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Whistleblowing interno

Con il termine whistleblowing si indicano le segnalazioni di violazioni apprese nel contesto dell’attività lavorativa. La segnalazione cd. whistleblowing non è anonima, ma è assistita da garanzie di riservatezza e tutela dell’identità del segnalante, prima fra tutte la c.d. “anonimizzazione” del soggetto che la invia. Il segnalante rivela la propria identità, ma questa, per evitare il rischio di ritorsioni, viene "segregata" e può essere rivelata solo in casi particolari, previsti dalla legge. La legge dispone anche il divieto di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 e di accesso civico ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 33/2013, e disciplina (art. 13) il trattamento dei dati personali effettuato attraverso i c.d. “canali di segnalazione”. A quest’ultimo riguardo, è richiamata la disciplina eurounitaria (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) e nazionale in materia.

Oggetto delle segnalazioni whistleblowing sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica (i.e., della Consob), consistenti in illeciti contabili, amministrativi, civili o penali ed in altre violazioni di norme eurounitarie indicate nell’art. 2, d.lgs. n. 24/2023. Possono essere oggetto di segnalazione, qualora ritenute lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione, anche gli illeciti penali riconducibili alle molestie sessuali, ai comportamenti discriminatori gravi, alla corruzione, alla frode fiscale e ai reati ambientali, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito sopra indicato.

Non possono essere, invece, segnalate lamentele, contestazioni, rivendicazioni, o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente a suoi rapporti individuali di lavoro o di impiego, ovvero inerenti a suoi rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 24/2023).

L’invio delle segnalazioni e la loro gestione avvengono esclusivamente mediante l’utilizzo di una piattaforma informatica denominata GlobaLeaks che consente, secondo un “percorso guidato”, la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunte violazioni.

Informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma sono esposte e rese facilmente visibili in alcuni locali della Consob, nonché rese accessibili alle persone che, pur non frequentando le sedi della Consob, intrattengono con essa un rapporto giuridico.

Nella segnalazione devono essere indicate, oltre alle generalità del segnalante (che, come detto, saranno segregate), le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti da segnalare. La gestione delle segnalazioni è effettuata dalla Consob in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 e dalle Linee guida di cui alla delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023.

Si fa presente che, oltre al canale di segnalazione interna, è possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna, che ha come destinataria l’ANAC, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 (art. 6 e seguenti).