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Bollettino


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Delibera n. 20890

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.marketspremium.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.marketspremium.com, è emerso che:

i. il sito www.marketspremium.com, registrato in forma anonima, risulta redatto anche in lingua italiana e privo di meccanismi atti a impedire la registrazione agli utenti italiani;

ii. al potenziale investitore, previa registrazione e apertura di un conto, viene prospettata la possibilità di operare nel trading on line mediante una piattaforma denominata "Metatrader5" su "forex, materie prime, indici, azioni e criptovalute";

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili varie tipologie di conto diversamente denominate a seconda del deposito minimo da effettuare e dei benefit promessi ("mini", "argento", "oro", "platinum" e "VIP");

iv. in calce ad ogni pagina del sito www.marketspremium.com e nei "Terms and conditions" viene indicato che il sito in discorso è "owned and operated" dalla società "Silver Wolf Limited", con sede dichiarata alle Isole Marshall; nelle sezioni "Chi siamo" e "Contattaci" si fa riferimento al brand "marketspremium".

v. la società Silver Wolf Limited è già stata oggetto di una "comunicazione a tutela", pubblicata su Consob Informa n. 39/2017 del 30 ottobre 2017 ed è stata destinataria di un ordine ex art. 7-octies Tuf con Delibera 20364 del 28 marzo 2018 in relazione all'attività svolta tramite il sito web www.fxtrade777.com;

CONSIDERATO che l'attività tuttora in corso di svolgimento tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, tuttora in corso di svolgimento tramite il sito internet www.marketspremium.com, è rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto lo stesso è consultabile anche in italiano;

CONSIDERATO che il soggetto menzionato nei siti internet non è autorizzato alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tale società non risulta iscritta nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera poiché, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs.n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.marketspremium.com consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano di servizi e attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

10 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona