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Bollettino


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Delibera n. 20682

Radiazione del sig. Giuseppe D'Incecco dall'albo unico dei consulenti finanziari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»);

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTA la delibera Consob n. 5929 del 21 gennaio 1992, recante l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi «albo unico dei consulenti finanziari» e di seguito anche solo «albo») del Sig. Giuseppe D'Incecco, nato a Pescara il 18 maggio 1953 e […omissis…];

VISTA la documentazione trasmessa da Fideuram S.p.A. con note del 3 agosto 2017 e del 25 settembre 2017, da cui sono emerse irregolarità poste in essere dal Sig. Giuseppe D'Incecco nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

-VISTA la nota del 23 marzo 2018, notificata al consulente il successivo 30 marzo 2018, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari – Rete e Consulenti Finanziari, ha contestato al Sig. Giuseppe D'Incecco la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

- art. 107, comma 1, per avere:

- acquisito la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti;

- consegnato alla clientela documentazione artefatta;

- art. 108, comma 5, per avere ricevuto mezzi di pagamento con caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla legge;

CONSIDERATO che, con nota del 27 aprile 2018, il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti relativi al presente procedimento sanzionatorio;

PRESO ATTO che, in data 11 maggio 2018, è stata inviata al Sig. D'Incecco copia della documentazione richiesta;

RILEVATO che, con la citata nota del 27 aprile 2018, il consulente ha formulato deduzioni difensive;

TENUTO CONTO che con la stessa nota del 27 aprile 2018 il Sig. D'Incecco ha, inoltre, chiesto di essere audito personalmente e che con nota del 10 maggio 2018, in sede di accoglimento dell'istanza, la parte è stata invitata a prendere contatti per la definizione della data di svolgimento dell'audizione;

PRESO ATTO che, in assenza di risposta, nella successiva data del 1° agosto 2018 è stato inviato un sollecito, rimasto anch'esso privo di riscontro;

VISTA la Relazione per la Commissione del 4 settembre 2018, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra citati addebiti contestati al Sig. Giuseppe D'Incecco ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

VISTA la nota del 5 settembre 2018, con la quale è stata trasmessa all'interessato copia della Relazione per la Commissione con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione della sanzione;

PRESO ATTO che il Sig. D'Incecco non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ed alle proposte motivate contenute nella predetta Relazione USA;

RITENUTO che emergono elementi di prova circostanziati che inducono a far ritenere conclusivamente accertate, a carico del Sig. D'Incecco, le fattispecie oggetto di contestazione sostanziatesi nell'acquisizione di disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nell'avere consegnato agli investitori rendicontazione non rispondente al vero e nell'avere accettato mezzi di pagamento aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte dalla vigente normativa regolamentare;

CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Regolamento Intermediari n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 5), del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall'Albo nell'ipotesi, rispettivamente, di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

- ai sensi dell'art. 110, comma 2, lett. b), n. 6) del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione del consulente dall'Albo, da uno a quattro mesi, nell'ipotesi di accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 108, comma 5, del medesimo Regolamento;

- nel caso di specie, l'arco temporale durante il quale sono state poste in essere le condotte illecite, unitamente alla loro pluralità, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;

- in tale contesto, la restituzione della somma acquisita prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio da parte della Consob ha riguardato solo parte di quanto complessivamente indebitamente sottratto;

- sulla base degli atti del procedimento gli illeciti accertati risultano imputabili a titolo di dolo,

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Il Sig. Giuseppe D'Incecco, nato a Pescara il 18 maggio 1953 e […omissis…], è radiato dall'albo unico dei consulenti finanziari.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

9 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese