Competenze della Consob e tutela degli investitori

Competenze della Consob e tutela degli investitori

Le competenze della CONSOB

L'attività di vigilanza della CONSOB ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

L'azione di vigilanza è diretta al perseguimento di tutti questi obiettivi, in particolare alla stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, e non solo alla protezione delle situazioni giuridiche soggettive dei singoli investitori.

L'Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi

Nel 2011 la Commissione ha istituito l'Ufficio Vigilanza sui Fenomeni Abusivi - incardinato presso la Divisione Tutela del Consumatore – assegnandogli il compito di contrastare le ipotesi di abusivismo finanziario previste dalla normativa relativa agli intermediari e agli emittenti.

In particolare, sono state trasferite all'Ufficio le competenze in materia di abusivismo nei casi di i) prestazione di servizi e attività di investimento da parte di soggetti non autorizzati (abusiva attività di intermediazione finanziaria) e di ii) abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari e attività pubblicitaria della medesima offerta.

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Per la risoluzione delle controversie nascenti dai rapporti giuridici tra investitori e intermediari autorizzati nel 2016 è stato istituito dalla Consob l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L'ACF è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.

Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

E' possibile trovare altre e dettagliate informazioni sul sito dell'ACF, www.acf.consob.it.