente ad oggetto "pacchetti di estrazione di criptovalute"

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);

RILEVATO che, a seguito dell’attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di un’attività promozionale, rivolta a soggetti residenti in Italia, avente ad oggetto l’offerta al pubblico di “pacchetti di estrazione di criptovalute” venduti da Coinspace Ltd.;

RILEVATO in particolare che, secondo quanto riportato nel “Business Plan” pubblicato nel sito www.coinspace1.com, redatto in lingua italiana:

- ai soggetti interessati a partecipare all’iniziativa promossa dalla Coinspace Ltd., che costituirebbe “un’opportunità unica per coloro che amano l’idea di un futuro finanziario indipendente”, viene offerta la possibilità di acquistare diverse tipologie di “pacchetti di estrazione”, comprensivi di una quantità di “monete” già inclusa nel “pacchetto” e del servizio di “data mining” offerto dalla stessa Coinspace Ltd., che consente l’estrazione giornaliera di una ulteriore quantità di “monete”. Il numero delle “monete” già incluse nel “pacchetto” e di quelle che verranno quotidianamente “estratte” tramite il servizio di “data mining” è direttamente proporzionale al prezzo del “pacchetto di estrazione” acquistato;

- all’acquirente dei “pacchetti di estrazione” viene prospettata la possibilità di conseguire un profitto del 50%, rivendendo periodicamente a Coinspace Ltd. le “monete” di cui è titolare. Specificamente, “Ogni 14, e il 28, del mese ai membri viene pagata una somma fissa (se i membri decidono di vendere le monete indietro alla società per un prezzo fisso garantito di 0,50 € per moneta). […] Vendendo le monete S-Coin indietro alla società entro i termini stabiliti si può guadagnare fino al 50% di profitto nell’ambito di un anno di contratto di estrazione con la Coinspace”;

- alcuni dei “pacchetti di estrazione” comprendono altresì la possibilità di “guadagnare ogni giorno anche senza estrazione”, grazie all’“offerta di azioni progetto” che attribuiscono il diritto di partecipare ai profitti che saranno realizzati da Coinspace Ltd. “dopo il lancio della S-coin”, criptovaluta ideata dalla Coinspace Ltd., attualmente in attesa di essere immessa sul mercato;

- è inoltre prospettata la possibilità di acquistare un numero limitato di “pacchetti” di tipo “Co-Founder” che consentono di ricevere una “quota del 3% dai guadagni annuali totali della Coinspace”;

RILEVATO, quindi, che l’acquisto dei “pacchetti di estrazione di criptovalute” – esplicitamente presentato come “opportunità di guadagno” – comporta che l’acquirente impieghi i propri capitali allo scopo di ottenere un rendimento consistente in un profitto corrisposto periodicamente dalla società, con connessa assunzione del rischio correlato all’impiego del capitale affidato a quest’ultima;

CONSIDERATO, pertanto, che i “pacchetti di estrazione di criptovalute” proposti dalla Coinspace Ltd. risultano possedere le caratteristiche di un prodotto finanziario sub specie di investimento di natura finanziaria, la cui nozione implica la compresenza di: (i) un impiego di capitale; (ii) un’aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l’assunzione di un rischio connesso all’impiego di capitale;

RILEVATO che l’acquisto dei “pacchetti di estrazione di criptovalute”, di cui vengono indicate le caratteristiche, viene promossa in termini standardizzati e uniformi, mettendo così gli utenti in grado di decidere se acquistarli o meno, integrando in tal modo i presupposti di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari definita nell’art. 1, comma 1, lett. t), del Tuf come “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;

RILEVATO, a seguito degli accertamenti svolti su internet, che la riferita iniziativa viene promossa tramite il sito www.coinspace1.com, che contiene le medesime informazioni pubblicate dalla Coinspace Ltd. all’interno del proprio sito www.coinspace.eu;

RILEVATO, in particolare, che sul sito www.coinspace1.com: (i) vengono rese informazioni sull’offerente dei “pacchetti di estrazione di criptovalute”; (ii) è riscontrabile una comunicazione che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dei “pacchetti” medesimi; (iii) sono presenti un apposito link che rinvia al sito della Coinspace Ltd. e, specificamente, alla pagina di esso in cui è possibile effettuare la registrazione propedeutica all’acquisto dei “pacchetti”, nonché video tutorial destinati a illustrare agli utenti la procedura da seguire per la registrazione; (iv) vengono illustrati e messi in evidenza i rendimenti che sarebbe possibile conseguire tramite i “pacchetti”, al fine di incoraggiarne l’acquisto;

RITENUTO, quindi, che tramite il sito internet www.coinspace1.com viene svolta attività pubblicitaria finalizzata a promuovere l’adesione all’offerta pubblica dei “pacchetti di estrazione di criptovalute” venduti da Coinspace Ltd.;

RILEVATO, inoltre, che l’attività pubblicitaria è rivolta al pubblico residente in Italia, in quanto i contenuti presenti nel sito predetto sono redatti in lingua italiana;

CONSIDERATO che l’art. 101, comma 2, del Tuf stabilisce che: “Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari”;

RILEVATO che, in relazione alla descritta offerta, non risulta essere stato pubblicato il relativo prospetto;

VISTA la delibera n. 19866 del 1° febbraio 2017, con la quale la Consob, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998, ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell’attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd avente ad oggetto “pacchetti di estrazione di criptovalute”;

CONSIDERATO che gli autori dei contenuti presenti nel sito internet in argomento, allo stato non ancora identificati in quanto l’identità è celata da un fornitore di servizi di privacy, non hanno fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

VISTA la nota pervenuta il 6 aprile 2017 con la quale la società Coinspace Ltd ha affermato:

- che il sito www.coinspace1.com sarebbe opera di terzi non autorizzati dalla società;

- che la stessa società, sin dal dicembre 2016, avrebbe comunicato “a tutti i distributori italiani (…) di rispettare la normativa e la prassi vigente in Italia (oltre che le «Policies and Procedures»…)”, diffidando “con la medesima informativa, tutti i distributori italiani che si fossero resi responsabili di attività di pubblicizzazione illecita, non veritiera e non consentita dalla società (…) di rimuovere tali contenuti da Internet entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della medesima diffida”;

- di avere individuato “il responsabile” delle violazioni compiute attraverso il sito www.coinspace1.com, il quale “veniva immediatamente diffidato alla rimozione dei contenuti illegali e già vietati dalla società”;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte, rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione - l'effettuazione di un'attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione alla predetta normativa;

VISTO l’art. 101, comma 4, lett. c), del Tuf, in base al quale la Consob può “vietare l'ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)”;

D E L I B E R A:

E’ vietata l'attività pubblicitaria effettuata nei confronti del pubblico residente in Italia tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd avente ad oggetto “pacchetti di estrazione di criptovalute”.

Attesa l’impossibilità di identificare gli autori dell’attività pubblicitaria predetta, la presente delibera verrà unicamente pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

20 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas