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Bollettino


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(*) Avverso la delibera la società Mindcapital Oü ha promosso impugnativa presso il Tar del lazio in data 17.12.2020

Delibera n. 21547

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 58 del 1998 dell'offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria posta in essere da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, è stata rilevata nel web la presenza del sito https://mind.capital, i cui contenuti sono disponibili anche in lingua italiana, riconducibile alla società Mindcapital Oü, con sede a Tallin (Estonia);

RILEVATO che nel predetto sito è indicato che "mind.capital" costituirebbe "un sistema ad alto rendimento alla portata di tutti […] un modo rivoluzionario di ottenere rendimenti dai criptoattivi" nell'ambito del quale "qualsiasi persona, a partire da un acquisto di 40 MCcoin, può partecipare ai rendimenti".

RILEVATO, in particolare, che nel sito si legge che "per iscriver[si] basta solo compilare il formulario della registrazione" – quest'ultima, disponibile anche per l'utente italiano, sarebbe "gratuita, basta solo essere raccomandati" – accedere al "pannello di amministrazione, prem[ere] su realizza un acquisto e seleziona[re] l'importo a partire da 40 MCoins": in questo modo, "dal primo momento [l'utente] comincer[à] a ricevere quotidianamente sul [s]uo conto i rendimenti ottenuti il giorno precedente". Inoltre, con riferimento ai "MCcoin", nel sito si legge che:

- "1 MCcoin = 1 USD",

- "MCcoin è il nostro token di uso esclusivamente interno",

- all'utente è richiesto di acquistare una quantità di "MCcoin" compresa tra 40 e 100.000 "MCcoin",

RILEVATO, altresì, che nella sezione del sito denominata "domande frequenti" si legge: "in che cosa investe mind.capital? […] realizziamo un monitoraggio e un'analisi permanente dell'evoluzione di migliaia di criptoattivi e del loro tasso di cambio in diverse valute e, mediante l'uso di avanzati algoritmi, troviamo le opportunità di acquisto/vendita in tempo reale. Dipendendo da ogni momento possiamo operare in vari criptoattivi simultaneamente o solo in alcuni di loro o in nessuno. Il valore del nostro sistema sta nel sapere quali criptoattivi, quali valute e in quale momento c'è da comprare o vendere";

RILEVATO che nel sito è risultato essere indicato che "la piattaforma distribuisce quotidianamente i benefici ottenuti nella giornata precedente" nonché specificato che "ogni giorno si distribuiscono, tra i partecipanti, i guadagni ottenuti nella giornata precedente, dai quali mind.capital sottrae un 35% per le spese di gestione e manutenzione". In particolare, nella sezione del sito https://mind.capital denominata "domande frequenti", si legge che "la redditività si versa quotidianamente in dollari sul conto di ogni investitore (salvo i fine settimana ed i giorni festivi)";

RILEVATO che alle opportunità di investimento sopra indicate si aggiunge la possibilità di ricevere bonus extra legati ad un piano di affiliazione denominato "Plan de referidos y bono amigo";

RILEVATO, altresì, che la società non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dalla Consob;

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento, in quanto l'iniziativa promossa dalla Mindcapital Oü prospetta agli utenti la possibilità di impiegare una somma di denaro nell'acquisto di una quantità di "MCcoin" e di ricevere i rendimenti periodici corrisposti quotidianamente da Mindcapital Oü e consistenti in una percentuale degli utili ottenuti dalla predetta Mindcapital Oü a seguito delle operazioni di acquisto e/o vendita di valute (cripto e fiat) che la medesima Mindcapital Oü asserisce di svolgere;

CONSIDERATO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t), del Tuf, per "offerta al pubblico di prodotti finanziari" deve intendersi "ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati";

CONSIDERATO che, gli elementi dell'offerta al pubblico rilevanti ai fini della suddetta disposizione possono sintetizzarsi come segue:

a) la circostanza che l'attività abbia ad oggetto un determinato o più determinati "prodotti finanziari", categoria che comprende - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. u), del Tuf – sia le figure "tipizzate" degli "strumenti finanziari" che "ogni altra forma di investimento di natura finanziaria";

b) la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere un determinato o più determinati prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle caratteristiche e delle condizioni essenziali degli stessi;

c) la circostanza che la suddetta offerta sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di "investimento di natura finanziaria" implica la compresenza dei tre elementi: (i) un impiego di capitale; (ii) una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'utente impieghi il proprio capitale acquistando una quantità di "MCcoin" compresa tra 40 e 100.000 (b) in virtù dell'anzidetto acquisto viene prospettata la possibilità di conseguire un ritorno economico determinato rispetto agli utili realizzati da "Mind.capital" (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore e che il rendimento è correlato all'importo versato e che all'utente non viene richiesto di effettuare alcuna attività diversa dal mero conferimento del capitale;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di "prodotto finanziario", l'investimento in esame, per quanto detto, possiede le caratteristiche di un "investimento di natura finanziaria";

RILEVATO che l'iniziativa in discorso è stata promossa in termini standardizzati e uniformi, tramite una presentazione dell'iniziativa che contiene una rappresentazione delle caratteristiche dei piani di investimento idonea a mettere gli investitori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, che l'offerta posta in essere tramite il sito internet https://mind.capital risulta rivolta anche agli investitori italiani in quanto il sito è risultato consultabile anche in lingua italiana e, inoltre, la registrazione al sito è risultata consentita anche da parte dell'utenza connessa dall'Italia;

RILEVATO, inoltre, che mediante il suddetto sito web è risultato altresì promosso uno schema di vendita che offre all'utente possibilità di guadagno derivanti dal reclutamento di ulteriori aderenti all'iniziativa e che tale schema è idoneo a veicolare l'offerta di prodotti finanziari anche presso il pubblico degli investitori italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente il requisito di cui alla lettera c), essendo l'offerta in discorso rivolta anche al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'iniziativa posta in essere dalla Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital configura un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

CONSIDERATO che l'art. 94 del Tuf, al comma 1, stabilisce che: "Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d' origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob";

RILEVATO che, in relazione alla descritta attività, non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

RILEVATO che l'offerta in questione, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione – previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di "appello al pubblico risparmio";

VISTA la delibera n. 21456 del 23 luglio 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b), del Tuf ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossa da Mindcapital Oü tramite il sito internet https://mind.capital;

CONSIDERATO che Mindcapital Oü non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione;

CONSIDERATO, pertanto, che, alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa della fattispecie rispetto a quella rappresentata richiamato provvedimento di sospensione, devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito del richiamo provvedimento di sospensione cautelare;

RITENUTA quindi accertata – secondo le modalità sopra descritte e rilevate in occasione dell'adozione del riferito provvedimento di sospensione cautelare – l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari sub specie di "investimenti di natura finanziaria" in violazione alla predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d). del Tuf, in base al quale la Consob può "vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)";

D E L I B E R A:

È vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria posta in essere da Mindcapital Oü tramite il sito https://mind.capital.

La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

21 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona