Delibera n. 20751 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20751
Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia effettuata anche tramite il sito internet www.avacrypto.com ed avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni ("Tuf");
RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento di una iniziativa, anche tramite il sito www.avacrypto.com, che si sostanzia nel proporre, anche a soggetti residenti in Italia, di sottoscrivere il "Piano d'investimento AvaCrypto";
RILEVATO in particolare che, dalle verifiche sul sito internet www.avacrypto.com è emerso che:
i. il sito internet www.avacrypto.com, registrato da un utente la cui identità è celata, è redatto anche in lingua italiana;
ii. per il potenziale investitore è risultato possibile accedere a vari servizi denominati "Conto commerciale", "Preventivo vero", "Account minerario", "Account di storage", "Account in management" e "Libretto di tariffa fisso";
iii. tramite il servizio denominato "Libretto di tariffa fisso" sono stati offerti rendimenti mensili garantiti piuttosto elevati. In particolare, tale servizio è stato presentato quale "soluzione perfetta per iniziare sul mercato senza spendere troppo tempo o avere domande o dubbi" oltre ad essere specificato che "il tasso di rendimento e la durata del libretto sono contrattuali e immutabili". Secondo quanto riportato nel sito internet, l'investimento in parola è risultato connotato dai seguenti elementi "contratto legale, termini flessibili, scadenze veloci, copertura totale, rendimento garantito, interessi competitivi";
iv. nella sezione denominata "Riservatezza" del sito internet è risultata menzionata la Crypto Consultancy Ltd e nella sezione "Contattaci" è stato indicato l'indirizzo 15 York Place, Leeds, Royaume Uni".
RILEVATO che soggetti operanti per conto di "Ava Crypto" hanno contattato investitori italiani sottoponendo loro un contratto denominato "Piano di investimento AvaCrypto";
RILEVATO che nelle premesse del citato contratto è stato riportato che "AvaCrypto e il corrispondente sito web www.avacrypto.com sono di proprietà della Fintech Limited azienda Inglese con sede in 20-22 wenlock road, London, NI 7GU, United Kingdom";
RILEVATO che nelle pattuizioni contrattuali è stato espressamente contemplato l'impegno della società a corrispondere un rendimento finanziario predeterminato a scadenze prestabilite e a rimborsare il capitale versato dall'investitore, laddove è stato indicato all'articolo 1 del contratto:
"AvaCrypto si impegna in tale servizio a garantire al firmatario un profitto mensile minimo del 3%, 5%, e 9%, in base alla durata del contratto che può essere di tre mesi (3), sei mesi (6), o un anno (1). AvaCrypto, inoltre, garantisce il 100% del capitale investito dal Firmatario per tutta la durata del contratto";
RILEVATO, altresì, che, nonostante le richieste della Consob, non è stata fornita alcuna informazione utile relativa all'iniziativa stessa;
RILEVATO che la struttura dell'operazione è risultata presentata come un'opportunità di investimento;
VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";
CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:
a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto "prodotti finanziari", categoria che comprende - ex art. 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari", sia "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";
b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;
c) la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;
CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;
CONSIDERATO che la struttura dell'operazione riscontrata prevede che (a) l'aderente impieghi il proprio capitale per l'acquisto delle quote (b) in virtù dell'anzidetto acquisto è promesso un rendimento (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;
RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento verrebbe corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;
CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;
RITENUTO, pertanto, che - avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario" – le proposte negoziali offerte tramite il sito www.avacrypto.com, sulla base di quanto rappresentato, possiedono le caratteristiche di "un investimento di natura finanziaria";
RILEVATO che i sopra riportati contenuti del sito web www.avacrypto.com forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;
RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);
RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame è risultata rivolta al pubblico residente in Italia in quanto i contenuti pubblicati sul sito internet www.avacrypto.com sono risultati disponibili anche in lingua italiana;
RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), risultando l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;
RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere tramite il sito www.avacrypto.com presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;
VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";
RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere tramite il sito www.avacrypto.com non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;
RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";
VISTA la delibera n. 20617 del 10 ottobre 2018, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 58/98 ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata tramite il sito www.avacrypto.com;
CONSIDERATO che la società, cui è riconducibile il sito www.avacrypto.com non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;
CONSIDERATO, pertanto, che, in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;
RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte – l'effettuazione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione della predetta normativa;
VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 58/98, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";
D E L I B E R A:
E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi tramite il sito www.avacrypto.com.
La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.
19 dicembre 2018
IL PRESIDENTE f.f.
Giuseppe Maria Berruti