Delibera Tot Eliminazione n. 20189 - AREA PUBBLICA
Bollettino
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Delibera n. 20189
Radiazione del sig. Stefano Oliva dall'albo unico dei consulenti finanziari
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTA la propria delibera n. 11905 del 6 aprile 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Unico dei promotori finanziari (oggi «Albo Unico dei consulenti finanziari») del sig. Stefano Oliva, nato a Carpi (MO) il 21 gennaio 1963;
VISTE le note trasmesse da Consultinvest Investimenti Sim S.p.A. in data 23 marzo e 1° agosto 2016 e da Banca Generali S.p.A. in data 10 novembre 2016, con le quali sono state segnalate gravi irregolarità a carico del sig. Oliva nell'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
VISTA la nota del 20 gennaio 2017, notificata in pari data, con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete Consulenti Finanziari, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al sig. Stefano Oliva, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 adottato con delibera del 29 ottobre 2007:
- art. 107, comma 1, per aver:
- acquisito somme di pertinenza dei clienti;
- falsificato la firma dei clienti;
- disposto operazioni non concordate con i clienti;
- comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero;
- art. 108, comma 5, per aver accettato dai clienti mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte;
CONSIDERATO che il sig. Oliva non si è avvalso di alcuna attività difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio in parola;
VISTA la Relazione per la Commissione del 26 ottobre 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i predetti addebiti contestati al sig. Oliva, formulando conseguenti proposte in ordine alla relativa sanzione;
RITENUTO conclusivamente accertato che il sig. Oliva ha acquisito la disponibilità di somme di pertinenza di un cliente, anche tramite distrazione, mediante l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal medesimo cliente e il ricevimento dallo stesso di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte e che lo stesso consulente ha dissimulato tali condotte nei confronti dell'interessato con la contraffazione della firma di quest'ultimo sulla modulistica contrattuale e con la consegna di rendicontazione non veritiera;
CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:
- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lett. a), b), c) e d), del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 3), 4), 5) e 7), del Regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi, rispettivamente, di contraffazione della firma degli investitori, di acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza dei clienti, di comunicazione alla clientela di informazioni non rispondenti al vero e di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6), del regolamento n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione dall'Albo del consulente finanziario nell'ipotesi di accettazione dal cliente di mezzi di pagamento con caratteristiche difformi rispetto a quelle prescritte dallo stesso regolamento;
- la reiterazione delle condotte illecite, gran parte delle quali sanzionate con la radiazione dall'Albo, il rilevante arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alle modalità fraudolente con cui sono state attuate, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili al sig. Oliva a titolo di dolo,
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
D E L I B E R A:
Il sig. Stefano Oliva, nato a Carpi (MO) il 21 gennaio 1963, è radiato dall'Albo Unico dei consulenti finanziari.
La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.
15 novembre 2017
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas