Consob Informa - Anno XXV - N. 23 - 24 giugno 2019 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Comunicazioni Consob a tutela dei risparmiatori
Comunicazioni a tutela dei risparmiatori di altre autorità
Adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato
Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line: avvio della consultazione
Opzioni binarie e Contratti per Differenza: la Consob adotta misure di divieto e restrizione
Call for papers: convegno Consob - Bocconi - Esma “Securities markets: trends, risks and policies”
Notifica alla Consob dell’esenzione dall’obbligo di segnalazione dei contratti derivati conclusi infragruppo ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Ue 648/2012 (Emir), modificato dal Regolamento Ue 834/2019 (Refit
Notifica alla Consob sul monitoraggio della soglia di clearing ai sensi dell’articolo 4-bis e dell’articolo 10 del Regolamento Ue 648/2012 (Emir), modificato dal Regolamento Ue 834/2019 (Refit)
Controlli Consob sulle società quotate: determinati per l'anno 2019 i parametri previsti dall'articolo 89-quater del regolamento emittenti
Avviso in merito alla conformità agli orientamenti emanati dall’Esma in materia di limitazione della prociclicità dei margini delle controparti centrali
LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ASSUNTE O RESE PUBBLICHE NEL CORSO DELLA SETTIMANA
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha ordinato, ai sensi dell’articolo 7-octies, comma 1, lettera b), del Testo unico della finanza - Tuf di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del Tuf, posta in essere da:
- AlphaTec Ltd,tramite il sito internet www.kayafx.com (delibera n. 20973 del 19 giugno 2019);
- WebNet Ltd e 4Com Network Srl,tramite il sito internet www.2dots.com (delibera n. 20974 del 19 giugno 2019);
- Silver Wolf Limited, tramite il sito internet www.bronzemarkets.com (delibera n. 20972 del 19 giugno 2019).
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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha altresì vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera d) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di shares, promossa dalla società Solar Group Limited anche tramite il sito internet https://solargroup.pro (delibera n. 20965 del 18 giugno 2019).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Stati Uniti (Securities and Exchange Commission - Sec), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), British Columbia, (British Columbia Securities Commission - Bcsc), Lussemburgo (Commisione de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Quebec (Autorité de Marchés Financiers (Amf Quebec) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Fca:
- Infinity Capital Markets, (clone di società autorizzata);
- Claims Careline Ltd, (clone di società autorizzata);
- HG Financial Management Co - Huber Gustav (www.hgfinancialmanagement.com), clone di società autorizzata;
- Markus Korsten (www.marcuskorsten.com), clone di società autorizzata;
- Collier Consulting Group LLC (www.collierconsultinggrp.com);
- Equistone Volkswagen AG (https://www.uk-investmentbond.com), clone della società autorizzata Equistone Partners Europe Limited;
- Pay Trade (https://paytrade.io), clone della società autorizzata Jpn Financial Consulting Limited;
- Easy FX Trade /Easy Trade Global (www.easyfxtrade.com, www.easytrade.global), clone della società autorizzata Hantec Markets Limited;
- Wings Finance / Wings Finance UK Limited (https://www.wingsfinance.online);
- Property Option Investing (www.propertyoptioninvesting.com);
- Fiona Wilson Financial Services Limited, clone di società autorizzata;
- Kleinwort Hambros / SG Kleinwort Hambros Bank Limited, clone di società autorizzata;
- Skandinaviska Enskilda Banken AB (“Seb”), clone di società autorizzata;
- Icap Crypto (www.icapcrypto.com), clone della società autorizzata Icap Europe Limited;
- Global Arab Fx (www.globalarabfx.com), clone della società autorizzata Global Fx (Uk) Ltd;
- Van Gossum Consult (www.vangossumconsult.com), clone della società autorizzata Van Gossum Consult Bvb, con sedi dichiarate a Hong Kong e Singapore;
- Stepsworth Consulting Group (www.stepsworthconsulting.com), con sede dichiarata a New York.
Segnalate dalla Sec:
- Tomason Henry Law Offices (www.tomasonhenry.com), con sede dichiarata a Denver (CO);
- Sullivan Seton Murphy Law Firm (www.sullivansetonmurphylaw.com), con sede dichiarata a Cincinnati (OH);
- Pinnacle Invest Group Ltd. (www.pinnacleinvest.com), con sede dichiarata a New York;
- Performance Equity Inc. (www.perfeqinc.com), con sede dichiarata a Wilmington (NC);
- Orient Acquisitions Group Inc. (www.orientag.com), con sede dichiarata a Los Angeles;
- North American Securities Transfer (www.stocktransferonline.com), con sede dichiarata a New York;
- Kenilworth Mergers & Acquisitions Inc (www.kenilworthma.com), con sede dichiarata a Philadelphia;
- Everett Capital Partners (www.everettcp.com), con sede dichiarata a Boston;
- Darwin Acquisition Group (www.darwinacg.com), con sede dichiarata a Little Rock (AN);
- Anderson & Scott LLP (www.andersonscottlaw.com), con sede dichiarata a Chicago;
- 365Tradeposition (www.365tradeposition.com),con sede dichiarata a Chicago.
Segnalate dalla Sfc:
- Senta Information ltd;
- China-Hong Huaxia Fund Asset Management (Hong Kong) Co. Limited;
- www.yideiwang.cn;
- SkyCentury Group;
- 輝煌國際金融有限公司 solo nome Cinese;
- Delta Capital;
- Ju fu Capital Asset Management Co, Ltd..
Segnalata dalla Bcsc:
- LM Swiss Direct Ltd, con sede dichiarata nel Regno Unito.
Segnalata dalla Cssf:
- Nobel Trade Investments LLC (www.nobeltrade.com), con sede dichiarata in Lussemburgo.
Segnalata dalla Amf Quebec:
- Fake President Fraud.
Segnalate dalla Cnmv:
- https://toptradepro.com;
- https://www.profit-trade.com/es/;
- https://dubaiprofitnow.com/en;
- http://www.ubcfx.com;
- https://es.tqrtrade.com/;
- Next Trade Ltd/Olympus Markets (www.olympusmarkets.com);
- Lofer Investments, Sl - Lofer Investments, Corp (https://www.loferinvestments.com).
La Commissione ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento Emittenti al fine di adeguare le disposizioni in esso contenute con le previsioni del Regolamento (Ue) 2017/1129 in materia di prospetti informativi da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.
Il Regolamento (Ue) 2017/1129 (“Regolamento Prospetto”) è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e sostituisce la precedente Direttiva 2003/71/Ce (“Direttiva Prospetto”) ma sarà applicabile a partire dal 21 luglio prossimo. Tuttavia, alcune specifiche disposizioni sono già divenute applicabili e sono state recepite nell’ordinamento nazionale.
Si tratta, in particolare, dell’innalzamento della soglia di esenzione (dal 10% al 20%) per l’emissione di titoli fungibili con titoli già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato, dell’esenzione per la quotazione di titoli disposta da un’autorità di risoluzione e dell’innalzamento della soglia di esenzione (da 5 milioni di euro a 8 milioni di euro) al di sotto della quale non è richiesta la pubblicazione di un prospetto per l’offerta di titoli.
Il Regolamento Prospetto disciplina integralmente il contenuto, il processo di approvazione e pubblicazione del prospetto informativo e si pone come uno dei passaggi chiave della Capital Markets Union in quanto dà vita ad un diritto europeo compiutamente armonizzato delle offerte al pubblico e dell’ammissione alla negoziazione di valori mobiliari.
Inoltre, il Regolamento introduce il “prospetto Ue della crescita” ed il “prospetto per le emissioni secondarie”. Tali strumenti mirano a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese (“Pmi”) al mercato dei capitali garantendo, al contempo, regimi informativi differenziati e proporzionati per le Pmi e per gli emittenti che sono soggetti agli obblighi di informativa continua e periodica previsti dal Regolamento (Ue) 596/2014 (“Mar”) e/o dalla Direttiva 2004/109/Ce (“Direttiva Transparency”).
Infine, il Regolamento introduce il documento di registrazione universale (“Dru”) che dopo essere stato approvato per due esercizi consecutivi dall’autorità, può essere depositato senza richiederne l’approvazione preventiva. In caso di utilizzo del Dru come parte di un prospetto sono altresì previsti tempi istruttori ridotti.
Il Regolamento Prospetto è una fonte normativa che spiega direttamente i propri effetti nell’ordinamento nazionale determinando l’immediata inapplicabilità delle norme domestiche di rango primario e secondario che insistono sulla materia regolata a livello europeo.
Si rende tuttavia necessario coordinare le disposizioni attualmente contenute nel Regolamento Consob (n. 11971) in materia di emittenti con le nuove disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto.
Ciò premesso, la Commissione ha avviato una pubblica consultazione con il mercato per la modifica delle disposizioni regolamentari in materia di offerta pubblica e ammissione a quotazione, in modo da poter disporre quanto prima di un quadro normativo armonizzato almeno a livello di disposizioni secondarie.
In estrema sintesi le modifiche regolamentari poste in consultazione prevedono:
- l’abrogazione delle disposizioni incompatibili o ripetitive rispetto a quanto disciplinato dal Regolamento Prospetto;
- una disciplina distinta per i titoli e per i prodotti finanziari diversi dai titoli;
- una semplificazione degli schemi relativi alla domanda di approvazione del prospetto da inviare alla Consob;
- una riduzione dei termini massimi di durata dell’istruttoria sul prospetto;
- l’adeguamento delle disposizioni relative ai poteri di vigilanza della Consob;
- il coordinamento della disciplina delle esenzioni con quanto previsto dal Regolamento Prospetto.
Inoltre, si segnala che si è ritenuto, in seguito ad una preliminare analisi costi/benefici, di non esercitare l’opzione, prevista dal Regolamento Prospetto, di imporre la sostituzione di una sezione della nota di sintesi relativa ai titoli con una parte del Kid previsto dal Regolamento PRIIPs.
La consultazione, della durata di 20 giorni, terminerà il 10 luglio 2019.
Il testo della consultazione è disponibile sul sito www.consob.it nella sezione “Regolamentazione - consultazioni”.
La Commissione ha avviato una pubblica consultazione sulle proposte di modifiche da apportare al Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera Consob n. 18592/2013 (“Regolamento Crowdfunding”), al fine di recepire le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145).
Infatti, la legge di bilancio 2019 ha, tra l’altro, introdotto modifiche al d.lgs. n. 58/1998 - Testo unico della finanza (Tuf), al fine di estendere l’ambito di applicazione della normativa italiana in tema di portali per la raccolta di capitali on-line anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese.
In particolare, il nuovo comma 1-ter dell’articolo 100-ter del Tuf, che disciplina le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, dispone che “la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio”.
La Consob quindi, in ragione delle novelle legislative introdotte nel Tuf, è tenuta ad adeguare il Regolamento Crowdfunding, al fine di consentire l’offerta di capitale di debito nell’ambito delle piattaforme di crowdfunding e a valutare se esercitare la delega ad essa attribuita dall’articolo 100-ter, comma 1-ter, del Tuf, ampliando, nei limiti posti dal codice civile, il novero dei soggetti che possono sottoscrivere tali strumenti.
Segnatamente, l’opzione posta in consultazione prevede che la sottoscrizione di obbligazioni emesse da Spa, nei casi di cui all’articolo 2412, commi 1, 3 e 5, del codice civile, sia riservata, oltre che agli investitori professionali indicati dall’articolo 100-ter del Tuf, anche:
1) ai soggetti indicati all’articolo 24, comma 2, del Regolamento Crowdfunding (ossia, fondazioni bancarie, incubatori di start-up innovative e investitori a supporto delle piccole e medie imprese);
2) a coloro che detengono un portafoglio finanziario, inclusi i depositi di denaro, per un controvalore superiore a 250.000 euro;
3) a coloro che si impegnano ad investire almeno 100.000 euro in offerte della specie, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
4) agli investitori retail, nell’ambito dei servizi di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.
La Commissione, inoltre, in occasione del descritto intervento regolamentare, tenuto conto delle istanze rappresentate dagli operatori nel corso dell’applicazione del Regolamento Crowdfunding, ha posto in consultazione ulteriori modifiche regolamentari utili al fine di chiarire che:
- la predisposizione di bacheche web, finalizzate a facilitare lo smobilizzo degli investimenti effettuati per il tramite di portali online, può considerarsi un’attività connessa con la gestione della piattaforma di crowdfunding che può essere prestata, in presenza di opportuni presidi e nel rispetto di limiti ben definiti, per non integrare lo svolgimento di servizi e attività riservate, dai gestori di portali autorizzati;
- le offerte promosse tramite portali on-line possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi sia da società italiane che da società di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo.
La consultazione, della durata di 30 giorni, terminerà il 20 luglio 2019.
Il testo della consultazione è disponibile sul sito www.consob.it nella sezione “Regolamentazione - consultazioni”.
La Consob ha introdotto in Italia in via permanente - ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Ue sui mercati degli strumenti finanziari (Mifir) e dell’articolo 7-bis del Tuf - misure d’intervento a tutela degli investitori al dettaglio analoghe a quelle già adottate dall’Esma, l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in materia di offerta di opzioni binarie (delibera n. 20975 del 20 giugno 2019) e di contratti per differenza - cfd (delibera n. 20976 del 20 giugno 2019).
Le misure prevedono:
(i) il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita, in Italia o dall’Italia, di opzioni binarie agli investitori al dettaglio;
(ii) alcune limitazioni concernenti la commercializzazione, la distribuzione o la vendita, in Italia o dall’Italia, di cfd agli investitori al dettaglio; la fissazione di limiti dell’effetto leva sull’apertura delle posizioni; la chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto; la protezione da saldo negativo in base al conto; la mancata corresponsione di incentivi da parte di un fornitore di cfd; un’avvertenza sui rischi specifici dell’investimento, da predisporre secondo un formato standardizzato.
L’adozione delle misure fa seguito al riscontro della sussistenza di significativi timori per la tutela degli investitori al dettaglio in cfd e opzioni binarie. Ciò a motivo della complessità e mancanza di trasparenza di tali prodotti, delle loro peculiari caratteristiche - che comportano, tra l’altro, disparità tra rendimento atteso e rischio di perdita - nonché delle modalità con cui sono commercializzati e distribuiti.
Le misure d’intervento entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicheranno, per le opzioni binarie, dal 2 luglio 2019 e, in relazione ai cfd, dal 1° agosto 2019, fino alla loro eventuale revoca, che sarà disposta al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 42, par. 6, del regolamento Mifir.
Consob, Esma e Università Bocconi, attraverso il centro di ricerca Baffi - Carefin, hanno pubblicato una call for papers per l’ottava edizione del convegno "Securities Markets: Trends, Risks and Policies" che si terrà il 12 marzo 2020 a Milano presso l’Università Bocconi.
Saranno presi in considerazione i lavori attinenti ai seguenti temi: financial innovation in securities markets: FinTech, RegTech e SupTech; market microstructure, post-trading e market efficiency; Esg: non-financial information, asset management, value creation; corporate governance issues: board functioning, shareholders engagement e remuneration; financial services, investor protection e financial education.
I contributi potranno essere inviati entro il 23 settembre 2019 alla casella e-mail convegni@consob.it.
Ogni proposta sarà sottoposta a un processo di referaggio - curato da un comitato scientifico presieduto da Massimo Guidolin (Università Bocconi), Nadia Linciano (Consob) e Claudia Guagliano (Esma) e approvazione da parte di un comitato direttivo, composto da Università Bocconi (Donato Masciandaro, Direttore Centro Baffi-Carefin), Esma (Steffen Kerne) e Consob (Carmine Di Noia, Commissario).
L'esito della selezione sarà comunicato entro il 15 novembre 2019.
Saranno particolarmente apprezzati i lavori che utilizzano dati relativi al contesto europeo con implicazioni di policy. Si incoraggia inoltre l'invio di contributi da parte delle autorità europee di vigilanza e di altre autorità nazionali competenti allo scopo di rafforzare il dibattito sulle questioni di vigilanza finanziaria.
Il Presidente Consob, Paolo Savona, terrà il keynote speech introduttivo del convegno. Il programma definitivo dell'evento sarà pubblicato sui siti internet di Consob e Università Bocconi entro metà gennaio 2020.
Il testo integrale della call for papers è disponibile ai seguenti link:
- http://www.consob.it/web/area-pubblica/seminari-e-convegni;
- http://www.bafficarefin.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/cdr/baffi_carefin/home/newsevents.
Il Regolamento Ue Regulatory Fitness and Performance Programme - Refit consente alle controparti di contratti derivati di essere esentate dall’obbligo di segnalazione dei contratti derivati conclusi infragruppo.
L’esenzione può essere applicata ove almeno una controparte sia una controparte non finanziaria (o, sarebbe classificata come controparte non finanziaria se fosse stabilita nell’Unione) e a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) entrambe le controparti siano integralmente incluse nello stesso perimetro di consolidamento e siano assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
2) l’impresa madre non sia una controparte finanziaria;
3) la controparte abbia notificato l’intenzione di avvalersi dell’esenzione all’autorità competente;
4) l’autorità competente non abbia manifestato - entro tre mesi dalla notifica - disaccordo sulla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2).
La notifica alla Consob dovrà pervenire per il tramite di apposito modulo da compilare secondo le modalità in esso riportate pubblicato nella seguente sezione del sito Consob: http://www.consob.it/web/area-pubblica/emir.
Le modifiche apportate da Refit al Regolamento Emir introducono importanti novità sulla disciplina dell’obbligo di clearing sia per le controparti finanziarie che per le controparti non finanziarie.
Le Controparti finanziarie (Cf) che assumono posizioni in contratti derivati Otc (over the counter) possono calcolare ogni 12 mesi la loro posizione media aggregata. Se la Cf non calcola le sue posizioni o se il risultato del calcolo, a livello di gruppo, supera la soglia per almeno una categoria di attività (asset class), la Cf informa immediatamente la Consob e l’Esma e diviene soggetta all’obbligo di compensazione dei contratti derivati Otc appertenenti a tutte le asset class soggette ad obbligo di compensazione.
Le Controparti non Finanziarie (Cnf) che assumono posizioni in contratti derivati Otc possono calcolare ogni 12 mesi la loro posizione media aggregata.
Se il risultato del calcolo, a livello di gruppo, supera la soglia rispetto ad una o piu asset class, la Cnf informa immediatamente la Consob e l’Esma e diviene soggetta all’obbligo di compensazione per i contratti derivati Otc che appartengono alla o alle asset class per le quali è stata superata la soglia.
Se la Cnf non calcola le sue posizioni, ne informa immediatamente la Consob e l’Esma e diviene soggetta all’obbligo di compensazione dei contratti derivati Otc per tutte le asset class.
La comunicazione alla Consob deve essere effettuata secondo quanto descritto nell’apposito modulo pubblicato sul sito Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/emir) che indica altresì le modalità per comunicare il rientro dell’operatività al di sotto della soglia di clearing.
Consob ha determinato i parametri previsti dall’articolo 89-quater del Regolamento emittenti, rappresentativi del rischio per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato, ai fini dell’individuazione dell’insieme degli emittenti quotati i cui documenti sono sottoposti a controllo (delibera n. 20971 del 19 giugno 2019).
La norma regolamentare definisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i parametri rappresentativi del rischio in base ai quali individuare gli emittenti quotati da sottoporre a vigilanza. In particolare, il comma 3 dell’articolo 89-quater del Regolamento emittenti prevede che la Consob stabilisca ogni anno i parametri rappresentativi dei rischi, tenendo fra l’altro conto:
a) dei dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate;
b) delle segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente;
c) dell’attività sui titoli;
d) di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.
La norma prevede, inoltre, modelli di selezione casuale per l'individuazione, fino a un quinto degli emittenti selezionati, di società quotate da includere nel controllo, anche in assenza di rischi significativi (comma 4, articolo 89-quater).
Per il 2019 Consob ha determinato che i parametri sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l’Italia come Stato membro d’origine, siano:
1. per i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate, i seguenti elementi:
(i) la significatività di accantonamenti e passività potenziali, tenuto conto della capitalizzazione di borsa;
(ii) le informazioni concernenti il merito creditizio degli emittenti;
(iii) il volume di non performing loans detenuti e
(iv) il rapporto tra pagamenti futuri per canoni di leasing e totale attivo;
2. per le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente, i seguenti indicatori:
- le comunicazioni trasmesse alla Consob dall’organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 149, comma 3, del Tuf;
- le segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell’articolo 155, comma 2, del Tuf;
- i giudizi con rilievi negativi contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell’articolo 156 del Tuf;
- le segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;
3. per le attività sui titoli, i seguenti elementi: l’andamento del prezzo azionario, la capitalizzazione di borsa, la volatilità dei prezzi azionari;
4. per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati, i seguenti indicatori:
i) le informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dalla Banca d’Italia, dalle autorità amministrative nazionali ed estere e dall’autorità giudiziaria;
ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati;
5. tra gli ulteriori parametri non espressamente individuati dall'articolo 89-quater del regolamento emittenti sono presi in considerazione i seguenti indicatori:
i) le attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato o rintracciato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell’informazione;
ii) la presenza di operazioni straordinarie rilevanti;
iii) la rilevanza delle operazioni di cessione e recupero di crediti realizzate nel mercato italiano.
Consob ha inoltre determinato che il criterio per la selezione casuale è l’estrazione di un numero di società non superiore ad un quinto del totale degli emittenti da sottoporre a controllo, al netto delle società che saranno individuate sulla base dei suddetti criteri e, per promuovere una rotazione degli emittenti, delle società che sono state già incluse nelle selezioni degli ultimi cinque anni.
Tuttavia, al fine di garantire che sia sempre possibile per una società essere selezionata, almeno una società sarà estratta escludendo soltanto le società individuate sulla base dei suddetti criteri. La selezione casuale degli emittenti avverrà tenendo conto della capitalizzazione dell’emittente e/o del controvalore collocato, al fine di aumentarne la probabilità di essere estratti per quelli di maggiori dimensioni. Si applicherà un procedimento di generazione casuale dei numeri replicabile.
La Consob e la Banca d’Italia, quali autorità competenti per la vigilanza sulle controparti centrali italiane, si conformano agli “Orientamenti sulle misure sul margine di antiprociclicità Emir per le controparti centrali” emanati dall’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma), integrandoli nelle rispettive prassi di vigilanza (Avviso del 17 giugno 2019).
Gli Orientamenti, pubblicati sul sito web dell’Esma in tutte le lingue ufficiali dell’Unione lo scorso 15 aprile e sul sito Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/emir-orientamenti-esma), forniscono indicazioni di dettaglio in merito alle misure che le controparti centrali devono attuare per limitare la prociclicità dei margini, al fine di favorire un’applicazione comune, uniforme e coerente delle norme europee (articolo 41 del Regolamento Ue 648/2012 e articoli 10 e 28 del Regolamento delegato Ue 153/2013). Di tale conformità è stata informata l’Esma ai sensi del Regolamento Ue 1095/2010.
- Introduzione in via permanente - ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento Ue sui mercati degli strumenti finanziari (Mifir) e dell’articolo 7-bis del Tuf - di misure d’intervento a tutela degli investitori al dettaglio, in materia di offerta di opzioni binarie (delibera n. 20975 del 20 giugno 2019) e di contratti per differenza - cfd (delibera n. 20976 del 20 giugno 2019).
- Determinati i parametri previsti dall’art. 89-quater del Regolamento emittenti, rappresentativi del rischio per la correttezza e la completezza delle informazioni finanziarie diffuse al mercato, ai fini dell’individuazione dell’insieme degli emittenti quotati i cui documenti sono sottoposti a controllo (delibera n. 20971 del 19 giugno 2019).
- Approvato il prospetto di base relativo al programma di offerta al pubblico di prestiti obbligazionari emessi dalla La Cassa di Ravenna Spa (decisione del 20 giugno 2019).
- Approvati il documento di registrazione e due prospetti di base relativi ai programmi di offerta al pubblico di obbligazioni e di certificates emessi dalla Bper Banca Spa (decisione del 19 giugno 2019).
- Autorizzata la Fugen Private Sim Spa allo svolgimento dei servizi di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c-bis), d), e) e f), del d.lgs. n. 58/1998 e di iscrizione nell’albo delle Sim di cui all’articolo 20, comma 1, del medesimo decreto (delibera n. 20967 del 19 giugno 2019).
- Disposta l’iscrizione della Forcrowd Srl, con sede a Milano, nel registro dei gestori previsto dall’articolo 50-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (delibera n. 20958 del 12 giugno 2019).