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Bollettino


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Delibera n. 20946

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.bancdm.io

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche sul sito internet www.bancdm.io è emerso che:

i. il sito www.bancdm.io, registrato da un utente in forma anonima, risulta redatto anche in lingua italiana;

ii. al potenziale investitore, previa registrazione al sito e apertura di un conto tramite procedura di registrazione disponibile anche per l'utente italiano, viene offerta la possibilità di negoziare sul mercato Forex, fare trading su CFD, indici, materie prime, ETF e criptovalute avvalendosi della piattaforma MT4;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro mediante il versamento di somme sul conto aperto on line; in particolare, sono disponibili varie tipologie di conto, denominate, a seconda dell'importo minimo richiesto e dei benefits prospettati, "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip";

iv. in calce alle pagine dei sito si legge che esso è di proprietà nonché gestito dalla società Takeda Partners LTD, con asserita sede presso le Marshall Islands mentre nei "Terms & Conditions" si legge che "il sito è di proprietà gruppo di società. Il gruppo include: BancDeMonarch Limited", con sede dichiarata a Saint Vincent & the Grenadines.

CONSIDERATO che con delibera n. 20479 del 12 giugno 2018, la CONSOB ai sensi dell'art. 7-octies, lett. b) del Tuf ha adottato il provvedimento recante l'ordine di porre termine alla violazione dell'art. 18 del Tuf in riferimento al sito www.bancdm.com, avente contenuti analoghi a quelli del sito www.bancdm.io;

CONSIDERATO che l'attività svolta tramite il sito www.bancdm.io è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading su strumenti finanziari sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la sopra descritta operatività, svolta tramite il sito internet www.bancdm.io, è tutt'ora in corso di svolgimento nonché rivolta al pubblico degli investitori italiani, in quanto tale sito è consultabile anche in italiano ed è stata, altresì, riferita attività di cold calling nei confronti del pubblico italiano;

CONSIDERATO che le società menzionate nel sito internet non sono autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali soggetti non risultano iscritti nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del Tuf - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere immediatamente all'adozione della presente delibera dal momento che, alla luce di quanto sopra rilevato e considerato, sussistono motivate ragioni di urgenza;

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D. Lgs. n. 58/98 posta in essere tramite il sito www.bancdm.io, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

29 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Paolo Savona