Delibera n. 20288 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20288
Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf"), di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.4xbrands.com
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che, dalle verifiche sul sito www.4xbrands.com, effettuate in data 26 gennaio 2018 è emerso che:
i. il sito www.4xbrands.com risulta redatto anche in lingua italiana;
ii. al suo interno, è riportata un'utenza telefonica italiana («+390409835468»);
iii. il potenziale investitore, previa apertura di un conto tramite apposito form disponibile online, può operare sul forex e CFD attraverso la piattaforma "MT4".
iv. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto che si può aprire on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate "Micro", "Standard", "Premium" e "VIP", distinte soprattutto per l'importo del deposito minimo e per i benefits;
v. nella sezione "Contattaci" ed in calce a tutte le pagine del sito è indicata la società "4Xbrands Ltd" con sede a Saint Vincent and The Grenadines;
vi. il sito www.4xbrands.com ed i servizi ivi offerti sarebbero, pertanto, riconducibili alla società 4Xbrands Ltd.
RILEVATO al riguardo che la società 4Xbrands Ltd adotta forme di contatto e di interazione, anche immediate, con la clientela italiana attraverso il predetto sito ivi fornendo indicazioni circa le modalità procedurali ed operative da seguire al fine di investire in strumenti finanziari;
CONSIDERATO che la sopra descritta operatività svolta anche tramite il sito www.4xbrands.com è palesemente rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto il detto sito è redatto anche in italiano ed è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione ad utenti italiani e che all'interno del sito è indicata un'utenza telefonica specificamente dedicata agli utenti italiani;
RILEVATO che l'attività svolta tramite il sito in oggetto è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari";
VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è sottoposta a riserva di legge e i soggetti deputati al loro svolgimento sono elencati all'art.18 del Tuf il quale primo comma dispone che "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";
RILEVATO che la società 4Xbrands Ltd non risulta autorizzata alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano, in quanto tale società extracomunitaria, con sede a Saint Vincent and The Grenadines, non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ex art. 20 del Tuf delle SIM e delle imprese di investimento di paesi terzi;
RILEVATO che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di strumenti finanziari, effettuata in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;
CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";
D E L I B E R A:
Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.4xbrands.com, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento anche tramite la rete internet.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
7 febbraio 2018
IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese