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Società quotate - Patti parasociali


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Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

BONIFICHE FERRARESI SPA

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

  1. In data 9 giugno 2014 (la “Data di Sottoscrizione”), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (di seguito anche “Cariplo”), Aurelia S.r.l. (di seguito anche “Aurelia”), Autosped G S.p.A. (di seguito anche “Autosped”), PER S.p.A. (di seguito anche “PER”), Sergio Dompé S.r.l. (di seguito anche “Sergio Dompé”), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito anche “Carilucca”), Agritrans S.r.l. (di seguito anche “Agritrans”), Inalca S.p.A. (di seguito anche “Inalca”), Ornella Maria Randi Federspiel (“Signora Federspiel”; ciascuno dei soggetti sopra elencati l’“Investitore” e, congiuntamente, gli “Investitori”) e B.F. Holding S.p.A. (“B.F. Holding” e, congiuntamente agli Investitori, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”) hanno concluso un accordo denominato “Accordo di Investimento e Patto Parasociale” (l’“Accordo”), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF volto a disciplinare (i) un’operazione finalizzata all’acquisto da parte degli Investitori di una partecipazione di maggioranza in Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”, la “Società” o anche l’“Emittente”) per il tramite del veicolo societario B.F. Holding (ii) i loro reciproci rapporti quali futuri azionisti di Bonifiche Ferraresi, stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (iii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di B.F. Holding – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.
  2. In data 11 giugno 2014, B.F. Holding e Banca d’Italia, azionista di maggioranza della Società, hanno sottoscritto ed eseguito in pari data (la “Data di Perfezionamento dell’Acquisizione”) un contratto di compravendita (lo “SPA”) per l’acquisto di n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 60,375% del capitale sociale (la “Partecipazione”), al prezzo di Euro 30,50 per ciascuna azione (l’“Acquisizione”); nel contesto dello SPA, Banca d’Italia si è impegnata a fare in modo che (x) alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione tutti gli Amministratori di propria designazione di dimettano con effetto dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, e (ii) nel rispetto delle previsioni statutarie nonché di ogni norma di legge o regolamento applicabile, si tenga nei più brevi tempi tecnici possibili un riunione del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi che convochi una riunione dell’assemblea degli azionisti della Società da tenersi successivamente al completamento dell’Offerta Obbligatoria (come infra definita) per deliberare l’innalzamento da n. 7 a n. 11 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei nuovi consiglieri (l’“Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione”).
  3. L’efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo è stata sospensivamente condizionata all’esecuzione dello SPA e al perfezionamento dell’Acquisizione della Partecipazione da parte di B.F. Holding entro e non oltre la Data di Perfezionamento dell’Acquisizione (la “Condizione Sospensiva”); detta Condizione Sospensiva, come indicato nella premessa (b), si è avverata in data 11 giugno 2014.
  4. A seguito e per effetto dell’Acquisizione, B.F. Holding promuoverà e gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno in modo che B.F. Holding promuova, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, un’offerta obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle restanti azioni di Bonifiche Ferraresi in circolazione (l’“Offerta Obbligatoria”), offrendo quale corrispettivo per azione ai restanti azionisti di minoranza della Società il medesimo corrispettivo in contanti offerto a Banca d’Italia per l’Acquisizione della Partecipazione; è intenzione dell’offerente rispristinare, ove necessario, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Società.
  5. Ai sensi dell’Accordo, le Parti intendono avvalersi di B.F. Holding per un periodo di tempo limitato ed esclusivamente quale veicolo per perfezionare tutti gli adempimenti necessari al completamento dell’Acquisizione e alla promozione dell’Offerta Obbligatoria. In particolare gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di B.F. Holding in un arco temporale non eccedente 18 mesi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione (la “Data di Scioglimento”) mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in B.F. Holding, quali (i) la fusione di B.F. Holding in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di B.F. Holding, (iii) la liquidazione di B.F. Holding mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo “Scioglimento”).

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo, riprodotte in sintesi al punto 5. che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), e d), TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di B.F. Holding e n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 60,375% del capitale sociale dell’Emittente, come di seguito precisato.

B.F. Holding

Alla Data di Sottoscrizione B.F. Holding è una società per azioni denominata “B.F. Holding S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962, capitale sociale interamente versato di Euro 135.000,00 suddiviso in n. 135.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale di B.F. Holding risultava essere così detenuto: Cariplo 37,0370%, Aurelia 11,1111%, Autosped 3,7037%, PER 14,8148%, Sergio Dompé 14,8148%, Carilucca 7,4074%, Agritrans 3,7037%, Inalca 3,7037%, Signora Federspiel 3,7037%.

In forza delle delibere assunte in data 9 giugno 2014 gli Investitori, hanno eseguito in favore di B.F. Holding apporti di capitale per complessivi Euro 139.865.000,00 inclusivi di sovrapprezzo (la “Capitalizzazione”), mediante la sottoscrizione di due aumenti di capitale sociale di B.F. Holding come segue: (i) il primo, pari ad Euro 5.000,00 da imputarsi interamente a capitale sociale nominale, è stato sottoscritto esclusivamente da Sergio Dompé, previa rinuncia al diritto di opzione spettante agli altri Investitori; e (ii) il secondo, pari ad Euro 139.860.000,00 - di cui Euro 55.860.000,00 a titolo di nominale ed Euro 84.000.000,00 a titolo di sovrapprezzo - è stato sottoscritto proporzionalmente dagli Investitori.

A seguito dell’intervenuta Capitalizzazione, alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione il capitale sociale di B.F. Holding è pari ad Euro 56.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 56.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, e risulta essere così detenuto:

Investitore

N. azioni detenute

% detenuta sul capitale sociale

Cariplo

20.000.000

35,7143%

Aurelia

6.000.000

10,7143%

Autosped

2.000.000

3,5714%

PER

8.000.000

14,2857%

Sergio Dompé

10.000.000

17,8571%

Carilucca

4.000.000

7,1429%

Agritrans

2.000.000

3,5714%

Inalca

2.000.000

3,5714%

Signora Federspiel

2.000.000

3,5714%

Totale

56.000.000

100,00%



Nessuno degli Investitori esercita il controllo su B.F. Holding ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola” con sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/b, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00050540384, con capitale sociale di Euro 5.793.750,00 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione e per effetto della stessa, B.F. Holding è divenuta titolare di n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 60,375% del capitale sociale. Alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo saranno vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da B.F. Holding a seguito degli acquisti effettuati nell’ambito dell’Offerta Obbligatoria (per la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” si rinvia al successivo punto 4).

4. Soggetti aderenti all’Accordo e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo vincolano B.F. Holding, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca e la Signora Federspiel.

B.F. Holding: per le informazioni su B.F. Holding, ivi incluse le partecipazioni detenute nell’Emittente, si rinvia al precedente punto 3.

Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano.

Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona, Corso Romita n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 01126060068, capitale sociale interamente versato di Euro 20.000.000,00; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia, Viale Europa n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 00153880067, capitale sociale interamente versato di Euro 12.000.000,00 suddiviso in n. 12.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.

PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 10415190015, capitale sociale di Euro 120.000,00, suddiviso in n. 120.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.

Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08435560969, capitale sociale interamente versato di Euro 4.757.682,00; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.

Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Lucca – UTG al n. 3, con codice fiscale 00203680467.

Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 01987570049, capitale sociale interamente versato di Euro 12.000,00; la società è partecipata da Loredana Mondino (33,33%), Giovanni Mondino (33,33%), Gabriella Cussino (11.11%), Aurelia Mondino (7,41%), Annalisa Mondino (7,41%), Alessandra Mondino (7,41%); nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro, Via Spillamberto n. 30/C, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena: 01825020363, capitale sociale interamente versato di Euro 150.000.000,00 suddiviso in n. 150.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 100% da Cremonini S.p.A., la quale è a sua volta controllata dal Cav. Luigi Cremonini ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.

Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in B.F. Holding si rinvia al precedente punto 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono dirette a disciplinare:

-    con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo punto 5.1 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo punto 5.2;

-    con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di B.F. Holding, come meglio precisato al successivo punto 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in B.F. Holding, come meglio precisato al successivo punto 5.4.

Ai fini del presente estratto:

-      per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’art. 2346 c.c.) della Società aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto della Società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

-      per Controllo: si intende quando riferito a Bonifiche Ferraresi il significato di cui all’art. 93 del TUF e quando riferito a B.F. Holding il significato di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; i termini correlati “controllante”, “controllata” e “sotto il comune controllo” saranno interpretati coerentemente;

-      per “Materie Assembleari Rilevanti BF”: si intende, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della Società:

  • modifica dell’oggetto sociale;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
  • emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c.;
  • approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
  • modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
  • operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
  • operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di B.F. Holding e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;
  • trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione;
  • operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-      per “Materie Assembleari Rilevanti Holding”: si intende, con riferimento a B.F. Holding, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

  • modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società;
  • modifica dell’oggetto sociale;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
  • emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c.;
  • approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
  • modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
  • operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
  • operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di B.F. Holding;
  • operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;
  • operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-      per “Materie Consiliari Rilevanti BF”: si intende, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della Società:

  • approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
  • investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;
  • acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
  • costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
  • assunzione di indebitamento (diverso dal finanziamento da utilizzarsi per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all’Offerta Obbligatoria), concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), qualora non previste nel business plan;
  • emissione di strumenti finanziari;
  • proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
  • attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
  • decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
  • assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
  • assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;

-      per “Materie Consiliari Rilevanti Holding”: si intende, con riferimento a B.F. Holding, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di B.F. Holding medesima:

  • conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di B.F. Holding nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;
  • nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;
  • nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;
  • approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
  • investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;
  • acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
  • costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
  • assunzione di indebitamento (diverso dal finanziamento da utilizzarsi per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all’Offerta Obbligatoria), concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), qualora non previste nel business plan;
  • emissione di strumenti finanziari;
  • operazioni con parti correlate;
  • proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
  • attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
  • decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
  • assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
  • assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;

-      per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le partecipazioni e/o a seconda del caso le Azioni detenute da ciascuno degli Investitori in B.F. Holding e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – nella Società di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata dell’Accordo, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” include tutte le Azioni di Bonifiche Ferraresi e/o a seconda del caso le partecipazioni di B.F. Holding pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

-      per Trasferimento: si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente punto 5, si segnala che, ai sensi dell’Accordo:

(A) ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

  1. che – fatta eccezione per quanto previsto dai documenti finanziari perfezionati ai fini dell’Offerta Obbligatoria e per tutta la durata dell’Accordo – non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;
  2. qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in B.F. Holding, che dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da B.F. Holding (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli dell’Accordo e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a Consob e al mercato) in relazione a tale acquisti;

(B) per l’intera durata dell’Accordo e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

  1. a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiano ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli artt. da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal Regolamento Consob ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli artt. 106 e seguenti del TUF; e
  2. a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto B.F. Holding, la Società, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, indipendentemente dalla circostanza che questi possano o meno ricadere sotto la disciplina disposta dell’art. 122 del TUF;

(C) ciascun Investitore si è impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, B.F. Holding o la Società dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui sopra ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte ai termini dell’Accordo. 

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1 Patto di consultazione e organi del patto

Almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti della Società, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si impegnano a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, al fine di discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi nella Società, nomineranno un segretario (il “Segretario”).

Il Segretario avrà il mandato irrevocabile – in quanto conferito congiuntamente dagli Investitori ex art. 1726, comma 2, c.c. – affinché lo stesso abbia a:

(i)    convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(ii)   svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Accordo.

Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata dell’Accordo (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione della maggioranza degli Investitori.

Ciascuno degli Investitori s’impegna irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti BF in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui sopra, restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante BF.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

Le Parti concordano che - a far data dall’Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata dell’Accordo (come eventualmente prorogata) - Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. B.F. Holding (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 (undici) candidati da cui saranno tratti 10 (dieci) membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 (undici) membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da B.F. Holding saranno ricompresi:

  1. il Dottor Federico Vecchioni;
  2. 3 (tre) membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;
  3. 1 (uno) membro, designato da PER;
  4. 1 (uno) membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;
  5. 1 (uno) membro, designato da Sergio Dompé;
  6. 1 (uno) membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;
  7. 1 (uno) membro designato da Inalca previa consultazione non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;
  8. 1 (uno) membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo dell’Accordo nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la “Designazione Alternata”); e
  9. 1 (uno) membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente da PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé; in caso di disaccordo verrà designato il soggetto scelto mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 (uno) amministratore.

Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 (due) membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia equilibrio tra i generi.

Qualora, in vigenza dell’Accordo, un amministratore della Società cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione della stessa Parte che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in B.F. Holding ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora B.F. Holding o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

Le Parti hanno concordato che, successivamente al completamento dell’Offerta Obbligatoria e nei tempi tecnici a tali fini necessari, la Società modifichi lo Statuto in modo che l’approvazione delle Materie Consiliari Rilevanti BF sia sottoposta al voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno 8 (otto) consiglieri, fermo restando che non saranno apportate allo Statuto medesimo modifiche da cui possa derivare il dritto di recesso degli azionisti.

Le Parti concordano altresì che il Dottor Federico Vecchioni rivestirà la carica di amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi e di direttore generale della Società e si impegnano a fare in modo che, successivamente all’Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione e, comunque, nel corso della prima riunione utile, il consiglio di amministrazione della Società nomini il Dottor Federico Vecchioni quale amministratore delegato e direttore generale.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(i) in caso di presentazione di più liste:

  • la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 (uno) sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 (uno) sindaco supplente;
  • la lista di maggioranza sarà presentata da B.F. Holding (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo) e in tale lista saranno ricompresi 1 (uno) membro effettivo su designazione di (a) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (b) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) membro supplente su designazione di Cariplo;

(ii) in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di B.F. Holding (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo), tale lista ricomprenderà (a) 1 (uno) membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 (uno) membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (b) 1 (uno) membro effettivo ed 1 (uno) membro supplente su designazione di Cariplo e (c) un (uno) membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e la Signora Federspiel.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.

Qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in B.F. Holding ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o B.F. Holding non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

Fermo restando quanto infra previsto, gli Investitori concordano che, dalla Data di Scioglimento e sino alla scadenza del 24° mese successivo alla data di avveramento della Condizione Sospensiva (la “Scadenza del Lock-Up”), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi (il “Lock-Up”).

In parziale deroga di quanto previsto al precedente paragrafo, resta sin d’ora convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi (X) da un Investitore (l’“Investitore Trasferente”) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca all’ Accordo (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dall’Accordo in capo all’Investitore Trasferente); e (Y) conseguenti all’escussione del diritto di pegno che sarà costituito, nell’ambito dell’operazione di finanziamento per far fronte alle esigenze connesse all’Offerta Obbligatoria, su Azioni di Bonifiche Ferraresi (detto pegno manterrà il diritto di voto in capo a B.F. Holding).

Alla Scadenza del Lock-Up e per i successivi 12 mesi ed in ogni caso fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il “Diritto di Prelazione”), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la “Denuntiatio”).

Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale della Società, alle stesse condizioni.

Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la “Partecipazione Inoptata”). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale della Società.

Gli Investitori concordano che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dall’Accordo, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione dell’Accordo che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con l’Accordo medesimo.

Il Diritto di Prelazione non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

5.3 Governance di B.F. Holding

Dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino allo Scioglimento i medesimi principi di governance illustrati nel precedente punto 5.2 che precede troveranno applicazione e saranno realizzati per mezzo di B.F. Holding quale veicolo societario costituito ai fini del perfezionamento dell’Acquisizione.

5.3.1 Assemblea di B.F. Holding

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti Holding dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori tali da rappresentare almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale di B.F. Holding.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di B.F. Holding

Dalla data di sua costituzione e sino alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione, B.F. Holding sarà amministrata da un amministratore unico dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nella persona del Dottor Federico Vecchioni.

Gli Investitori si impegnano a nominare, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione, un consiglio di amministrazione in sostituzione dell’amministratore unico e concordano che sino alla Data di Scioglimento B.F. Holding sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

  1. 2 (due) amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;
  2. 1 (uno) amministratore, su designazione di PER;
  3. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;
  4. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta di Autosped ed Aurelia;
  5. 1 (uno) amministratore, su designazione di Sergio Dompé;
  6. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

Qualora un amministratore di B.F. Holding cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Investitore che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di B.F. Holding per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di B.F. Holding con le maggioranze di legge e di statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di B.F. Holding aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti Holding saranno di esclusiva competenza consiliare e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 (cinque) consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di B.F. Holding

Dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di B.F. Holding sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(i)      1 (uno) membro effettivo con la carica di Presidente e 1 (uno) membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca;

(ii)      1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) membro supplente, su designazione di Cariplo;

(iii)     1 (uno) membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

In caso di subentro di 1 (uno) membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui sopra.

Qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in B.F. Holding e Scioglimento di B.F. Holding

Gli Investitori concordano che, sino alla Data di Scioglimento, non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in B.F. Holding (il “Lock-Up su B.F. Holding”), fermo restando quanto infra previsto.

Sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su B.F. Holding, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in B.F. Holding: (X) da un Investitore (l’“Investitore Trasferente”) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca all’Accordo (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento Parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dall’Accordo in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a B.F. Holding, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi; e (Y) conseguenti all’escussione del diritto di pegno costituito ai sensi dell’atto di pegno su Azioni B.F. Holding.

Gli Investitori concordano che lo Scioglimento di B.F. Holding avverrà, entro la Data di Scioglimento, mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di Azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in B.F. Holding, quali (i) la fusione di B.F. Holding in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di B.F. Holding, (iii) la liquidazione di B.F. Holding mediante attribuzione agli Investitori delle Azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori.

Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 10 (dieci) mesi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento senza aggravio per gli Investitori, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile. 

6. Durata dell’Accordo e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

L’Accordo entra in vigore alla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sarà efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data (il “Termine”).

Si precisa che, come illustrato al precedente punto 5.2, il Lock-Up previsto per le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi sarà in vigore dalla Data di Scioglimento e sino alla scadenza del 24° mese successivo alla data di avveramento della Condizione Sospensiva.

Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni dell’Accordo che riguardano B.F. Holding cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione dell’Accordo. Al contrario, quelle previsioni dell’Accordo che riguardano l’Emittente rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate

Nei 90 (novanta) giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo dell’Accordo per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. Nel contesto delle discussioni che precedono, ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre alle altre Parti, mediante l’invio agli altri Investitori della proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo dell’Accordo, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Nessun soggetto esercita il controllo su B.F. Holding ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione B.F. Holding detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

L’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 13 giugno 2014. Gli estremi del deposito sono N. PRA/173032/2014.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

14 giugno 2014

[BAJ.1.14.1]


BONIFICHE FERRARESI SPA

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Consob”), si rende noto quanto segue.

1. Premessa

  1. In data 9 giugno 2014 (la “Data di Sottoscrizione”), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (di seguito anche “Cariplo”), Aurelia S.r.l. (di seguito anche “Aurelia”), Autosped G S.p.A. (di seguito anche “Autosped”), PER S.p.A. (di seguito anche “PER”), Sergio Dompé S.r.l. (di seguito anche “Sergio Dompé”), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito anche “Carilucca”), Agritrans S.r.l. (di seguito anche “Agritrans”), Inalca S.p.A. (di seguito anche “Inalca”), Ornella Maria Randi Federspiel (“Signora Federspiel”; ciascuno dei soggetti sopra elencati l’“Investitore” e, congiuntamente, gli “Investitori”) e B.F. Holding S.p.A. (“B.F. Holding” e, congiuntamente agli Investitori, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”) hanno concluso un accordo denominato “Accordo di Investimento e Patto Parasociale” (l’“Accordo”), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF volto a disciplinare (i) un’operazione finalizzata all’acquisto da parte degli Investitori di una partecipazione di maggioranza in Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”, la “Società” o anche l’“Emittente”) per il tramite del veicolo societario B.F. Holding (ii) i loro reciproci rapporti quali futuri azionisti di Bonifiche Ferraresi, stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (iii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di B.F. Holding – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.
  2. In data 11 giugno 2014, B.F. Holding e Banca d’Italia, azionista di maggioranza della Società, hanno sottoscritto ed eseguito in pari data (la “Data di Perfezionamento dell’Acquisizione”) un contratto di compravendita (lo “SPA”) per l’acquisto di n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 60,375% del capitale sociale (la “Partecipazione”), al prezzo di Euro 30,50 per ciascuna azione (l’“Acquisizione”); nel contesto dello SPA, Banca d’Italia si è impegnata a fare in modo che (x) alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione tutti gli Amministratori di propria designazione di dimettano con effetto dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, e (ii) nel rispetto delle previsioni statutarie nonché di ogni norma di legge o regolamento applicabile, si tenga nei più brevi tempi tecnici possibili un riunione del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi che convochi una riunione dell’assemblea degli azionisti della Società da tenersi successivamente al completamento dell’Offerta Obbligatoria (come infra definita) per deliberare l’innalzamento da n. 7 a n. 11 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei nuovi consiglieri (l’“Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione”).
  3. L’efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo è stata sospensivamente condizionata all’esecuzione dello SPA e al perfezionamento dell’Acquisizione della Partecipazione da parte di B.F. Holding entro e non oltre la Data di Perfezionamento dell’Acquisizione (la “Condizione Sospensiva”); detta Condizione Sospensiva, come indicato nella premessa (b), si è avverata in data 11 giugno 2014.
  4. A seguito e per effetto dell’Acquisizione, B.F. Holding promuoverà e gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno in modo che B.F. Holding promuova, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, un’offerta obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle restanti azioni di Bonifiche Ferraresi in circolazione (l’“Offerta Obbligatoria”), offrendo quale corrispettivo per azione ai restanti azionisti di minoranza della Società il medesimo corrispettivo in contanti offerto a Banca d’Italia per l’Acquisizione della Partecipazione; è intenzione dell’offerente rispristinare, ove necessario, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Società.
  5. Ai sensi dell’Accordo, le Parti intendono avvalersi di B.F. Holding per un periodo di tempo limitato ed esclusivamente quale veicolo per perfezionare tutti gli adempimenti necessari al completamento dell’Acquisizione e alla promozione dell’Offerta Obbligatoria. In particolare gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di B.F. Holding in un arco temporale non eccedente 18 mesi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione (la “Data di Scioglimento”) mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in B.F. Holding, quali (i) la fusione di B.F. Holding in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di B.F. Holding, (iii) la liquidazione di B.F. Holding mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo “Scioglimento”).
  6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Consob, si rappresenta che, a seguito dell’Offerta Obbligatoria, promossa ai sensi degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del TUF e delle applicabili disposizioni contenute nel Regolamento Consob, su massime n. 2.228.900 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi corrispondenti a circa il 39,62% del capitale sociale dell’Emittente, alla chiusura del periodo di adesione, in data 1° agosto 2014, risultano essere state portate in adesione all’Offerta Obbligatoria n. 998.357 azioni, pari al 17,74% del capitale sociale dell’Emittente; pertanto alla data dell’8 agosto 2014 (la “Data di Pagamento del Corrispettivo”) la percentuale di azioni detenute da B.F. Holding è variata dal 60,375% al 78,126% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo, riprodotte in sintesi al punto 5. che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), e d), TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di B.F. Holding e n. 4.394.457 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 78,126% del capitale sociale dell’Emittente, come di seguito precisato.

B.F. Holding

Alla Data di Sottoscrizione B.F. Holding è una società per azioni denominata “B.F. Holding S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962, capitale sociale interamente versato di Euro 135.000,00 suddiviso in n. 135.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale di B.F. Holding risultava essere così detenuto: Cariplo 37,0370%, Aurelia 11,1111%, Autosped 3,7037%, PER 14,8148%, Sergio Dompé 14,8148%, Carilucca 7,4074%, Agritrans 3,7037%, Inalca 3,7037%, Signora Federspiel 3,7037%.

In forza delle delibere assunte in data 9 giugno 2014 gli Investitori, hanno eseguito in favore di B.F. Holding apporti di capitale per complessivi Euro 139.865.000,00 inclusivi di sovrapprezzo (la “Capitalizzazione”), mediante la sottoscrizione di due aumenti di capitale sociale di B.F. Holding come segue: (i) il primo, pari ad Euro 5.000,00 da imputarsi interamente a capitale sociale nominale, è stato sottoscritto esclusivamente da Sergio Dompé, previa rinuncia al diritto di opzione spettante agli altri Investitori; e (ii) il secondo, pari ad Euro 139.860.000,00 - di cui Euro 55.860.000,00 a titolo di nominale ed Euro 84.000.000,00 a titolo di sovrapprezzo - è stato sottoscritto proporzionalmente dagli Investitori.

A seguito dell’intervenuta Capitalizzazione, alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione il capitale sociale di B.F. Holding è pari ad Euro 56.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 56.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, e risulta essere così detenuto:

Investitore

N. azioni detenute

% detenuta sul capitale sociale

Cariplo

20.000.000

35,7143%

Aurelia

6.000.000

10,7143%

Autosped

2.000.000

3,5714%

PER

8.000.000

14,2857%

Sergio Dompé

10.000.000

17,8571%

Carilucca

4.000.000

7,1429%

Agritrans

2.000.000

3,5714%

Inalca

2.000.000

3,5714%

Signora Federspiel

2.000.000

3,5714%

Totale

56.000.000

100,00%



Nessuno degli Investitori esercita il controllo su B.F. Holding ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola” con sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/b, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00050540384, con capitale sociale di Euro 5.793.750,00 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione e per effetto della stessa, B.F. Holding è divenuta titolare di n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 60,375% del capitale sociale. Alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo saranno vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da B.F. Holding a seguito degli acquisti effettuati nell’ambito dell’Offerta Obbligatoria (per la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” si rinvia al successivo punto 4).

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo, B.F. Holding è divenuta titolare di n. 4.394.457 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 78,126% del capitale sociale dell’Emittente.

4. Soggetti aderenti all’Accordo e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo vincolano B.F. Holding, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca e la Signora Federspiel.

B.F. Holding: per le informazioni su B.F. Holding, ivi incluse le partecipazioni detenute nell’Emittente, si rinvia al precedente punto 3.

Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano.

Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona, Corso Romita n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 01126060068, capitale sociale interamente versato di Euro 20.000.000,00; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia, Viale Europa n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 00153880067, capitale sociale interamente versato di Euro 12.000.000,00 suddiviso in n. 12.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.

PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 10415190015, capitale sociale di Euro 120.000,00, suddiviso in n. 120.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.

Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08435560969, capitale sociale interamente versato di Euro 4.757.682,00; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.

Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Lucca – UTG al n. 3, con codice fiscale 00203680467.

Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 01987570049, capitale sociale interamente versato di Euro 12.000,00; la società è partecipata da Loredana Mondino (33,33%), Giovanni Mondino (33,33%), Gabriella Cussino (11.11%), Aurelia Mondino (7,41%), Annalisa Mondino (7,41%), Alessandra Mondino (7,41%); nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro, Via Spillamberto n. 30/C, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena: 01825020363, capitale sociale interamente versato di Euro 150.000.000,00 suddiviso in n. 150.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 100% da Cremonini S.p.A., la quale è a sua volta controllata dal Cav. Luigi Cremonini ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.

Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in B.F. Holding si rinvia al precedente punto 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono dirette a disciplinare:

-    con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo punto 5.1 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo punto 5.2;

-    con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di B.F. Holding, come meglio precisato al successivo punto 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in B.F. Holding, come meglio precisato al successivo punto 5.4.

Ai fini del presente estratto:

-      per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’art. 2346 c.c.) della Società aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto della Società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

-      per Controllo: si intende quando riferito a Bonifiche Ferraresi il significato di cui all’art. 93 del TUF e quando riferito a B.F. Holding il significato di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; i termini correlati “controllante”, “controllata” e “sotto il comune controllo” saranno interpretati coerentemente;

-      per “Materie Assembleari Rilevanti BF”: si intende, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della Società:

  • modifica dell’oggetto sociale;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
  • emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c.;
  • approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
  • modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
  • operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
  • operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di B.F. Holding e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;
  • trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione;
  • operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-      per “Materie Assembleari Rilevanti Holding”: si intende, con riferimento a B.F. Holding, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

  • modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società;
  • modifica dell’oggetto sociale;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
  • emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c.;
  • approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
  • modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
  • operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
  • operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di B.F. Holding;
  • operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;
  • operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-      per “Materie Consiliari Rilevanti BF”: si intende, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della Società:

  • approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
  • investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;
  • acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
  • costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
  • assunzione di indebitamento (diverso dal finanziamento da utilizzarsi per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all’Offerta Obbligatoria), concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), qualora non previste nel business plan;
  • emissione di strumenti finanziari;
  • proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
  • attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
  • decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
  • assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
  • assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;

-      per “Materie Consiliari Rilevanti Holding”: si intende, con riferimento a B.F. Holding, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di B.F. Holding medesima:

  • conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di B.F. Holding nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;
  • nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;
  • nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;
  • approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
  • investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;
  • acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
  • costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
  • assunzione di indebitamento (diverso dal finanziamento da utilizzarsi per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all’Offerta Obbligatoria), concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), qualora non previste nel business plan;
  • emissione di strumenti finanziari;
  • operazioni con parti correlate;
  • proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
  • attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
  • decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
  • assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
  • assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;

-      per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le partecipazioni e/o a seconda del caso le Azioni detenute da ciascuno degli Investitori in B.F. Holding e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – nella Società di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata dell’Accordo, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” include tutte le Azioni di Bonifiche Ferraresi e/o a seconda del caso le partecipazioni di B.F. Holding pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

-      per Trasferimento: si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente punto 5, si segnala che, ai sensi dell’Accordo:

(A) ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

  1. che – fatta eccezione per quanto previsto dai documenti finanziari perfezionati ai fini dell’Offerta Obbligatoria e per tutta la durata dell’Accordo – non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;
  2. qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in B.F. Holding, che dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da B.F. Holding (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli dell’Accordo e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a Consob e al mercato) in relazione a tale acquisti;

(B) per l’intera durata dell’Accordo e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

  1. a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiano ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli artt. da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal Regolamento Consob ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli artt. 106 e seguenti del TUF; e
  2. a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto B.F. Holding, la Società, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, indipendentemente dalla circostanza che questi possano o meno ricadere sotto la disciplina disposta dell’art. 122 del TUF;

(C) ciascun Investitore si è impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, B.F. Holding o la Società dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui sopra ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte ai termini dell’Accordo. 

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1 Patto di consultazione e organi del patto

Almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti della Società, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si impegnano a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, al fine di discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi nella Società, nomineranno un segretario (il “Segretario”).

Il Segretario avrà il mandato irrevocabile – in quanto conferito congiuntamente dagli Investitori ex art. 1726, comma 2, c.c. – affinché lo stesso abbia a:

(i)    convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(ii)   svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Accordo.

Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata dell’Accordo (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione della maggioranza degli Investitori.

Ciascuno degli Investitori s’impegna irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti BF in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui sopra, restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante BF.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

Le Parti concordano che - a far data dall’Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata dell’Accordo (come eventualmente prorogata) - Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. B.F. Holding (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 (undici) candidati da cui saranno tratti 10 (dieci) membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 (undici) membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da B.F. Holding saranno ricompresi:

  1. il Dottor Federico Vecchioni;
  2. 3 (tre) membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;
  3. 1 (uno) membro, designato da PER;
  4. 1 (uno) membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;
  5. 1 (uno) membro, designato da Sergio Dompé;
  6. 1 (uno) membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;
  7. 1 (uno) membro designato da Inalca previa consultazione non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;
  8. 1 (uno) membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo dell’Accordo nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la “Designazione Alternata”); e
  9. 1 (uno) membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente da PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé; in caso di disaccordo verrà designato il soggetto scelto mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 (uno) amministratore.

Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 (due) membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia equilibrio tra i generi.

Qualora, in vigenza dell’Accordo, un amministratore della Società cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione della stessa Parte che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in B.F. Holding ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora B.F. Holding o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

Le Parti hanno concordato che, successivamente al completamento dell’Offerta Obbligatoria e nei tempi tecnici a tali fini necessari, la Società modifichi lo Statuto in modo che l’approvazione delle Materie Consiliari Rilevanti BF sia sottoposta al voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno 8 (otto) consiglieri, fermo restando che non saranno apportate allo Statuto medesimo modifiche da cui possa derivare il dritto di recesso degli azionisti.

Le Parti concordano altresì che il Dottor Federico Vecchioni rivestirà la carica di amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi e di direttore generale della Società e si impegnano a fare in modo che, successivamente all’Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione e, comunque, nel corso della prima riunione utile, il consiglio di amministrazione della Società nomini il Dottor Federico Vecchioni quale amministratore delegato e direttore generale.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(i) in caso di presentazione di più liste:

  • la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 (uno) sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 (uno) sindaco supplente;
  • la lista di maggioranza sarà presentata da B.F. Holding (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo) e in tale lista saranno ricompresi 1 (uno) membro effettivo su designazione di (a) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (b) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) membro supplente su designazione di Cariplo;

(ii) in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di B.F. Holding (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo), tale lista ricomprenderà (a) 1 (uno) membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 (uno) membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (b) 1 (uno) membro effettivo ed 1 (uno) membro supplente su designazione di Cariplo e (c) un (uno) membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e la Signora Federspiel.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.

Qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in B.F. Holding ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o B.F. Holding non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

Fermo restando quanto infra previsto, gli Investitori concordano che, dalla Data di Scioglimento e sino alla scadenza del 24° mese successivo alla data di avveramento della Condizione Sospensiva (la “Scadenza del Lock-Up”), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi (il “Lock-Up”).

In parziale deroga di quanto previsto al precedente paragrafo, resta sin d’ora convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi (X) da un Investitore (l’“Investitore Trasferente”) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca all’ Accordo (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dall’Accordo in capo all’Investitore Trasferente); e (Y) conseguenti all’escussione del diritto di pegno che sarà costituito, nell’ambito dell’operazione di finanziamento per far fronte alle esigenze connesse all’Offerta Obbligatoria, su Azioni di Bonifiche Ferraresi (detto pegno manterrà il diritto di voto in capo a B.F. Holding).

Alla Scadenza del Lock-Up e per i successivi 12 mesi ed in ogni caso fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il “Diritto di Prelazione”), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la “Denuntiatio”).

Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale della Società, alle stesse condizioni.

Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la “Partecipazione Inoptata”). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale della Società.

Gli Investitori concordano che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dall’Accordo, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione dell’Accordo che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con l’Accordo medesimo.

Il Diritto di Prelazione non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

5.3 Governance di B.F. Holding

Dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino allo Scioglimento i medesimi principi di governance illustrati nel precedente punto 5.2 che precede troveranno applicazione e saranno realizzati per mezzo di B.F. Holding quale veicolo societario costituito ai fini del perfezionamento dell’Acquisizione.

5.3.1 Assemblea di B.F. Holding

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti Holding dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori tali da rappresentare almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale di B.F. Holding.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di B.F. Holding

Dalla data di sua costituzione e sino alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione, B.F. Holding sarà amministrata da un amministratore unico dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nella persona del Dottor Federico Vecchioni.

Gli Investitori si impegnano a nominare, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione, un consiglio di amministrazione in sostituzione dell’amministratore unico e concordano che sino alla Data di Scioglimento B.F. Holding sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

  1. 2 (due) amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;
  2. 1 (uno) amministratore, su designazione di PER;
  3. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;
  4. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta di Autosped ed Aurelia;
  5. 1 (uno) amministratore, su designazione di Sergio Dompé;
  6. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

Qualora un amministratore di B.F. Holding cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Investitore che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di B.F. Holding per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di B.F. Holding con le maggioranze di legge e di statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di B.F. Holding aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti Holding saranno di esclusiva competenza consiliare e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 (cinque) consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di B.F. Holding

Dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di B.F. Holding sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(i)      1 (uno) membro effettivo con la carica di Presidente e 1 (uno) membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca;

(ii)      1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) membro supplente, su designazione di Cariplo;

(iii)     1 (uno) membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

In caso di subentro di 1 (uno) membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui sopra.

Qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in B.F. Holding e Scioglimento di B.F. Holding

Gli Investitori concordano che, sino alla Data di Scioglimento, non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in B.F. Holding (il “Lock-Up su B.F. Holding”), fermo restando quanto infra previsto.

Sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su B.F. Holding, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in B.F. Holding: (X) da un Investitore (l’“Investitore Trasferente”) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca all’Accordo (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento Parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dall’Accordo in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a B.F. Holding, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi; e (Y) conseguenti all’escussione del diritto di pegno costituito ai sensi dell’atto di pegno su Azioni B.F. Holding.

Gli Investitori concordano che lo Scioglimento di B.F. Holding avverrà, entro la Data di Scioglimento, mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di Azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in B.F. Holding, quali (i) la fusione di B.F. Holding in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di B.F. Holding, (iii) la liquidazione di B.F. Holding mediante attribuzione agli Investitori delle Azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori.

Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 10 (dieci) mesi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento senza aggravio per gli Investitori, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile. 

6. Durata dell’Accordo e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

L’Accordo entra in vigore alla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sarà efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data (il “Termine”).

Si precisa che, come illustrato al precedente punto 5.2, il Lock-Up previsto per le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi sarà in vigore dalla Data di Scioglimento e sino alla scadenza del 24° mese successivo alla data di avveramento della Condizione Sospensiva.

Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni dell’Accordo che riguardano B.F. Holding cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione dell’Accordo. Al contrario, quelle previsioni dell’Accordo che riguardano l’Emittente rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate

Nei 90 (novanta) giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo dell’Accordo per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. Nel contesto delle discussioni che precedono, ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre alle altre Parti, mediante l’invio agli altri Investitori della proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo dell’Accordo, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Nessun soggetto esercita il controllo su B.F. Holding ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione B.F. Holding detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

L’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 13 giugno 2014. Gli estremi del deposito sono N. PRA/173032/2014.

L’estratto predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2 del Regolamento Consob è stato depositato da ultimo presso il Registro delle Imprese di Roma in data 8 agosto 2014, protocollo N. PRA/258643/2014.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

8 agosto 2014

[BAJ.1.14.2]


BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA

1. Premessa

In data 29 luglio 2015 (la Data di Sottoscrizione), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo), Aurelia S.r.l. (Aurelia), Autosped G S.p.A. (Autosped), PER S.p.A. (PER), Sergio Dompé S.r.l. (Sergio Dompé), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Carilucca), Agritrans S.r.l. (Agritrans), Inalca S.p.A. (Inalca), Ornella Maria Randi Federspiel (Signora Federspiel e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati i Soci Attuali), Banca Popolare di Cortona S.c.p.a. (Banca di Cortona), Bios Line S.p.A. (Bios), Consorzi Agrari d’Italia Società Consortile per Azioni (Consorzi d’Italia), Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa (Consorzio dell’Emilia), Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società Cooperativa (Consorzio della Maremma), Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa (Consorzio del Nordest), Farchioni Olii S.p.A. (Farchioni), Ocrim S.p.A. (Ocrim) e Società Italiana Sementi S.p.A. (SIS e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati, i Nuovi Investitori e, congiuntamente ai Soci Attuali, gli Investitori) e B.F. Holding S.p.A. (BFH e, congiuntamente agli Investitori, le Parti) hanno perfezionato un accordo parasociale (il Nuovo Patto Parasociale), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex Articolo 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (il TUF) volto a disciplinare (i) i rapporti degli Investitori quali azionisti indiretti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi o la Società), stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (ii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di BFH – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.

L’efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale è stata sospensivamente condizionata (la Condizione Sospensiva) all’esecuzione dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria della Società prevista per il 16 settembre 2015, in prima convocazione e, occorrendo, per il 17 settembre 2015 in seconda convocazione (l’Aumento di Capitale). Pertanto: (i) fino al verificarsi della Condizione Sospensiva e, quindi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Patto Parasociale, resteranno in vigore le disposizioni di cui al patto parasociale attualmente in essere, sottoscritto in data 9 giugno 2014 (il Patto Parasociale in Essere); (ii) al verificarsi della Condizione Sospensiva e, dunque, con l’entrata in vigore del Nuovo Patto Parasociale, le disposizioni del Patto Parasociale in Essere cesseranno automaticamente di essere efficaci e si intenderanno sostituite dalle corrispondenti disposizioni di cui al Nuovo Patto Parasociale.

Ai sensi del Nuovo Patto Parasociale, gli Investitori intendono avvalersi di BFH per un periodo di tempo limitato ed in particolare, gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di BFH entro il 30 giugno 2016 (la Data di Scioglimento) mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in BFH, quali (i) la fusione di BFH in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di BFH, (iii) la liquidazione di BFH mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo Scioglimento). Allo stato, gli Investitori non hanno ancora assunto alcuna determinazione in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo Scioglimento.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b) del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di BFH e n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale della Società, come di seguito precisato.

BFH

Alla Data di Sottoscrizione, BFH è una società per azioni denominata "B.F. Holding S.p.A.", con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962, capitale sociale interamente versato di Euro 56.000.000,00 suddiviso in n. 56.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale di B.F. Holding risulta essere così detenuto:

Soci Attuali

Numero di Azioni

Partecipazione dei Soci Attuali in BFH

Cariplo

20.000.000

35,71%

Aurelia

6.000.000

10,71%

Autosped

2.000.000

3,57%

PER

8.000.000

14,29%

Sergio Dompé

10.000.000

17,86%

Carilucca

4.000.000

7,14%

Agritrans

2.000.000

3,57%

Inalca

2.000.000

3,57%

Signora Federspiel

2.000.000

3,57%

Totale Soci Attuali BFH

56.000.000

100%



In forza delle delibere assunte in data 29 luglio 2015, (i) i Soci Attuali (ad eccezione della Signora Federspiel) eseguiranno in favore di BFH apporti di capitale per complessivi massimi Euro 16.000.000,00 inclusivi di eventuale sovrapprezzo, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale in opzione ai soci ai sensi dell’Articolo 2441, comma 1, del Codice Civile; i Soci Attuali diversi dalla Signora Fedrspiel hanno convenuto di esercitare proporzionalmente i diritti di opzione in luogo della Signora Federspiel, senza riconoscere o versare a quest’ultima alcun corrispettivo (complessivamente, la Capitalizzazione Soci Attuali); (ii) i Nuovi Investitori hanno eseguito apporti di capitale per complessivi Euro 15.000.000,00 inclusivi di eventuale sovrapprezzo, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai sensi dell’Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (complessivamente, la Capitalizzazione Nuovi Investitori e, congiuntamente alla Capitalizzazione Soci Attuali, la Capitalizzazione).

In funzione dell’importo complessivo della Capitalizzazione, alla data in cui, il capitale sociale di BFH potrà essere detenuto dagli Investitori nell’intervallo di partecipazioni percentuali di seguito indicate.

% di Partecipazione al Capitale BFH

Situazione
Attuale

A fronte dell'investimento minimo -
Post AUC BFQ

A fronte dell'investimento massimo -
Post AUC BFQ

Cariplo

35,71%

33,06%

33,19%

Sergio Dompé

17,86%

16,53%

16,60%

PER

14,29%

13,22%

13,28%

Aurelia

10,71%

9,92%

9,96%

Autosped

3,57%

3,31%

3,32%

Carilucca

7,14%

6,61%

6,64%

Agritrans

3,57%

3,31%

3,32%

Inalca

3,57%

3,31%

3,32%

Signora Federspiel

3,57%

3,07%

2,97%

Totale Soci Attuali

100,00%

92,32%

92,58%

Consorzi d'Italia

--

2,56%

2,47%

Consorzio del Nordest

--

0,26%

0,25%

Consorzio dell'Emilia

--

0,77%

0,74%

Consorzio della Maremma

--

0,51%

0,49%

Farchioni

--

1,28%

1,24%

Banca di Cortona

--

0,77%

0,74%

Ocrim

--

0,77%

0,74%

Bios Line

--

0,51%

0,49%

SIS

--

0,26%

0,25%

Totale Nuovi Investitori

--

7,68%

7,42%

Totale BFH

100,00%

100,00%

100,00%



Nessuno degli Investitori esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata "Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola" con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, 2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 00050540384, con capitale sociale di Euro 5.793.750,00 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH è titolare di n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale. Alle pattuizioni parasociali di cui al Nuovo Patto Parasociale sono vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da BFH, così come qualsiasi azione che sarà sottoscritta da BFH in sede di Aumento di Capitale.

4. Soggetti aderenti al Nuovo Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale vincolano BFH, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca, la Signora Federspiel, Banca di Cortona, Bios, Consorzi d’Italia, Consorzio dell’Emilia, Consorzio della Maremma, Consorzio del Nordest, Farchioni, Ocrim e SIS.

BFH: per le informazioni su BFH, ivi incluse le partecipazioni detenute nella Società, si rinvia al precedente paragrafo 3.

Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23.

Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona, Corso Romita n. 10; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia, Viale Europa n. 25; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.

PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.

Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.

Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3.

Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro, Via Spillamberto n. 30/; la società è controllata da Cremonini S.p.A..

Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.

Banca di Cortona: Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., con sede legale in Cortona (AR), Via Guelfa n. 4; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bios Line: Bios Line S.p.A., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale Finlandia n. 4; la società è controllata da Paolo Tramonti.

Consorzi d’Italia: Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., con sede legale in Roma, Via XXIV maggio n. 43; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio dell’Emilia: Consorzio Agrario dell’Emilia S.c., con sede legale in San Giorgio di Piano (BO), Via Cantese n. 5/3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio della Maremma: Consorzio Agrario della Maremma Toscana S.c., con sede legale in Grosseto, Via Roma n. 3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Nordest: Consorzio Agrario del Nordest S.c., con sede legale in Verona, Via Francia n. 2; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Farchioni: Farchioni Olii S.p.A., con sede legale in Giano dell’Umbria (PG), Via Bruno Buozzi n. 10; la società è controllata da Farchioni S.p.A..

Ocrim: Ocrim S.p.A., con sede legale in Cremona (CR), Via Massarotti n. 76; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

SIS: Società Italiani Sementi S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Mirandola n.1; la società è controllata indirettamente, tramite Flaminia S.r.l., da Consorzio dell’Emilia.

Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in BFH si rinvia al precedente paragrafo 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale sono dirette a disciplinare:

- con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.1 e (ii) sino al sesto mese successivo alla Data di Scioglimento, i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo paragrafo 5.2;

- con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.4.

Ai fini del presente estratto:

- per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’Articolo 2346 Cod. Civ.) di Bonifiche Ferraresi aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto di Bonifiche Ferraresi, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto di Bonifiche Ferraresi e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

- per Controllo si intende: quando riferito a Bonifiche Ferraresi ha il significato di cui all’Articolo 93 del TUF e quando riferito a BFH ha il significato di cui all’Articolo 2359, comma 1, n. 1, Cod. Civ.; i termini correlati "controllante", "controllata" e "sotto il comune controllo" saranno interpretati coerentemente;

- per Materie Assembleari Rilevanti si intende: con riferimento a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

a) modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società; modifica dell’oggetto sociale;

b) trasferimento della sede sociale all’estero;

c) aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;

d) emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;

e) approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;

f) modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;

g) operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);

h) operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH;

i) operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;

j) operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della società:

a) modifica dell’oggetto sociale;

b) trasferimento della sede sociale all’estero;

c) aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;

d) emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;

e) approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;

f) modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;

g) operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);

h) operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;

i) trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione; operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

- per Materie Consiliari Rilevanti si intende: con riferimento a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di BFH medesima:

a) conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di BFH nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;

b) nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;

c) nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;

d) approvazione e/o modifica del budget e del business plan;

e) investimenti per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

f) acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;

g) costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;

h) assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;

i) emissione di strumenti finanziari;

j) operazioni con parti correlate;

k) proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;

l) attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;

m) decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;

n) assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;

o) assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della società:

a) approvazione e/o modifica del budget e del business plan;

b) investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

c) acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;

d) costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;

e) assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;

f) emissione di strumenti finanziari;

g) proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;

h) attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;

i) decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;

j) assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;

k) assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

- per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le azioni detenute da ciascuno degli Investitori in BFH e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – in Bonifiche Ferraresi, di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata del Nuovo Patto Parasociale, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di "Partecipazioni Sociali Sindacate" include tutte le Azioni e/o a seconda del caso le partecipazioni di BFH pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

- per Trasferimento (e altre espressioni simili o equivalenti espressioni): si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente paragrafo 5, si segnala che, ai sensi del Nuovo Patto Parasociale:

(A) ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

(a) che non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;

(b) qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in BFH, che dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da BFH (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli del Nuovo Patto Parasociale e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a CONSOB e al mercato) in relazione a tali acquisti.

(B) per l’intera durata del Nuovo Patto Parasociale e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

(a) a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiamo ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli Articoli da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal regolamento Consob n. 111971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Consob) ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli Articoli 106 e seguenti del TUF; e

(b) a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto BFH, Bonifiche Ferraresi, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, che possano ricadere sotto la disciplina disposta dall’Articolo 122 del TUF.

(C) ciascun Investitore si è inoltre impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, BFH o Bonifiche Ferraresi dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B) ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte a termini del Nuovo Patto Parasociale.

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1. Patto di consultazione e organi del patto

(A) Almeno 7 Giorni Lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si sono impegnati a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

(B) Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione di cui alla precedente lettera (A), gli Investitori, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento, nomineranno un segretario (il Segretario).

(C) Il Segretario avrà il mandato irrevocabile (il Mandato) – in quanto conferito congiuntamente dai Soci Attuali ex Articolo 1726, comma 2, Cod. Civ. – affinché lo stesso abbia a:

(a) convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(b) svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi del Nuovo Patto Parasociale.

(D) Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata del Nuovo Patto Parasociale (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione degli Investitori da assumersi a maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento. In caso di dimissioni del Segretario, la sua sostituzione dovrà essere decisa dagli Investitori nel contesto di apposita riunione di consultazione con il voto favorevole della predetta maggioranza.

(E) Ai fini della consultazione e nel contesto del Mandato, il Segretario provvederà a convocare gli Investitori affinché gli stessi, ciascuno a mezzo di un proprio rappresentante munito degli occorrenti poteri e/o autorizzazioni, possano riunirsi nel luogo ed ora comunicati dal Segretario purché in Italia eventualmente anche a mezzo di collegamento telefonico e/o audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, allo scopo di discutere, ove possibile, un orientamento comune degli Investitori in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi. Ciascuna riunione si svolgerà senza l’osservanza di particolari formalità. Dello svolgimento delle riunioni di consultazione e dell’orientamento di voto espresso da ciascun Investitore sarà predisposta una sintetica minuta in forma scritta da parte del Segretario che sarà sottoposta agli Investitori per la relativa approvazione o eventuale integrazione.

(F) Ciascun Investitore si è impegnato irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui alle precedenti lettere (A) ed (E) restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

(A) Le Parti hanno concordato che per tutta la durata del Nuovo Patto Parasociale (come eventualmente prorogata) Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 membri, nominati come segue, sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. BFH (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Nuovo Patto Parasociale) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 candidati da cui saranno tratti 10 membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da BFH saranno ricompresi:

(a) il Dottor Federico Vecchioni;

(b) 3 membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;

(c) 1 membro, designato da PER;

(d) 1 membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;

(e) 1 membro, designato da Sergio Dompé;

(f) 1 membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;

(g) 1 membro designato da Inalca previa consultazione non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;

(h) 1 membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo del Nuovo Patto Parasociale nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la Designazione Alternata); e

(i) 1 membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (per ciò intendendosi un numero di Nuovi Investitori che siano titolari di Partecipazioni Sociali Sindacate rappresentative della metà più uno delle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute a quella data, in aggregato, da tutti i Nuovi Investitori). Tale diritto potrà essere esercitato mediante l’invio a tutti i Soci Attuali, entro e non oltre il 15° giorno precedente la data ultima per la presentazione della lista, di una comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (calcolata come sopra) che contenga l’indicazione del nominativo del membro designato, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili (ivi inclusi, se del caso, quelli di indipendenza e/o di appartenenza al genere meno rappresentato nel consiglio di amministrazione). In caso di mancata tempestiva ricezione di una comunicazione in linea con quanto precede, la designazione spetterà congiuntamente a PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé ovvero, in caso di disaccordo, verrà effettuata mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

(B) La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 amministratore.

(C) Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

(D) Qualora, in vigenza del Nuovo Patto Parasociale, un amministratore di Bonifiche Ferraresi cessasse dalla propria carica, il sostituto - per quanto possibile - sarà designato dello stesso Socio Attuale (ovvero dall’insieme degli stessi Soci Attuali) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(E) Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non indichi/ino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Soci Attuali da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora BFH o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

(A) Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(a) in caso di presentazione di più liste:

(i) la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 sindaco supplente;

(ii) la lista di maggioranza sarà presentata da BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Nuovo Patto Parasociale) e in tale lista saranno ricompresi 1 membro effettivo su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (y) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 membro effettivo e 1 membro supplente su designazione di Cariplo;

(b) in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in corso di vigenza del Nuovo Patto Parasociale), tale lista ricomprenderà (i) 1 membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (ii) 1 membro effettivo ed 1 membro supplente su designazione di Cariplo e (iii) 1 membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e Federspiel.

(B) In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione del Socio Attuale (o dell’insieme dei Soci Attuali) che aveva designato il sindaco cessato.

(C) Qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Soci Attuali da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o BFH non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

(A) Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori hanno concordato che, dalla data di entrata in vigore del Nuovo Patto Parasociale e fino alla scadenza del 6° mese successivo alla Data di Scioglimento ovvero, solo se antecedente, sino alla scadenza del Nuovo Patto Parasociale (la Scadenza Convenzionale), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in Bonifiche Ferraresi (il Lock-Up).

(B) E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Nuovo Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Nuovo Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente). Il Diritto di Prelazione di cui infra non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

(C) L’esercizio delle prerogative conferite agli Investitori ai sensi di quanto indicato ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono è funzione dell’entità delle rispettive Partecipazioni Sociali Sindacate. Pertanto, laddove un Investitore riduca (per qualsiasi ragione, in conseguenza di uno o più eventi o transazioni) la propria Partecipazione Sociale Sindacata (computata tenendo conto anche delle Azioni Trasferite ai sensi del precedente Articolo 6.2) di una percentuale pari o superiore al 20% rispetto all’entità della Partecipazione Sociale Sindacata indirettamente (attraverso BFH) detenuta da tale Investitore in Bonifiche Ferraresi alla data in cui sarà eseguito l’Aumento di Capitale (i) l’Investitore interessato dovrà darne prontamente comunicazione per iscritto a tutti gli altri Investitori e (ii) tutti gli Investitori dovranno rinegoziare in buona fede le previsioni descritte ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono, al fine di riallocare tra loro i relativi diritti coerentemente con le mutate dimensioni delle Partecipazioni Sociali Sindacate da loro detenute. La medesima procedura dovrà quindi applicarsi nuovamente ogni qual volta – dopo ciascuna rinegoziazione del Nuovo Patto Parasociale – intervengano ulteriori riduzioni di Partecipazioni Sociali Sindacate che eccedano la soglia del 20% sopra indicata.

(D) Fino alla Scadenza Convenzionale, fermo restando in ogni caso quanto previsto alla precedente lettera (B), qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il Diritto di Prelazione), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la Denuntiatio).

(E) Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale di Bonifiche Ferraresi, alle stesse condizioni

(F) Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la Partecipazione Inoptata). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori, la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale di Bonifiche Ferraresi.

(G) Gli Investitori hanno concordato che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dal Nuovo Patto Parasociale, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione del Nuovo Patto Parasociale che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con il Nuovo Patto Parasociale medesimo.

5.3 Governance di BFH

Dalla data di Perfezionamento dell’Operazione e sino allo Scioglimento i medesimi principi di governance previsti nella Sezione I che precede troveranno applicazione e saranno realizzati per mezzo di BFH quale veicolo di Bonifiche Ferraresi.

5.3.1 Assemblea di BFH

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori da rappresentare almeno il 75% del capitale sociale di BFH.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di BFH

(A) Sino alla Data di Scioglimento, il sig. Federico Vecchioni sarà amministratore delegato di BFH e BFH sarà amministrata da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione di BFH sarà composto da 7 membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

(a) 2 amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;

(b) 1 amministratore, su designazione di PER;

(c) 1 amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;

(d) 1 amministratore, su designazione congiunta di Autosped ed Aurelia;

(e) 1 amministratore, su designazione di Sergio Dompé;

(f) 1 amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

(B) Qualora un amministratore di BFH cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Socio Attuale (o insieme di Soci Attuali) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di BFH per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e i Soci Attuali faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(C) Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di BFH con le maggioranze di legge e di statuto.

(D) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH saranno adottate con le maggioranze di legge; in deroga di quanto precede, le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti saranno di esclusiva competenza consiliare e saranno e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di BFH

(A) Sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di BFH sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(a) 1 membro effettivo con la carica di Presidente e 1 membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca; 1 membro effettivo e 1 membro supplente, su designazione di Cariplo;

(b) 1 membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

(B) In caso di subentro di 1 membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui alla precedente lettera (A).

(C) Qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH e Scioglimento di BFH

(A) Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori concordano che sino alla Data di Scioglimento non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in BFH (il Lock-Up su BFH).

(B) E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su BFH, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Nuovo Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Nuovo Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a BFH, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi.

(C) Gli Investitori concordano che lo Scioglimento avverrà, entro la Data di Scioglimento.

(D) Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 6 mesi antecedenti la Data di Scioglimento al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile.

(E) Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni del Nuovo Patto Parasociale che riguardano BFH cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione del Nuovo Patto Parasociale; al contrario, quelle previsioni del Nuovo Patto Parasociale che riguardano Bonifiche Ferraresi rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine (come infra definito ed eventualmente prorogata), essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate.

(F) Sino allo Scioglimento, BFH non eserciterà direzione e coordinamento ai sensi dell’Articolo 2497 del Cod. Civ. nei confronti di Bonifiche Ferraresi, né si doterà di una struttura organizzativa in grado di svolgere tale attività.

6. Durata del Nuovo Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

(A) Le disposizioni del Nuovo Patto Parasociale descritte ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 entreranno in vigore in coincidenza con (e subordinatamente alla circostanza che intervenga tempestivamente) il verificarsi della Condizione Sospensiva. Il Nuovo Patto Parasociale avrà una durata di 3 anni comunque decorrenti dalla Data di Sottoscrizione (il Termine). Resta inteso che alla data di entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo Patto Parasociale le corrispondenti disposizioni del patto parasociale esistente cesseranno automaticamente di essere efficaci.

(B) Le Parti si sono impegnate entro il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui si verificherà la Condizione Sospensiva a mettere a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto previsto dall’applicabile normativa le informazioni relative alle effettive partecipazioni che saranno a tale data detenute dagli Investitori nel capitale sociale di BFH, anche al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui all’Articolo 122 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

(C) Nei 90 giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Nuovo Patto Parasociale per un periodo di ulteriori 3 anni. Ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre agli altri Investitori, mediante invio di una proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo del Nuovo Patto Parasociale, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

(D) Nel caso in cui la procedura relativa allo Scioglimento sia completata prima della scadenza del Termine, il Nuovo Patto Parasociale resterà in vigore tra gli Investitori (mutatis mutandis e, dunque, con riferimento specifico alle previsioni di cui alla Sezione I del Nuovo Patto Parasociale), subordinatamente alla circostanza che lo Scioglimento e la conseguente assegnazione di Azioni agli Investitori possano essere realizzati con modalità tali da non costituire presupposto per l’insorgenza in capo ad alcuno degli Investitori, né individualmente né congiuntamente, di obblighi ai sensi di quanto prevedono gli Articoli 106 e/o 109 del TUF.

7. Soggetto che esercita il controllo

Nessun soggetto esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 del Cod. Civ..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

Il Nuovo Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara e di Milano in data 31 luglio 2015.

L’avviso predisposto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob è stato pubblicato in data 31 luglio sul quotidiano "Il Sole24Ore".

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130 Regolamento Consob, sul sito internet della Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

31 luglio 2015

[BAJ.2.15.1]


BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA

1. Premessa

In data 29 luglio 2015 (la Data di Sottoscrizione), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo), Aurelia S.r.l. (Aurelia), Autosped G S.p.A. (Autosped), PER S.p.A. (PER), Sergio Dompé S.r.l. (Sergio Dompé), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Carilucca), Agritrans S.r.l. (Agritrans), Inalca S.p.A. (Inalca), Ornella Maria Randi Federspiel (Signora Federspiel e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati i Soci Attuali), Banca Popolare di Cortona S.c.p.a. (Banca di Cortona), Bios Line S.p.A. (Bios), Consorzi Agrari d’Italia Società Consortile per Azioni (Consorzi d’Italia), Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa (Consorzio dell’Emilia), Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società Cooperativa (Consorzio della Maremma), Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa (Consorzio del Nordest), Farchioni Olii S.p.A. (Farchioni), Ocrim S.p.A. (Ocrim) e Società Italiana Sementi S.p.A. (SIS e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati, i Nuovi Investitori e, congiuntamente ai Soci Attuali, gli Investitori) e B.F. Holding S.p.A. (BFH e, congiuntamente agli Investitori, le Parti) hanno perfezionato un accordo parasociale (il Nuovo Patto Parasociale), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex Articolo 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (il TUF) volto a disciplinare (i) i rapporti degli Investitori quali azionisti indiretti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi o la Società), stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (ii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di BFH – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.

L’efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale è stata sospensivamente condizionata (la Condizione Sospensiva) all’esecuzione dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi approvato dall’Assemblea Straordinaria della Società il giorno 16 settembre 2015 (l’Aumento di Capitale). Pertanto: (i) fino al verificarsi della Condizione Sospensiva e, quindi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Patto Parasociale, resteranno in vigore le disposizioni di cui al patto parasociale attualmente in essere, sottoscritto in data 9 giugno 2014 (il Patto Parasociale in Essere); (ii) al verificarsi della Condizione Sospensiva e, dunque, con l’entrata in vigore del Nuovo Patto Parasociale, le disposizioni del Patto Parasociale in Essere cesseranno automaticamente di essere efficaci e si intenderanno sostituite dalle corrispondenti disposizioni di cui al Nuovo Patto Parasociale.

Ai sensi del Nuovo Patto Parasociale, gli Investitori intendono avvalersi di BFH per un periodo di tempo limitato ed in particolare, gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di BFH entro il 30 giugno 2016 (la Data di Scioglimento) mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in BFH, quali (i) la fusione di BFH in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di BFH, (iii) la liquidazione di BFH mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo Scioglimento). Allo stato, gli Investitori non hanno ancora assunto alcuna determinazione in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo Scioglimento.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b) del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di BFH e n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale della Società, come di seguito precisato.

BFH

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale di BFH (una società per azioni denominata “B.F. Holding S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962) era pari a Euro 56.000.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 56.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ed era interamente ripartito tra i Soci Attuali.

In forza delle delibere assunte in data 29 luglio 2015, (i) i Soci Attuali (ad eccezione della Signora Federspiel) eseguiranno in favore di BFH apporti di capitale per complessivi massimi Euro 16.000.000,00 inclusivi di eventuale sovrapprezzo, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale in opzione ai soci ai sensi dell’Articolo 2441, comma 1, del Codice Civile; i Soci Attuali diversi dalla Signora Fedrspiel hanno convenuto di esercitare proporzionalmente i diritti di opzione in luogo della Signora Federspiel, senza riconoscere o versare a quest’ultima alcun corrispettivo (complessivamente, la Capitalizzazione Soci Attuali); (ii) i Nuovi Investitori hanno eseguito apporti di capitale per complessivi Euro 15.000.000,00 inclusivi di eventuale sovrapprezzo, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato ai sensi dell’Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro Imprese di Milano il 26 agosto 2015 (complessivamente, la Capitalizzazione Nuovi Investitori e, congiuntamente alla Capitalizzazione Soci Attuali, la Capitalizzazione). In virtù dell’avvenuto versamento della Capitalizzazione Nuovi Investitori, il capitale sociale deliberato di BFH è pari ad Euro 67.400.000,00, di cui sottoscritto e versato Euro 61.000.000,00.

Pertanto, in funzione dell’importo complessivo della Capitalizzazione, il capitale sociale di BFH potrà essere detenuto dagli Investitori nell’intervallo di partecipazioni percentuali di seguito indicate. 

% di Partecipazione al Capitale BFH

Situazione
Attuale

A fronte dell'investimento minimo -
Post AUC Società

A fronte dell'investimento massimo -
Post AUC Società

Cariplo

32,78%

33,06%

33,19%

Sergio Dompé

16,39%

16,53%

16,60%

PER

13,11%

13,22%

13,28%

Aurelia

9,84%

9,92%

9,96%

Autosped

3,28%

3,31%

3,32%

Carilucca

6,56%

6,61%

6,64%

Agritrans

3,28%

3,31%

3,32%

Inalca

3,28%

3,31%

3,32%

Signora Federspiel

3,28%

3,07%

2,97%

Totale Soci Attuali

91,8%

92,32%

92,58%

Consorzi d'Italia

2,73

2,56%

2,47%

Consorzio del Nordest

0,27

0,26%

0,25%

Consorzio dell'Emilia

0,82

0,77%

0,74%

Consorzio della Maremma

0,55

0,51%

0,49%

Farchioni

1,37

1,28%

1,24%

Banca di Cortona

0,82

0,77%

0,74%

Ocrim

0,82

0,77%

0,74%

Bios Line

0,55

0,51%

0,49%

SIS

0,27

0,26%

0,25%

Totale Nuovi Investitori

8,2

7,68%

7,42%

Totale BFH

100,00%

100,00%

100,00%



Nessuno degli Investitori esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola” con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, 2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 00050540384, con capitale sociale di Euro 5.793.750,00 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH è titolare di n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale. Alle pattuizioni parasociali di cui al Nuovo Patto Parasociale sono vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da BFH, così come qualsiasi azione che sarà sottoscritta da BFH in sede di Aumento di Capitale.

4. Soggetti aderenti al Nuovo Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale vincolano BFH, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca, la Signora Federspiel, Banca di Cortona, Bios, Consorzi d’Italia, Consorzio dell’Emilia, Consorzio della Maremma, Consorzio del Nordest, Farchioni, Ocrim e SIS.

BFH: per le informazioni su BFH, ivi incluse le partecipazioni detenute nella Società, si rinvia al precedente paragrafo 3.

Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23.

Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona (AL), Corso Romita n. 10; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia (AL), Viale Europa n. 25; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.

PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.

Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.

Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3.

Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro (MO), Via Spillamberto n. 30/C; la società è controllata da Cremonini S.p.A..

Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.

Banca di Cortona: Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., con sede legale in Cortona (AR), Via Guelfa n. 4; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bios Line: Bios Line S.p.A., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale Finlandia n. 4; la società è controllata da Paolo Tramonti.

Consorzi d’Italia: Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., con sede legale in Roma, Via XXIV maggio n. 43; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio dell’Emilia: Consorzio Agrario dell’Emilia S.c., con sede legale in San Giorgio di Piano (BO),  Via Cantese n. 5/3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio della Maremma: Consorzio Agrario della Maremma Toscana S.c., con sede legale in Grosseto, Via Roma n. 3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Nordest: Consorzio Agrario del Nordest S.c., con sede legale in Verona, Via Francia n. 2; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Farchioni: Farchioni Olii S.p.A., con sede legale in Giano dell’Umbria (PG), Via Bruno Buozzi n. 10; la società è controllata da Farchioni S.p.A..

Ocrim: Ocrim S.p.A., con sede legale in Cremona, Via Massarotti n. 76; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

SIS: Società Italiani Sementi S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Mirandola n.1; la società è controllata indirettamente, tramite Flaminia S.r.l., da Consorzio dell’Emilia.

Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in BFH si rinvia al precedente paragrafo 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale sono dirette a disciplinare:

-           con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.1 e (ii) sino al sesto mese successivo alla Data di Scioglimento, i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo paragrafo 5.2;

-           con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.4.

Ai fini del presente estratto:

-           per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’Articolo 2346 Cod. Civ.) di Bonifiche Ferraresi aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto di Bonifiche Ferraresi, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto di Bonifiche Ferraresi e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

-           per Controllo si intende: quando riferito a Bonifiche Ferraresi ha il significato di cui all’Articolo 93 del TUF e quando riferito a BFH ha il significato di cui all’Articolo 2359, comma 1, n. 1, Cod. Civ.; i termini correlati  “controllante”,  “controllata”  e  “sotto  il comune controllo” saranno interpretati coerentemente;

-           per Materie Assembleari Rilevanti si intende: con riferimento a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

a)         modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società; modifica dell’oggetto sociale;
b)         trasferimento della sede sociale all’estero;
c)         aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;
d)         emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;
e)         approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
f)          modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
g)         operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
h)         operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH;
i)          operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;
j)          operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della società:

a)         modifica dell’oggetto sociale;
b)         trasferimento della sede sociale all’estero;
c)         aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;
d)         emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;
e)         approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
f)          modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
g)         operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
h)         operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;
i)          trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione; operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-           per Materie Consiliari Rilevanti si intende: con riferimento  a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di BFH medesima:

a)         conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di BFH nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;
b)         nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;
c)         nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;
d)         approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
e)         investimenti per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;
f)          acquisto  o  dismissione  (in  qualsiasi  forma  tecnica  realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
g)         costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
h)         assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;
i)          emissione di strumenti finanziari;
j)          operazioni con parti correlate;
k)         proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
l)          attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
m)        decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
n)         assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
o)         assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della società:

a)         approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
b)         investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;
c)         acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
d)         costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
e)         assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;
f)          emissione di strumenti finanziari;
g)         proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
h)         attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
i)          decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
j)          assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
k)         assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

-           per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le azioni detenute da ciascuno degli Investitori in BFH e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – in Bonifiche Ferraresi, di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata del Nuovo Patto Parasociale, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” include tutte le Azioni e/o a seconda del caso le partecipazioni di BFH pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

-           per Trasferimento (e altre espressioni simili o equivalenti espressioni): si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale,  derivante  dalla  o  comunque  connesso alla  titolarità  delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente paragrafo 5, si segnala che, ai sensi del Nuovo Patto Parasociale:

(A)       ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

(a)        che non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;

(b)        qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in BFH, che  dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da BFH (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli del Nuovo Patto Parasociale e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a CONSOB e al mercato) in relazione a tali acquisti.

(B)       per l’intera durata del Nuovo Patto Parasociale e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

(a)        a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiamo ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli Articoli da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal regolamento Consob n. 111971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Consob) ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli Articoli 106 e seguenti del TUF; e

(b)        a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto BFH, Bonifiche Ferraresi, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, che possano ricadere sotto la disciplina disposta dall’Articolo 122 del TUF;

(C)       ciascun Investitore si è inoltre impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, BFH o Bonifiche Ferraresi dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B) ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte a termini del Nuovo Patto Parasociale.

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1. Patto di consultazione e organi del patto

(A)       Almeno 7 Giorni Lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si sono impegnati a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

(B)       Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione di cui alla precedente lettera (A), gli Investitori, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento, nomineranno un segretario (il Segretario).

(C)       Il Segretario avrà il mandato irrevocabile (il Mandato) – in quanto conferito congiuntamente dai Soci Attuali ex Articolo 1726, comma 2, Cod. Civ. – affinché lo stesso abbia a:

(a)        convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(b)        svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi del Nuovo Patto Parasociale.

(D)       Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata del Nuovo Patto Parasociale (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione degli Investitori da assumersi a maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento. In caso di dimissioni del Segretario, la sua sostituzione dovrà essere decisa dagli Investitori nel contesto di apposita riunione di consultazione con il voto favorevole della predetta maggioranza.

(E)       Ai fini della consultazione e nel contesto del Mandato, il Segretario provvederà a convocare gli Investitori affinché gli stessi, ciascuno a mezzo di un proprio rappresentante munito degli occorrenti poteri e/o autorizzazioni, possano riunirsi nel luogo ed ora comunicati dal Segretario purché in Italia eventualmente anche a mezzo di collegamento telefonico e/o audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, allo scopo di discutere, ove possibile, un orientamento comune degli Investitori in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi. Ciascuna riunione si svolgerà senza l’osservanza di particolari formalità. Dello svolgimento delle riunioni di consultazione e dell’orientamento di voto espresso da ciascun Investitore sarà predisposta una sintetica minuta in forma scritta da parte del Segretario che sarà sottoposta agli Investitori per la relativa approvazione o eventuale integrazione.

(F)       Ciascun Investitore si è impegnato irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui alle precedenti lettere (A) ed (E) restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

(A)       Le Parti hanno concordato che per tutta la durata del Nuovo Patto Parasociale (come eventualmente prorogata) Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 membri, nominati come segue, sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. BFH (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Nuovo Patto Parasociale) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 candidati da cui saranno tratti 10 membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da BFH saranno ricompresi:

(a)        il Dottor Federico Vecchioni;
(b)        3 membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;
(c)        1 membro, designato da PER;
(d)        1 membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;
(e)        1 membro, designato da Sergio Dompé;
(f)        1 membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;
(g)       1 membro designato da Inalca previa consultazione  non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;
(h)        1 membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo del Nuovo Patto Parasociale nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la Designazione Alternata); e
(i)         1 membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (per ciò intendendosi un numero di Nuovi Investitori che siano titolari di Partecipazioni Sociali Sindacate rappresentative della metà più uno delle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute a quella data, in aggregato, da tutti i Nuovi Investitori). Tale diritto potrà essere esercitato mediante l’invio a tutti i Soci Attuali, entro e non oltre il 15° giorno precedente la data ultima per la presentazione della lista, di una comunicazione sottoscritta  dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (calcolata come sopra) che contenga l’indicazione del nominativo del membro designato, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili (ivi inclusi, se del caso, quelli di indipendenza e/o di appartenenza al genere meno rappresentato nel consiglio di amministrazione). In caso di mancata tempestiva ricezione di una comunicazione in linea con quanto precede, la designazione spetterà congiuntamente a PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé ovvero, in caso di disaccordo, verrà effettuata mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

(B)       La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 amministratore.

(C)       Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

(D)       Qualora, in vigenza del Nuovo Patto Parasociale, un amministratore di Bonifiche Ferraresi cessasse dalla propria carica, il sostituto - per quanto possibile - sarà designato dello stesso Socio Attuale (ovvero dall’insieme degli stessi Soci Attuali) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(E)       Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non indichi/ino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Soci Attuali da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora BFH o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

(A)       Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(a)        in caso di presentazione di più liste:

(i)         la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 sindaco supplente;
(ii)        la lista di maggioranza sarà presentata da BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Nuovo Patto Parasociale) e in tale lista saranno ricompresi 1 membro effettivo su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (y) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 membro effettivo e 1 membro supplente su designazione di Cariplo;

(b)        in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in corso di vigenza del Nuovo Patto Parasociale), tale lista ricomprenderà (i) 1 membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (ii) 1 membro effettivo ed 1 membro supplente su designazione di Cariplo e (iii) 1 membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e Federspiel.

(B)       In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione del Socio Attuale (o dell’insieme dei Soci Attuali) che aveva designato il sindaco cessato.

(C)       Qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Soci Attuali da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o BFH non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

(A)       Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori hanno concordato che, dalla data di entrata in vigore del Nuovo Patto Parasociale e fino alla scadenza del 6° mese successivo alla Data di Scioglimento ovvero, solo se antecedente, sino alla scadenza del Nuovo Patto Parasociale (la Scadenza Convenzionale), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in Bonifiche Ferraresi (il Lock-Up).

(B)       E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Nuovo Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Nuovo Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente). Il Diritto di Prelazione di cui infra non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

(C)       L’esercizio delle prerogative conferite agli Investitori ai sensi di quanto indicato ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono è funzione dell’entità delle rispettive Partecipazioni Sociali Sindacate. Pertanto, laddove un Investitore riduca (per qualsiasi ragione, in conseguenza di uno o più eventi o transazioni) la propria Partecipazione Sociale Sindacata (computata tenendo conto anche delle Azioni Trasferite ai sensi del precedente Articolo 6.2) di una percentuale pari o superiore al 20% rispetto all’entità della Partecipazione Sociale Sindacata indirettamente (attraverso BFH) detenuta da tale Investitore in Bonifiche Ferraresi alla data in cui sarà eseguito l’Aumento di Capitale (i) l’Investitore interessato dovrà darne prontamente comunicazione per iscritto a tutti gli altri Investitori e (ii) tutti gli Investitori dovranno rinegoziare in buona fede le previsioni descritte ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono, al fine di riallocare tra loro i relativi diritti coerentemente con le mutate dimensioni delle Partecipazioni Sociali Sindacate da loro detenute. La medesima procedura dovrà quindi applicarsi nuovamente ogni qual volta – dopo ciascuna rinegoziazione del Nuovo Patto Parasociale – intervengano ulteriori riduzioni di Partecipazioni Sociali Sindacate che eccedano la soglia del 20% sopra indicata.

(D)       Fino alla Scadenza Convenzionale, fermo restando in ogni caso quanto previsto alla precedente lettera (B), qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il Diritto di Prelazione), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la Denuntiatio).

(E)       Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale di Bonifiche Ferraresi, alle stesse condizioni

(F)       Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la Partecipazione Inoptata). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori, la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale di Bonifiche Ferraresi.

(G)       Gli Investitori hanno concordato che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dal Nuovo Patto Parasociale, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione del Nuovo Patto Parasociale che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con il Nuovo Patto Parasociale medesimo.

5.3 Governance di BFH

Dalla data di Perfezionamento dell’Operazione e sino allo Scioglimento i medesimi principi di governance previsti nella Sezione I che precede troveranno applicazione e saranno realizzati per mezzo di BFH quale veicolo di Bonifiche Ferraresi.

5.3.1 Assemblea di BFH

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori da rappresentare almeno il 75% del capitale sociale di BFH.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di BFH

(A)       Sino alla Data di Scioglimento, il sig. Federico Vecchioni sarà amministratore delegato di BFH e BFH sarà amministrata da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione di BFH sarà composto da 7 membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

(a)        2 amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;
(b)        1 amministratore, su designazione di PER;
(c)        1 amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;
(d)        1 amministratore, su designazione  congiunta  di  Autosped  ed Aurelia;
(e)        1 amministratore, su designazione di Sergio Dompé;
(f)        1 amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

(B)       Qualora un amministratore di BFH cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Socio Attuale (o insieme di Soci Attuali) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di BFH per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e i Soci Attuali faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(C)       Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di BFH con le maggioranze di legge e di statuto.

(D)       Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH saranno adottate con le maggioranze di legge; in deroga di quanto precede, le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti saranno di esclusiva competenza consiliare e saranno e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di BFH

(A)       Sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di BFH sarà composto da 3  membri effettivi e 2 supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(a)        1 membro effettivo con la carica di Presidente e 1 membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca; 1  membro effettivo e 1 membro supplente, su designazione di Cariplo;
(b)        1 membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

(B)       In caso di subentro di 1 membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui alla  precedente lettera (A).

(C)       Qualora per qualsiasi ragione uno o più Soci Attuali non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH e Scioglimento di BFH

(A)       Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori concordano che sino alla Data di Scioglimento non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in BFH (il Lock-Up su BFH).

(B)       E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su BFH, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Nuovo Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Nuovo Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a BFH, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi.

(C)       Gli Investitori concordano che lo Scioglimento avverrà, entro la Data di Scioglimento.

(D)       Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 6 mesi antecedenti la Data di Scioglimento al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile.

(E)       Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni del Nuovo Patto Parasociale che riguardano BFH cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione del Nuovo Patto Parasociale; al contrario, quelle previsioni del Nuovo Patto Parasociale che riguardano Bonifiche Ferraresi rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine (come infra definito ed eventualmente prorogata), essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate.

(F)       Sino allo Scioglimento, BFH non eserciterà direzione e coordinamento ai sensi dell’Articolo 2497 del Cod. Civ. nei confronti di Bonifiche Ferraresi, né si doterà di una struttura organizzativa in grado di svolgere tale attività.

6. Durata del Nuovo Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

(A)       Le disposizioni del Nuovo Patto Parasociale descritte ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 entreranno in vigore in coincidenza con (e subordinatamente alla circostanza che intervenga tempestivamente) il verificarsi della Condizione Sospensiva. Il Nuovo Patto Parasociale avrà una durata di 3 anni comunque decorrenti dalla Data di Sottoscrizione (il Termine). Resta inteso che alla data di entrata in vigore delle disposizioni del Nuovo Patto Parasociale le corrispondenti disposizioni del patto parasociale esistente cesseranno automaticamente di essere efficaci.

(B)       Le Parti si sono impegnate entro il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui si verificherà la Condizione Sospensiva a mettere a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto previsto dall’applicabile normativa le informazioni relative alle effettive partecipazioni che saranno a tale data detenute dagli Investitori nel capitale sociale di BFH, anche al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui all’Articolo 122 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

(C)       Nei 90 giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Nuovo Patto Parasociale per un periodo di ulteriori 3 anni. Ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre agli altri Investitori, mediante invio di una proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo del Nuovo Patto Parasociale, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

(D)       Nel caso in cui la procedura relativa allo Scioglimento sia completata prima della scadenza del Termine, il Nuovo Patto Parasociale resterà in vigore tra gli Investitori (mutatis mutandis e, dunque, con riferimento specifico alle previsioni di cui alla Sezione I del Nuovo Patto Parasociale), subordinatamente alla circostanza che lo Scioglimento e la conseguente assegnazione di Azioni agli Investitori possano essere realizzati con modalità tali da non costituire presupposto per l’insorgenza in capo ad alcuno degli Investitori, né individualmente né congiuntamente, di obblighi ai sensi di quanto prevedono gli Articoli 106 e/o 109 del TUF. 

7. Soggetto che esercita il controllo

Nessun soggetto esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 del Cod. Civ..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

Il Nuovo Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara il 3 agosto 2015.

L’avviso predisposto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob è stato pubblicato in data 31 luglio 2015 sul quotidiano “Il Sole24Ore”.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130 Regolamento Consob, sul sito internet della Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

15 ottobre 2015

[BAJ.2.15.2]


BONIFICHE FERRARESI SPA

1. Premessa

  1. In data 9 giugno 2014 (la “Data di Sottoscrizione”), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (di seguito anche “Cariplo”), Aurelia S.r.l. (di seguito anche “Aurelia”), Autosped G S.p.A. (di seguito anche “Autosped”), PER S.p.A. (di seguito anche “PER”), Sergio Dompé S.r.l. (di seguito anche “Sergio Dompé”), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (di seguito anche “Carilucca”), Agritrans S.r.l. (di seguito anche “Agritrans”), Inalca S.p.A. (di seguito anche “Inalca”), Ornella Maria Randi Federspiel (“Signora Federspiel”; ciascuno dei soggetti sopra elencati l’“Investitore” e, congiuntamente, gli “Investitori”) e B.F. Holding S.p.A. (“B.F. Holding” e, congiuntamente agli Investitori, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”) hanno concluso un accordo denominato “Accordo di Investimento e Patto Parasociale” (l’“Accordo”), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 del TUF volto a disciplinare (i) un’operazione finalizzata all’acquisto da parte degli Investitori di una partecipazione di maggioranza in Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (“Bonifiche Ferraresi”, la “Società” o anche l’“Emittente”) per il tramite del veicolo societario B.F. Holding (ii) i loro reciproci rapporti quali futuri azionisti di Bonifiche Ferraresi, stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (iii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di B.F. Holding – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.
  2. In data 11 giugno 2014, B.F. Holding e Banca d’Italia, azionista di maggioranza della Società, hanno sottoscritto ed eseguito in pari data (la “Data di Perfezionamento dell’Acquisizione”) un contratto di compravendita (lo “SPA”) per l’acquisto di n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 60,375% del capitale sociale (la “Partecipazione”), al prezzo di Euro 30,50 per ciascuna azione (l’“Acquisizione”); nel contesto dello SPA, Banca d’Italia si è impegnata a fare in modo che (x) alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione tutti gli Amministratori di propria designazione di dimettano con effetto dalla data di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, e (ii) nel rispetto delle previsioni statutarie nonché di ogni norma di legge o regolamento applicabile, si tenga nei più brevi tempi tecnici possibili un riunione del Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi che convochi una riunione dell’assemblea degli azionisti della Società da tenersi successivamente al completamento dell’Offerta Obbligatoria (come infra definita) per deliberare l’innalzamento da n. 7 a n. 11 dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei nuovi consiglieri (l’“Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione”).
  3. L’efficacia delle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo è stata sospensivamente condizionata all’esecuzione dello SPA e al perfezionamento dell’Acquisizione della Partecipazione da parte di B.F. Holding entro e non oltre la Data di Perfezionamento dell’Acquisizione (la “Condizione Sospensiva”); detta Condizione Sospensiva, come indicato nella premessa (b), si è avverata in data 11 giugno 2014.
  4. A seguito e per effetto dell’Acquisizione, B.F. Holding promuoverà e gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno in modo che B.F. Holding promuova, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, un’offerta obbligatoria avente ad oggetto la totalità delle restanti azioni di Bonifiche Ferraresi in circolazione (l’“Offerta Obbligatoria”), offrendo quale corrispettivo per azione ai restanti azionisti di minoranza della Società il medesimo corrispettivo in contanti offerto a Banca d’Italia per l’Acquisizione della Partecipazione; è intenzione dell’offerente rispristinare, ove necessario, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Società.
  5. Ai sensi dell’Accordo, le Parti intendono avvalersi di B.F. Holding per un periodo di tempo limitato ed esclusivamente quale veicolo per perfezionare tutti gli adempimenti necessari al completamento dell’Acquisizione e alla promozione dell’Offerta Obbligatoria. In particolare gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di B.F. Holding in un arco temporale non eccedente 18 mesi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione (la “Data di Scioglimento”) mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in B.F. Holding, quali (i) la fusione di B.F. Holding in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di B.F. Holding, (iii) la liquidazione di B.F. Holding mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo “Scioglimento”).
  6. Si rappresenta che, a seguito dell’Offerta Obbligatoria, promossa ai sensi degli articoli 102, 106 comma 1 e 109 del TUF e delle applicabili disposizioni contenute nel Regolamento Consob, su massime n. 2.228.900 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi corrispondenti a circa il 39,62% del capitale sociale dell’Emittente, alla chiusura del periodo di adesione, in data 1° agosto 2014, risultano essere state portate in adesione all’Offerta Obbligatoria n. 998.357 azioni, pari al 17,74% del capitale sociale dell’Emittente; pertanto alla data dell’8 agosto 2014 (la “Data di Pagamento del Corrispettivo”) la percentuale di azioni detenute da B.F. Holding è variata dal 60,375% al 78,124% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi.
  7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2, del Regolamento Consob, si rappresenta che alla chiusura del periodo di riapertura dei termini di adesione dell’Offerta Obbligatoria, in data 18 agosto 2014, risultano essere state portate in adesione all’Offerta Obbligatoria ulteriori n. 62.760 azioni, pari al  1,116% del capitale sociale dell’Emittente (con data di pagamento del corrispettivo il 25 agosto 2014); con variazione della percentuale di azioni detenute da B.F. Holding dal 78,124% al  79,239% del capitale sociale di Bonifiche Ferraresi (partecipazione così detenuta alla data del 31 dicembre 2014).

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo, riprodotte in sintesi al punto 5. che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, comma 1 e comma 5, lett. a), b), e d), TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di B.F. Holding e n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al  79,239% del capitale sociale dell’Emittente, come di seguito precisato.

B.F. Holding

Alla Data di Sottoscrizione B.F. Holding è una società per azioni denominata “B.F. Holding S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962, capitale sociale interamente versato di Euro 135.000,00 suddiviso in n. 135.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale sociale di B.F. Holding risultava essere così detenuto: Cariplo 37,0370%, Aurelia 11,1111%, Autosped 3,7037%, PER 14,8148%, Sergio Dompé 14,8148%, Carilucca 7,4074%, Agritrans 3,7037%, Inalca 3,7037%, Signora Federspiel 3,7037%.

In forza delle delibere assunte in data 9 giugno 2014 gli Investitori, hanno eseguito in favore di B.F. Holding apporti di capitale per complessivi Euro 139.865.000,00 inclusivi di sovrapprezzo (la “Capitalizzazione”), mediante la sottoscrizione di due aumenti di capitale sociale di B.F. Holding come segue: (i) il primo, pari ad Euro 5.000,00 da imputarsi interamente a capitale sociale nominale, è stato sottoscritto esclusivamente da Sergio Dompé, previa rinuncia al diritto di opzione spettante agli altri Investitori; e (ii) il secondo, pari ad Euro 139.860.000,00 - di cui Euro 55.860.000,00 a titolo di nominale ed Euro 84.000.000,00 a titolo di sovrapprezzo - è stato sottoscritto proporzionalmente dagli Investitori.

A seguito dell’intervenuta Capitalizzazione, alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione il capitale sociale di B.F. Holding è pari ad Euro 56.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 56.000.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, e risulta essere così detenuto:

Investitore

N. azioni detenute

% detenuta sul capitale sociale

Cariplo

20.000.000

35,7143%

Aurelia

6.000.000

10,7143%

Autosped

2.000.000

3,5714%

PER

8.000.000

14,2857%

Sergio Dompé

10.000.000

17,8571%

Carilucca

4.000.000

7,1429%

Agritrans

2.000.000

3,5714%

Inalca

2.000.000

3,5714%

Signora Federspiel

2.000.000

3,5714%

Totale

56.000.000

100,00%



Nessuno degli Investitori esercita il controllo su B.F. Holding ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola” con sede legale in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/b, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00050540384, con capitale sociale di Euro 5.793.750,00 interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 5.625.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione e per effetto della stessa, B.F. Holding è divenuta titolare di n. 3.396.100 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 60,375% del capitale sociale. Alle pattuizioni parasociali di cui all’Accordo saranno vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da B.F. Holding a seguito degli acquisti effettuati nell’ambito dell’Offerta Obbligatoria (per la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” si rinvia al successivo punto 4).

Alla Data di Pagamento del Corrispettivo, B.F. Holding è divenuta titolare di n. 4.394.457 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 78,124% del capitale sociale dell’Emittente.

Alla data del 31 dicembre 2014, B.F. Holding è titolare di n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale dell’Emittente.

4. Soggetti aderenti all’Accordo e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo vincolano B.F. Holding, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca e la Signora Federspiel.

B.F. Holding: per le informazioni su B.F. Holding, ivi incluse le partecipazioni detenute nell’Emittente, si rinvia al precedente punto 3.
Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano.
Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona, Corso Romita n. 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 01126060068, capitale sociale interamente versato di Euro 20.000.000,00; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia, Viale Europa n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria: 00153880067, capitale sociale interamente versato di Euro 12.000.000,00 suddiviso in n. 12.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.
PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 10415190015, capitale sociale di Euro 120.000,00, suddiviso in n. 120.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.
Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08435560969, capitale sociale interamente versato di Euro 4.757.682,00; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.
Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Lucca – UTG al n. 3, con codice fiscale 00203680467.
Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 01987570049, capitale sociale interamente versato di Euro 12.000,00; la società è partecipata da Loredana Mondino (33,33%), Giovanni Mondino (33,33%), Gabriella Cussino (11.11%), Aurelia Mondino (7,41%), Annalisa Mondino (7,41%), Alessandra Mondino (7,41%); nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro, Via Spillamberto n. 30/C, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena: 01825020363, capitale sociale interamente versato di Euro 150.000.000,00 suddiviso in n. 150.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; la società è partecipata al 100% da Cremonini S.p.A., la quale è a sua volta controllata dal Cav. Luigi Cremonini ai sensi dell’art. 93 del TUF.
Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.
Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in B.F. Holding si rinvia al precedente punto 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono dirette a disciplinare:

-      con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo punto 5.1 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo punto 5.2;

-      con efficacia dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di B.F. Holding, come meglio precisato al successivo punto 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in B.F. Holding, come meglio precisato al successivo punto 5.4.

Ai fini del presente estratto:

-      per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’art. 2346 c.c.) della Società aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto della Società e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

-      per Controllo: si intende quando riferito a Bonifiche Ferraresi il significato di cui all’art. 93 del TUF e quando riferito a B.F. Holding il significato di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.; i termini correlati “controllante”, “controllata” e “sotto il comune controllo” saranno interpretati coerentemente;

-      per “Materie Assembleari Rilevanti BF”: si intende, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della Società:

  • modifica dell’oggetto sociale;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
  • emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c.;
  • approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
  • modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
  • operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
  • operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di B.F. Holding e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;
  • trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione;
  • operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-      per “Materie Assembleari Rilevanti Holding”: si intende, con riferimento a B.F. Holding, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

  • modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società;
  • modifica dell’oggetto sociale;
  • trasferimento della sede sociale all’estero;
  • aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
  • emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346, comma 6, c.c.;
  • approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
  • modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
  • operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
  • operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di B.F. Holding;
  • operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;
  • operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-      per “Materie Consiliari Rilevanti BF”: si intende, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della Società:

  • approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
  • investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;
  • acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
  • costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
  • assunzione di indebitamento (diverso dal finanziamento da utilizzarsi per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all’Offerta Obbligatoria), concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), qualora non previste nel business plan;
  • emissione di strumenti finanziari;
  • proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
  • attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
  • decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
  • assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
  • assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;

-      per “Materie Consiliari Rilevanti Holding”: si intende, con riferimento a B.F. Holding, una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di B.F. Holding medesima:

  • conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di B.F. Holding nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;
  • nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;
  • nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;
  • approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
  • investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;
  • acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
  • costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
  • assunzione di indebitamento (diverso dal finanziamento da utilizzarsi per far fronte alle esigenze finanziarie connesse all’Offerta Obbligatoria), concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), qualora non previste nel business plan;
  • emissione di strumenti finanziari;
  • operazioni con parti correlate;
  • proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
  • attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
  • decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
  • assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
  • assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti nel business plan;

-      per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le partecipazioni e/o a seconda del caso le Azioni detenute da ciascuno degli Investitori in B.F. Holding e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – nella Società di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata dell’Accordo, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” include tutte le Azioni di Bonifiche Ferraresi e/o a seconda del caso le partecipazioni di B.F. Holding pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

-      per Trasferimento: si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente punto 5, si segnala che, ai sensi dell’Accordo:

(A) ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

  1. che – fatta eccezione per quanto previsto dai documenti finanziari perfezionati ai fini dell’Offerta Obbligatoria e per tutta la durata dell’Accordo – non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;
  2. qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in B.F. Holding, che dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da B.F. Holding (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli dell’Accordo e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a Consob e al mercato) in relazione a tale acquisti;

(B) per l’intera durata dell’Accordo e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

  1. a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiano ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli artt. da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal Regolamento Consob ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli artt. 106 e seguenti del TUF; e
  2. a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto B.F. Holding, la Società, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, indipendentemente dalla circostanza che questi possano o meno ricadere sotto la disciplina disposta dell’art. 122 del TUF;

(C) ciascun Investitore si è impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, B.F. Holding o la Società dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui sopra ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte ai termini dell’Accordo. 

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1. Patto di consultazione e organi del patto

Almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti della Società, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si impegnano a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, al fine di discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi nella Società, nomineranno un segretario (il “Segretario”).

Il Segretario avrà il mandato irrevocabile – in quanto conferito congiuntamente dagli Investitori ex art. 1726, comma 2, c.c. – affinché lo stesso abbia a:

(i)    convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(ii)   svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi dell’Accordo.

Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata dell’Accordo (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione della maggioranza degli Investitori.

Ciascuno degli Investitori s’impegna irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti BF in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui sopra, restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante BF.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

Le Parti concordano che - a far data dall’Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione e per tutta la durata dell’Accordo (come eventualmente prorogata) - Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. B.F. Holding (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 (undici) candidati da cui saranno tratti 10 (dieci) membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 (undici) membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da B.F. Holding saranno ricompresi:

  1. il Dottor Federico Vecchioni;
  2. 3 (tre) membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;
  3. 1 (uno) membro, designato da PER;
  4. 1 (uno) membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;
  5. 1 (uno) membro, designato da Sergio Dompé;
  6. 1 (uno) membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;
  7. 1 (uno) membro designato da Inalca previa consultazione non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;
  8. 1 (uno) membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo dell’Accordo nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la “Designazione Alternata”); e
  9. 1 (uno) membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente da PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé; in caso di disaccordo verrà designato il soggetto scelto mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 (uno) amministratore.

Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 (due) membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia equilibrio tra i generi.

Qualora, in vigenza dell’Accordo, un amministratore della Società cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione della stessa Parte che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in B.F. Holding ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora B.F. Holding o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

Le Parti hanno concordato che, successivamente al completamento dell’Offerta Obbligatoria e nei tempi tecnici a tali fini necessari, la Società modifichi lo Statuto in modo che l’approvazione delle Materie Consiliari Rilevanti BF sia sottoposta al voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno 8 (otto) consiglieri, fermo restando che non saranno apportate allo Statuto medesimo modifiche da cui possa derivare il dritto di recesso degli azionisti.

Le Parti concordano altresì che il Dottor Federico Vecchioni rivestirà la carica di amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi e di direttore generale della Società e si impegnano a fare in modo che, successivamente all’Assemblea di nomina del Nuovo Consiglio di Amministrazione e, comunque, nel corso della prima riunione utile, il consiglio di amministrazione della Società nomini il Dottor Federico Vecchioni quale amministratore delegato e direttore generale.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(i) in caso di presentazione di più liste:

  • la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 (uno) sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 (uno) sindaco supplente;
  • la lista di maggioranza sarà presentata da B.F. Holding (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo) e in tale lista saranno ricompresi 1 (uno) membro effettivo su designazione di (a) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (b) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) membro supplente su designazione di Cariplo;

(ii) in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di B.F. Holding (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga dell’Accordo), tale lista ricomprenderà (a) 1 (uno) membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 (uno) membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (b) 1 (uno) membro effettivo ed 1 (uno) membro supplente su designazione di Cariplo e (c) un (uno) membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e la Signora Federspiel.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno sì che il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione della Parte che aveva designato il sindaco cessato.

Qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in B.F. Holding ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o B.F. Holding non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

Fermo restando quanto infra previsto, gli Investitori concordano che, dalla Data di Scioglimento e sino alla scadenza del 24° mese successivo alla data di avveramento della Condizione Sospensiva (la “Scadenza del Lock-Up”), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi (il “Lock-Up”).

In parziale deroga di quanto previsto al precedente paragrafo, resta sin d’ora convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi (X) da un Investitore (l’“Investitore Trasferente”) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca all’ Accordo (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dall’Accordo in capo all’Investitore Trasferente); e (Y) conseguenti all’escussione del diritto di pegno che sarà costituito, nell’ambito dell’operazione di finanziamento per far fronte alle esigenze connesse all’Offerta Obbligatoria, su Azioni di Bonifiche Ferraresi (detto pegno manterrà il diritto di voto in capo a B.F. Holding).

Alla Scadenza del Lock-Up e per i successivi 12 mesi ed in ogni caso fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il “Diritto di Prelazione”), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la “Denuntiatio”).

Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale della Società, alle stesse condizioni.

Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la “Partecipazione Inoptata”). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale della Società.

Gli Investitori concordano che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dall’Accordo, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione dell’Accordo che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con l’Accordo medesimo.

Il Diritto di Prelazione non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

5.3 Governance di B.F. Holding

Dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino allo Scioglimento i medesimi principi di governance illustrati nel precedente punto 5.2 che precede troveranno applicazione e saranno realizzati per mezzo di B.F. Holding quale veicolo societario costituito ai fini del perfezionamento dell’Acquisizione.

5.3.1 Assemblea di B.F. Holding

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti Holding dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori tali da rappresentare almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale di B.F. Holding.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di B.F. Holding

Dalla data di sua costituzione e sino alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione, B.F. Holding sarà amministrata da un amministratore unico dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nella persona del Dottor Federico Vecchioni.
Gli Investitori si impegnano a nominare, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione, un consiglio di amministrazione in sostituzione dell’amministratore unico e concordano che sino alla Data di Scioglimento B.F. Holding sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

  1. 2 (due) amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;
  2. 1 (uno) amministratore, su designazione di PER;
  3. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;
  4. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta di Autosped ed Aurelia;
  5. 1 (uno) amministratore, su designazione di Sergio Dompé;
  6. 1 (uno) amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

Qualora un amministratore di B.F. Holding cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Investitore che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di B.F. Holding per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di B.F. Holding con le maggioranze di legge e di statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di B.F. Holding aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti Holding saranno di esclusiva competenza consiliare e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 (cinque) consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di B.F. Holding

Dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di B.F. Holding sarà composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(i)   1 (uno) membro effettivo con la carica di Presidente e 1 (uno) membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca;

(ii)  1 (uno) membro effettivo e 1 (uno) membro supplente, su designazione di Cariplo;

(iii)  1 (uno) membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

In caso di subentro di 1 (uno) membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui sopra.

Qualora per qualsiasi ragione uno o più Investitori non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in B.F. Holding e Scioglimento di B.F. Holding

Gli Investitori concordano che, sino alla Data di Scioglimento, non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in B.F. Holding (il “Lock-Up su B.F. Holding”), fermo restando quanto infra previsto.

Sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su B.F. Holding, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in B.F. Holding: (X) da un Investitore (l’“Investitore Trasferente”) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca all’Accordo (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento Parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dall’Accordo in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a B.F. Holding, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi; e (Y) conseguenti all’escussione del diritto di pegno costituito ai sensi dell’atto di pegno su Azioni B.F. Holding.

Gli Investitori concordano che lo Scioglimento di B.F. Holding avverrà, entro la Data di Scioglimento, mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di Azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in B.F. Holding, quali (i) la fusione di B.F. Holding in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di B.F. Holding, (iii) la liquidazione di B.F. Holding mediante attribuzione agli Investitori delle Azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori.

Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 10 (dieci) mesi dalla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento senza aggravio per gli Investitori, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile. 

6. Durata dell’Accordo e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

L’Accordo entra in vigore alla data di avveramento della Condizione Sospensiva e sarà efficace per un periodo di 3 (tre) anni da tale data (il “Termine”).

Si precisa che, come illustrato al precedente punto 5.2, il Lock-Up previsto per le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi sarà in vigore dalla Data di Scioglimento e sino alla scadenza del 24° mese successivo alla data di avveramento della Condizione Sospensiva.

Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni dell’Accordo che riguardano B.F. Holding cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione dell’Accordo. Al contrario, quelle previsioni dell’Accordo che riguardano l’Emittente rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate.

Nei 90 (novanta) giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo dell’Accordo per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. Nel contesto delle discussioni che precedono, ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre alle altre Parti, mediante l’invio agli altri Investitori della proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo dell’Accordo, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

7. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Nessun soggetto esercita il controllo su B.F. Holding ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Alla Data di Perfezionamento dell’Acquisizione B.F. Holding detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

L’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 13 giugno 2014. Gli estremi del deposito sono N. PRA/173032/2014.

L’estratto aggiornato alla data dell’8 agosto 2014 è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in data 8 agosto 2014, protocollo N. PRA/258643/2014.

L’avviso predisposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 131, comma 2 del Regolamento Consob è stato depositato, da ultimo, presso il Registro delle Imprese di Roma in data 5 gennaio 2015, protocollo N. PRA/493/2015.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell’Accordo sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

5 gennaio 2015

[BAJ.1.15.1]


BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA

1. Premessa

In data 29 luglio 2015 (la Data di Sottoscrizione), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo), Aurelia S.r.l. (Aurelia), Autosped G S.p.A. (Autosped), PER S.p.A. (PER), Sergio Dompé S.r.l. (Sergio Dompé), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Carilucca), Agritrans S.r.l. (Agritrans), Inalca S.p.A. (Inalca), Ornella Maria Randi Federspiel (Signora Federspiel e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati i Vecchi Soci BFH), Banca Popolare di Cortona S.c.p.a. (Banca di Cortona), Bios Line S.p.A. (Bios), Consorzi Agrari d’Italia Società Consortile per Azioni (Consorzi d’Italia), Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa (Consorzio dell’Emilia), Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società Cooperativa (oggi, Consorzio Agrario del Tirreno S.c., Consorzio del Tirreno), Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa (Consorzio del Nordest), Farchioni Olii S.p.A. (Farchioni), Ocrim S.p.A. (Ocrim) e Società Italiana Sementi S.p.A. (SIS e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati, i Nuovi Investitori e, congiuntamente ai Vecchi Soci BFH, gli Investitori) e B.F. Holding S.p.A. (BFH e, congiuntamente agli Investitori, le Parti) hanno perfezionato un accordo parasociale (il Patto Parasociale), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex Articolo 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (il TUF) volto a disciplinare (i) i rapporti degli Investitori quali azionisti indiretti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi o la Società), stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (ii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di BFH – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.

In data 18 dicembre 2015 si è conclusa l’offerta in Borsa, ai sensi dell’Articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, dei diritti di opzione non esercitati relativi alle nuove azioni di Bonifiche Ferraresi emesse a servizio dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi, approvato dall’Assemblea straordinaria della Società il giorno 16 settembre 2015 (l’Aumento di Capitale). Pertanto, in pari data, si è concluso l’Aumento di Capitale di Bonifiche Ferraresi, la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 23 dicembre 2015, e, per l’effetto, il Patto Parasociale è diventato pienamente efficace, sostituendo le precedenti pattuizioni parasociali (la Data di Efficacia).

Ai sensi del Patto Parasociale, gli Investitori intendono avvalersi di BFH per un periodo di tempo limitato ed in particolare, gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di BFH entro il 30 giugno 2016 (la Data di Scioglimento) mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in BFH, quali (i) la fusione di BFH in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di BFH, (iii) la liquidazione di BFH mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo Scioglimento). Allo stato, gli Investitori non hanno ancora assunto alcuna determinazione in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo Scioglimento.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b) del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di BFH e n. 6.169.780 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 78,346% del capitale sociale della Società, come di seguito precisato.

BFH

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale di BFH (una società per azioni denominata "B.F. Holding S.p.A.", con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962) era pari a Euro 56.000.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 56.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ed era interamente ripartito tra i Vecchi Soci BFH.

In forza delle delibere assunte dall’assemblea straordinaria di BFH in data 29 luglio 2015, i Vecchi Soci BFH (ad eccezione della Signora Federspiel) ed i Nuovi Investitori hanno eseguito apporti di capitale per complessivi Euro 25.352.677,50, mediante la sottoscrizione, rispettivamente, (a) di un aumento di capitale in opzione ai Vecchi Soci ai sensi dell’Articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (l’Aumento in Opzione), sottoscritto ad un prezzo per azione di Euro 2,50 (di cui Euro 1,00 come valore nominale ed Euro 1,50 come sovrapprezzo), e (b) di un aumento di capitale riservato ai Nuovi Investitori ai sensi dell’Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (l’Aumento Riservato) sottoscritto ad un prezzo per azione di Euro 3,00 (di cui Euro 1,00 come valore nominale ed Euro 2,00 come sovrapprezzo).

Pertanto, a seguito del perfezionamento dell’Aumento in Opzione (la cui attestazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 23 dicembre 2015) e dell’Aumento Riservato (la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano il 26 agosto 2015), il capitale sociale deliberato di BFH è pari ad Euro 65.141.071, detenuto dagli Investitori come segue.

Soci di BFH

Numero di azioni

% di Partecipazione al Capitale BFH

Cariplo

21.533.730

33,06

Sergio Dompé

10.766.865

16,53

PER

8.613.492

13,22

Aurelia

6.460.119

9,92

Autosped

2.153.373

3,31

Carilucca

4.306.746

6,61

Agritrans

2.153.373

3,31

Inalca

2.153.373

3,31

Signora Federspiel

2.000.000

3,07

Consorzi d'Italia

1.666.667

2,56

Consorzio del Nordest

166.667

0,26

Consorzio dell'Emilia

500.000

0,77

Consorzio Agrario del Tirreno

333.333

0,51

Farchioni

833.333

1,28

Banca di Cortona

500.000

0,77

Ocrim

500.000

0,77

Bios Line

333.333

0,51

SIS

166.667

0,26

Totale

65.141.071

100

Nessuno degli Investitori esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata "Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola" con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, 2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 00050540384, il cui capitale sociale – a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale della stessa avvenuto in data 18 dicembre 2015, la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 23 dicembre 2015 – è pari ad Euro 8.111.250, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 7.875.000 azioni del valore nominale di Euro 1,03 cadauna, tutte con identici diritti, ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH era titolare di n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale. Alla data odierna, ossia il 24 dicembre 2015, BFH risulta titolare di n. 6.169.780 di azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi, pari al 78,346% del capitale sociale, a seguito al perfezionamento dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi sopra menzionato nonché della compravendita di azioni avvenuta in data 22 dicembre 2015 tra BFH e il Dott. Federico Vecchioni, in esecuzione degli impegni assunti ai sensi dell’accordo di sottoscrizione e garanzia stipulato tra Bonifiche Ferraresi, BFH e il Dott. Federico Vecchioni in data 29 luglio 2015, tramite cui BFH ha trasferito al Dott. Federico Vecchioni la proprietà di n. 70.323 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi.

Alle pattuizioni parasociali di cui al Patto Parasociale sono vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da BFH.

4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano BFH, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca, la Signora Federspiel, Banca di Cortona, Bios, Consorzi d’Italia, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio del Nordest, Farchioni, Ocrim e SIS.

BFH: per le informazioni su BFH, ivi incluse le partecipazioni detenute nella Società, si rinvia al precedente paragrafo 3.

Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23.

Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona (AL), Corso Romita n. 10; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia (AL), Viale Europa n. 25; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.

PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.

Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.

Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3.

Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro (MO), Via Spillamberto n. 30/C; la società è controllata da Cremonini S.p.A..

Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.

Banca di Cortona: Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., con sede legale in Cortona (AR), Via Guelfa n. 4; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bios Line: Bios Line S.p.A., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale Finlandia n. 4; la società è controllata da Paolo Tramonti.

Consorzi d’Italia: Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., con sede legale in Roma, Via XXIV maggio n. 43; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio dell’Emilia: Consorzio Agrario dell’Emilia S.c., con sede legale in San Giorgio di Piano (BO), Via Cantese n. 5/3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Tirreno: Consorzio Agrario del Tirreno S.c., divenuto tale a seguito della fusione per incorporazione del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo S.c. nel Consorzio Agrario della Maremma Toscana S.c., che ha assunto la nuova denominazione sociale di Consorzio Agrario del Tirreno S.c. a far data dal 29 ottobre 2015, con sede legale in Grosseto, Via Roma n. 3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Nordest: Consorzio Agrario del Nordest S.c., con sede legale in Verona, Via Francia n. 2; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Farchioni: Farchioni Olii S.p.A., con sede legale in Giano dell’Umbria (PG), Via Bruno Buozzi n. 10; la società è controllata da Farchioni S.p.A..

Ocrim: Ocrim S.p.A., con sede legale in Cremona, Via Massarotti n. 76; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

SIS: Società Italiani Sementi S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Mirandola n.1; la società è controllata indirettamente, tramite Flaminia S.r.l., da Consorzio dell’Emilia.

Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in BFH si rinvia al precedente paragrafo 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono dirette a disciplinare:

- (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.1 e (ii) sino al sesto mese successivo alla Data di Scioglimento, i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo paragrafo 5.2;

- sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.4.

Ai fini del presente estratto:

- per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’Articolo 2346 Cod. Civ.) di Bonifiche Ferraresi aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto di Bonifiche Ferraresi, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto di Bonifiche Ferraresi e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

- per Controllo si intende: quando riferito a Bonifiche Ferraresi ha il significato di cui all’Articolo 93 del TUF e quando riferito a BFH ha il significato di cui all’Articolo 2359, comma 1, n. 1, Cod. Civ.; i termini correlati "controllante", "controllata" e "sotto il comune controllo" saranno interpretati coerentemente;

- per Materie Assembleari Rilevanti si intende: con riferimento a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

a) modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società; modifica dell’oggetto sociale;

b) trasferimento della sede sociale all’estero;

c) aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;

d) emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;

e) approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;

f) modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;

g) operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);

h) operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH;

i) operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;

j) operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della società:

a) modifica dell’oggetto sociale;

b) trasferimento della sede sociale all’estero;

c) aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;

d) emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;

e) approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;

f) modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;

g) operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);

h) operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;

i) trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione; operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

- per Materie Consiliari Rilevanti si intende: con riferimento a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di BFH medesima:

a) conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di BFH nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;

b) nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;

c) nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;

d) approvazione e/o modifica del budget e del business plan;

e) investimenti per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

f) acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;

g) costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;

h) assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;

i) emissione di strumenti finanziari;

j) operazioni con parti correlate;

k) proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;

l) attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;

m) decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;

n) assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;

o) assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della società:

a) approvazione e/o modifica del budget e del business plan;

b) investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

c) acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;

d) costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;

e) assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;

f) emissione di strumenti finanziari;

g) proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;

h) attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;

i) decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;

j) assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;

k) assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

- per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le azioni detenute da ciascuno degli Investitori in BFH e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – in Bonifiche Ferraresi, di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata del Patto Parasociale, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di "Partecipazioni Sociali Sindacate" include tutte le Azioni e/o a seconda del caso le partecipazioni di BFH pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

- per Trasferimento (e altre espressioni simili o equivalenti espressioni): si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente paragrafo 5, si segnala che, ai sensi del Patto Parasociale:

(A) ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

(a) che non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;

(b) qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in BFH, che dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da BFH (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli del Patto Parasociale e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a CONSOB e al mercato) in relazione a tali acquisti.

(B) per l’intera durata del Patto Parasociale e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

(a) a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiamo ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli Articoli da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal regolamento Consob n. 111971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Consob) ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli Articoli 106 e seguenti del TUF; e

(b) a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto BFH, Bonifiche Ferraresi, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, che possano ricadere sotto la disciplina disposta dall’Articolo 122 del TUF;

(C) ciascun Investitore si è inoltre impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, BFH o Bonifiche Ferraresi dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B) ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte a termini del Patto Parasociale.

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1. Patto di consultazione e organi del patto

(A) Almeno 7 Giorni Lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si sono impegnati a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

(B) Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione di cui alla precedente lettera (A), gli Investitori, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento, nomineranno un segretario (il Segretario).

(C) Il Segretario avrà il mandato irrevocabile (il Mandato) – in quanto conferito congiuntamente dai Vecchi Soci BFH ex Articolo 1726, comma 2, Cod. Civ. – affinché lo stesso abbia a:

(a) convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(b) svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi del Patto Parasociale.

(D) Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata del Patto Parasociale (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione degli Investitori da assumersi a maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento. In caso di dimissioni del Segretario, la sua sostituzione dovrà essere decisa dagli Investitori nel contesto di apposita riunione di consultazione con il voto favorevole della predetta maggioranza.

(E) Ai fini della consultazione e nel contesto del Mandato, il Segretario provvederà a convocare gli Investitori affinché gli stessi, ciascuno a mezzo di un proprio rappresentante munito degli occorrenti poteri e/o autorizzazioni, possano riunirsi nel luogo ed ora comunicati dal Segretario purché in Italia eventualmente anche a mezzo di collegamento telefonico e/o audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, allo scopo di discutere, ove possibile, un orientamento comune degli Investitori in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi. Ciascuna riunione si svolgerà senza l’osservanza di particolari formalità. Dello svolgimento delle riunioni di consultazione e dell’orientamento di voto espresso da ciascun Investitore sarà predisposta una sintetica minuta in forma scritta da parte del Segretario che sarà sottoposta agli Investitori per la relativa approvazione o eventuale integrazione.

(F) Ciascun Investitore si è impegnato irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui alle precedenti lettere (A) ed (E) restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

(A) Le Parti hanno concordato che per tutta la durata del Patto Parasociale (come eventualmente prorogata) Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 membri, nominati come segue, sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. BFH (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Patto Parasociale) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 candidati da cui saranno tratti 10 membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da BFH saranno ricompresi:

(a) il Dottor Federico Vecchioni;

(b) 3 membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;

(c) 1 membro, designato da PER;

(d) 1 membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;

(e) 1 membro, designato da Sergio Dompé;

(f) 1 membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;

(g) 1 membro designato da Inalca previa consultazione non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;

(h) 1 membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo del Patto Parasociale nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la Designazione Alternata); e

(i) 1 membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (per ciò intendendosi un numero di Nuovi Investitori che siano titolari di Partecipazioni Sociali Sindacate rappresentative della metà più uno delle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute a quella data, in aggregato, da tutti i Nuovi Investitori). Tale diritto potrà essere esercitato mediante l’invio a tutti i Vecchi Soci BFH, entro e non oltre il 15° giorno precedente la data ultima per la presentazione della lista, di una comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (calcolata come sopra) che contenga l’indicazione del nominativo del membro designato, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili (ivi inclusi, se del caso, quelli di indipendenza e/o di appartenenza al genere meno rappresentato nel consiglio di amministrazione). In caso di mancata tempestiva ricezione di una comunicazione in linea con quanto precede, la designazione spetterà congiuntamente a PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé ovvero, in caso di disaccordo, verrà effettuata mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

(B) La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 amministratore.

(C) Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

(D) Qualora, in vigenza del Patto Parasociale, un amministratore di Bonifiche Ferraresi cessasse dalla propria carica, il sostituto - per quanto possibile - sarà designato dello stesso Vecchio Socio BFH (ovvero dall’insieme degli stessi Vecchi Soci BFH) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(E) Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/ino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora BFH o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

(A) Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(a) in caso di presentazione di più liste:

(i) la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 sindaco supplente;

(ii) la lista di maggioranza sarà presentata da BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Patto Parasociale) e in tale lista saranno ricompresi 1 membro effettivo su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (y) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 membro effettivo e 1 membro supplente su designazione di Cariplo;

(b) in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in corso di vigenza del Patto Parasociale), tale lista ricomprenderà (i) 1 membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (ii) 1 membro effettivo ed 1 membro supplente su designazione di Cariplo e (iii) 1 membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e Federspiel.

(B) In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione del Vecchio Socio BFH (o dell’insieme dei Vecchi Soci BFH) che aveva designato il sindaco cessato.

(C) Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o BFH non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

(A) Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori hanno concordato che, dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale e fino alla scadenza del 6° mese successivo alla Data di Scioglimento ovvero, solo se antecedente, sino alla scadenza del Patto Parasociale (la Scadenza Convenzionale), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in Bonifiche Ferraresi (il Lock-Up).

(B) E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente). Il Diritto di Prelazione di cui infra non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

(C) L’esercizio delle prerogative conferite agli Investitori ai sensi di quanto indicato ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono è funzione dell’entità delle rispettive Partecipazioni Sociali Sindacate. Pertanto, ogni qual volta – dopo ciascuna rinegoziazione del Patto Parasociale – un Investitore riduca (per qualsiasi ragione, in conseguenza di uno o più eventi o transazioni) la propria Partecipazione Sociale Sindacata (computata tenendo conto anche delle Azioni Trasferite ai sensi del precedente Articolo 6.2) di una percentuale pari o superiore al 20% rispetto all’entità della Partecipazione Sociale Sindacata indirettamente (attraverso BFH) detenuta da tale Investitore in Bonifiche Ferraresi, (i) l’Investitore interessato dovrà darne prontamente comunicazione per iscritto a tutti gli altri Investitori e (ii) tutti gli Investitori dovranno rinegoziare in buona fede le previsioni descritte ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono, al fine di riallocare tra loro i relativi diritti coerentemente con le mutate dimensioni delle Partecipazioni Sociali Sindacate da loro detenute. Patto Parasociale

(D) Fino alla Scadenza Convenzionale, fermo restando in ogni caso quanto previsto alla precedente lettera (B), qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il Diritto di Prelazione), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la Denuntiatio).

(E) Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale di Bonifiche Ferraresi, alle stesse condizioni

(F) Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la Partecipazione Inoptata). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori, la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale di Bonifiche Ferraresi.

(G) Gli Investitori hanno concordato che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dal Patto Parasociale, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione del Patto Parasociale che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con il Patto Parasociale medesimo.

5.3 Governance di BFH

Dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale e sino allo Scioglimento, i medesimi principi di governance previsti nella Sezione I che precede trovano applicazione e saranno realizzati per mezzo di BFH quale veicolo di Bonifiche Ferraresi.

5.3.1 Assemblea di BFH

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori da rappresentare almeno il 75% del capitale sociale di BFH.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di BFH

(A) Sino alla Data di Scioglimento, il Dottor Federico Vecchioni sarà amministratore delegato di BFH e BFH sarà amministrata da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione di BFH sarà composto da 7 membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

(a) 2 amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;

(b) 1 amministratore, su designazione di PER;

(c) 1 amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;

(d) 1 amministratore, su designazione congiunta di Autosped ed Aurelia;

(e) 1 amministratore, su designazione di Sergio Dompé;

(f) 1 amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

(B) Qualora un amministratore di BFH cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Vecchio Socio BFH (o insieme di Vecchi Soci BFH) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di BFH per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e i Vecchi Soci BFH faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(C) Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di BFH con le maggioranze di legge e di statuto.

(D) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH saranno adottate con le maggioranze di legge; in deroga di quanto precede, le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti saranno di esclusiva competenza consiliare e saranno e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di BFH

(A) Sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di BFH sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(a) 1 membro effettivo con la carica di Presidente e 1 membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca; 1 membro effettivo e 1 membro supplente, su designazione di Cariplo;

(b) 1 membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

(B) In caso di subentro di 1 membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui alla precedente lettera (A).

(C) Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH e Scioglimento di BFH

(A) Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori concordano che sino alla Data di Scioglimento non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in BFH (il Lock-Up su BFH).

(B) E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su BFH, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a BFH, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi.

(C) Gli Investitori concordano che lo Scioglimento avverrà, entro la Data di Scioglimento.

(D) Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 6 mesi antecedenti la Data di Scioglimento al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile.

(E) Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni del Patto Parasociale che riguardano BFH cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione del Patto Parasociale; al contrario, quelle previsioni del Patto Parasociale che riguardano Bonifiche Ferraresi rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine (come infra definito ed eventualmente prorogata), essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate.

(F) Sino allo Scioglimento, BFH non eserciterà direzione e coordinamento ai sensi dell’Articolo 2497 del Cod. Civ. nei confronti di Bonifiche Ferraresi, né si doterà di una struttura organizzativa in grado di svolgere tale attività.

6. Durata del Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

(A) Le disposizioni del Patto Parasociale descritte ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 sono entrate in vigore in data 18 dicembre 2015, a seguito del perfezionamento dell’Aumento di Capitale. Il Patto Parasociale ha una durata di 3 anni decorrenti dalla Data di Sottoscrizione, e pertanto sino al 29 luglio 2018 (il Termine).

(B) Le Parti si sono impegnate entro il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia a mettere a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall’applicabile normativa, le informazioni relative alle effettive partecipazioni che saranno a tale data detenute dagli Investitori nel capitale sociale di BFH, anche al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui all’Articolo 122 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

(C) Nei 90 giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Patto Parasociale per un periodo di ulteriori 3 anni. Ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre agli altri Investitori, mediante invio di una proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo del Patto Parasociale, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

(D) Nel caso in cui la procedura relativa allo Scioglimento sia completata prima della scadenza del Termine, il Patto Parasociale resterà in vigore tra gli Investitori (mutatis mutandis e, dunque, con riferimento specifico alle previsioni di cui alla Sezione I del Patto Parasociale), subordinatamente alla circostanza che lo Scioglimento e la conseguente assegnazione di Azioni agli Investitori possano essere realizzati con modalità tali da non costituire presupposto per l’insorgenza in capo ad alcuno degli Investitori, né individualmente né congiuntamente, di obblighi ai sensi di quanto prevedono gli Articoli 106 e/o 109 del TUF.

7. Soggetto che esercita il controllo

Nessun soggetto esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 del Cod. Civ..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara il 3 agosto 2015.

Gli avvisi predisposti ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob sono stati pubblicati in data 31 luglio 2015 sul quotidiano "Il Sole24Ore" ed in data 24 dicembre 2015 sul quotidiano "Italia Oggi".

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130 Regolamento Consob, sul sito internet della Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

24 dicembre 2015

[BAJ.2.15.3]


BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA

1. Premessa

In data 29 luglio 2015 (la Data di Sottoscrizione), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo), Aurelia S.r.l. (Aurelia), Autosped G S.p.A. (Autosped), PER S.p.A. (PER), Sergio Dompé S.r.l. (Sergio Dompé), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Carilucca), Agritrans S.r.l. (Agritrans), Inalca S.p.A. (Inalca), Ornella Maria Randi Federspiel (Signora Federspiel e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati i Vecchi Soci BFH), Banca Popolare di Cortona S.c.p.a. (Banca di Cortona), Bios Line S.p.A. (Bios), Consorzi Agrari d’Italia Società Consortile per Azioni (Consorzi d’Italia), Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa (Consorzio dell’Emilia), Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società Cooperativa (oggi, Consorzio Agrario del Tirreno S.c., Consorzio del Tirreno), Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa (Consorzio del Nordest), Farchioni Olii S.p.A. (Farchioni), Ocrim S.p.A. (Ocrim) e Società Italiana Sementi S.p.A. (SIS e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati, i Nuovi Investitori e, congiuntamente ai Vecchi Soci BFH, gli Investitori) e B.F. Holding S.p.A. (BFH e, congiuntamente agli Investitori, le Parti) hanno perfezionato un accordo parasociale (il Patto Parasociale), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex Articolo 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (il TUF) volto a disciplinare (i) i rapporti degli Investitori quali azionisti indiretti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi o la Società), stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (ii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di BFH – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.

In data 18 dicembre 2015 si è conclusa l’offerta in Borsa, ai sensi dell’Articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, dei diritti di opzione non esercitati relativi alle nuove azioni di Bonifiche Ferraresi emesse a servizio dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi, approvato dall’Assemblea straordinaria della Società il giorno 16 settembre 2015 (l’Aumento di Capitale). Pertanto, in pari data, si è concluso l’Aumento di Capitale di Bonifiche Ferraresi, la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 23 dicembre 2015, e, per l’effetto, il Patto Parasociale è diventato pienamente efficace, sostituendo le precedenti pattuizioni parasociali (la Data di Efficacia).

In data 20 giugno 2016 si è tenuta l’assemblea straordinaria di BFH che ha deliberato di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale estendendo la durata della società dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2018. Per l’effetto, la “Data di Scioglimento” – originariamente stabilita nel Patto Parasociale al 30 giugno 2016 – è a sua volta prorogata sino al 30 giugno 2018 (la Data di Scioglimento).

Ai sensi del Patto Parasociale, gli Investitori intendono avvalersi di BFH per un periodo di tempo limitato ed in particolare, gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di BFH entro la Data di Scioglimento mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in BFH, quali (i) la fusione di BFH in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di BFH, (iii) la liquidazione di BFH mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo Scioglimento). Allo stato, gli Investitori non hanno ancora assunto alcuna determinazione in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo Scioglimento.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b) del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di BFH e n. 6.169.780 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 78,346% del capitale sociale della Società, come di seguito precisato.

BFH

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale di BFH (una società per azioni denominata “B.F. Holding S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962) era pari a Euro 56.000.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 56.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ed era interamente ripartito tra i Vecchi Soci BFH.

In forza delle delibere assunte dall’assemblea straordinaria di BFH in data 29 luglio 2015, i Vecchi Soci BFH (ad eccezione della Signora Federspiel) ed i Nuovi Investitori hanno eseguito apporti di capitale per complessivi Euro 25.352.677,50, mediante la sottoscrizione, rispettivamente, (a) di un aumento di capitale in opzione ai Vecchi Soci ai sensi dell’Articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (l’Aumento in Opzione), sottoscritto ad un prezzo per azione di Euro 2,50 (di cui Euro 1,00 come valore nominale ed Euro 1,50 come sovrapprezzo), e (b) di un aumento di capitale riservato ai Nuovi Investitori ai sensi dell’Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (l’Aumento Riservato) sottoscritto ad un prezzo per azione di Euro 3,00 (di cui Euro 1,00 come valore nominale ed Euro 2,00 come sovrapprezzo).

Pertanto, a seguito del perfezionamento dell’Aumento in Opzione (la cui attestazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 23 dicembre 2015) e dell’Aumento Riservato (la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano il 26 agosto 2015), il capitale sociale deliberato di BFH è pari ad Euro 65.141.071, detenuto dagli Investitori come segue. 
 


Soci di BFH

Numero di azioni

% di Partecipazione al Capitale BFH

Cariplo

21.533.730

33,06

Sergio Dompé

10.766.865

16,53

PER

8.613.492

13,22

Aurelia

6.460.119

9,92

Autosped

2.153.373

3,31

Carilucca

4.306.746

6,61

Agritrans

2.153.373

3,31

Inalca

2.153.373

3,31

Signora Federspiel

2.000.000

3,07

Consorzi d'Italia

1.666.667

2,56

Consorzio del Nordest

166.667

0,26

Consorzio dell'Emilia

500.000

0,77

Consorzio Agrario del Tirreno

333.333

0,51

Farchioni

833.333

1,28

Banca di Cortona

500.000

0,77

Ocrim

500.000

0,77

Bios Line

333.333

0,51

SIS

166.667

0,26

Totale

65.141.071

100

Nessuno degli Investitori esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola” con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, 2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 00050540384, il cui capitale sociale – a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale della stessa avvenuto in data 18 dicembre 2015, la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 23 dicembre 2015 – è pari ad Euro 8.111.250, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 7.875.000 azioni del valore nominale di Euro 1,03 cadauna, tutte con identici diritti, ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH era titolare di n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale. Alla data odierna, ossia il 22 giugno 2016, BFH risulta titolare di n. 6.169.780 di azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi, pari al 78,346% del capitale sociale, a seguito al perfezionamento dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi sopra menzionato nonché della compravendita di azioni avvenuta in data 22 dicembre 2015 tra BFH e il Dott. Federico Vecchioni, in esecuzione degli impegni assunti ai sensi dell’accordo di sottoscrizione e garanzia stipulato tra Bonifiche Ferraresi, BFH e il Dott. Federico Vecchioni in data 29 luglio 2015, tramite cui BFH ha trasferito al Dott. Federico Vecchioni la proprietà di n. 70.323 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi.

Alle pattuizioni parasociali di cui al Patto Parasociale sono vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da BFH.

4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano BFH, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca, la Signora Federspiel, Banca di Cortona, Bios, Consorzi d’Italia, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio del Nordest, Farchioni, Ocrim e SIS.

BFH: per le informazioni su BFH, ivi incluse le partecipazioni detenute nella Società, si rinvia al precedente paragrafo 3.

Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23.

Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona (AL), Corso Romita n. 10; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia (AL), Viale Europa n. 25; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.

PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.

Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.

Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3.

Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro (MO), Via Spillamberto n. 30/C; la società è controllata da Cremonini S.p.A..

Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.

Banca di Cortona: Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., con sede legale in Cortona (AR), Via Guelfa n. 4; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bios Line: Bios Line S.p.A., con sede legale in Ponte San Nicolò (PD), Viale Finlandia n. 4; la società è controllata da Paolo Tramonti.

Consorzi d’Italia: Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., con sede legale in Roma, Via XXIV maggio n. 43; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio dell’Emilia: Consorzio Agrario dell’Emilia S.c., con sede legale in San Giorgio di Piano (BO),  Via Cantese n. 5/3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Tirreno: Consorzio Agrario del Tirreno S.c., divenuto tale a seguito della fusione per incorporazione del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo S.c. nel Consorzio Agrario della Maremma Toscana S.c., che ha assunto la nuova denominazione sociale di Consorzio Agrario del Tirreno S.c. a far data dal 29 ottobre 2015, con sede legale in Grosseto, Via Roma n. 3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Nordest: Consorzio Agrario del Nordest S.c., con sede legale in Verona, Via Francia n. 2; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Farchioni: Farchioni Olii S.p.A., con sede legale in Giano dell’Umbria (PG), Via Bruno Buozzi n. 10; la società è controllata da Farchioni S.p.A..

Ocrim: Ocrim S.p.A., con sede legale in Cremona, Via Massarotti n. 76; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

SIS: Società Italiani Sementi S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Mirandola n.1; la società è controllata indirettamente, tramite Flaminia S.r.l., da Consorzio dell’Emilia.

Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in BFH si rinvia al precedente paragrafo 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono dirette a disciplinare:

-           (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.1 e (ii) sino al sesto mese successivo alla Data di Scioglimento, i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo paragrafo 5.2;

-           sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.4.

Ai fini del presente estratto:

-           per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’Articolo 2346 Cod. Civ.) di Bonifiche Ferraresi aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto di Bonifiche Ferraresi, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto di Bonifiche Ferraresi e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

-           per Controllo si intende: quando riferito a Bonifiche Ferraresi ha il significato di cui all’Articolo 93 del TUF e quando riferito a BFH ha il significato di cui all’Articolo 2359, comma 1, n. 1, Cod. Civ.; i termini correlati  “controllante”,  “controllata”  e  “sotto  il comune controllo” saranno interpretati coerentemente;

-           per Materie Assembleari Rilevanti si intende: con riferimento a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

a)         modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società; modifica dell’oggetto sociale;
b)         trasferimento della sede sociale all’estero;
c)         aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;
d)         emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;
e)         approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
f)          modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
g)         operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
h)         operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH;
i)          operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;
j)          operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della società:

a)         modifica dell’oggetto sociale;
b)         trasferimento della sede sociale all’estero;
c)         aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;
d)         emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;
e)         approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
f)          modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
g)         operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
h)         operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;
i)          trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione; operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-           per Materie Consiliari Rilevanti si intende: con riferimento  a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di BFH medesima:

a)         conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di BFH nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;
b)         nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;
c)         nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;
d)         approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
e)         investimenti per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;
f)          acquisto  o  dismissione  (in  qualsiasi  forma  tecnica  realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
g)         costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
h)         assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;
i)          emissione di strumenti finanziari;
j)          operazioni con parti correlate;
k)         proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
l)          attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
m)        decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
n)         assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
o)         assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della società:

a)         approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
b)         investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;
c)         acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
d)         costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
e)         assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;
f)          emissione di strumenti finanziari;
g)         proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
h)         attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
i)          decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
j)          assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
k)         assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

-           per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le azioni detenute da ciascuno degli Investitori in BFH e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – in Bonifiche Ferraresi, di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata del Patto Parasociale, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” include tutte le Azioni e/o a seconda del caso le partecipazioni di BFH pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

-           per Trasferimento (e altre espressioni simili o equivalenti espressioni): si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale,  derivante  dalla  o  comunque  connesso alla  titolarità  delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente paragrafo 5, si segnala che, ai sensi del Patto Parasociale:

(A)       ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

(a)        che non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;

(b)        qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in BFH, che dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da BFH (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli del Patto Parasociale e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a CONSOB e al mercato) in relazione a tali acquisti.

(B)       per l’intera durata del Patto Parasociale e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

(a)        a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiamo ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli Articoli da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal regolamento Consob n. 111971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Consob) ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli Articoli 106 e seguenti del TUF; e

(b)        a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto BFH, Bonifiche Ferraresi, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, che possano ricadere sotto la disciplina disposta dall’Articolo 122 del TUF;

(C)       ciascun Investitore si è inoltre impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, BFH o Bonifiche Ferraresi dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B) ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte a termini del Patto Parasociale.

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1. Patto di consultazione e organi del patto

(A)       Almeno 7 Giorni Lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si sono impegnati a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

(B)       Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione di cui alla precedente lettera (A), gli Investitori, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento, nomineranno un segretario (il Segretario).

(C)       Il Segretario avrà il mandato irrevocabile (il Mandato) – in quanto conferito congiuntamente dai Vecchi Soci BFH ex Articolo 1726, comma 2, Cod. Civ. – affinché lo stesso abbia a:

(a)        convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(b)        svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi del Patto Parasociale.

(D)       Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata del Patto Parasociale (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione degli Investitori da assumersi a maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento. In caso di dimissioni del Segretario, la sua sostituzione dovrà essere decisa dagli Investitori nel contesto di apposita riunione di consultazione con il voto favorevole della predetta maggioranza.

(E)       Ai fini della consultazione e nel contesto del Mandato, il Segretario provvederà a convocare gli Investitori affinché gli stessi, ciascuno a mezzo di un proprio rappresentante munito degli occorrenti poteri e/o autorizzazioni, possano riunirsi nel luogo ed ora comunicati dal Segretario purché in Italia eventualmente anche a mezzo di collegamento telefonico e/o audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, allo scopo di discutere, ove possibile, un orientamento comune degli Investitori in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi. Ciascuna riunione si svolgerà senza l’osservanza di particolari formalità. Dello svolgimento delle riunioni di consultazione e dell’orientamento di voto espresso da ciascun Investitore sarà predisposta una sintetica minuta in forma scritta da parte del Segretario che sarà sottoposta agli Investitori per la relativa approvazione o eventuale integrazione.

(F)       Ciascun Investitore si è impegnato irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui alle precedenti lettere (A) ed (E) restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

(A)       Le Parti hanno concordato che per tutta la durata del Patto Parasociale (come eventualmente prorogata) Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 membri, nominati come segue, sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. BFH (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Patto Parasociale) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 candidati da cui saranno tratti 10 membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da BFH saranno ricompresi:

(a)        il Dottor Federico Vecchioni;
(b)        3 membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;
(c)        1 membro, designato da PER;
(d)        1 membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;
(e)        1 membro, designato da Sergio Dompé;
(f)        1 membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;
(g)       1 membro designato da Inalca previa consultazione  non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;
(h)        1 membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo del Patto Parasociale nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la Designazione Alternata); e
(i)         1 membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (per ciò intendendosi un numero di Nuovi Investitori che siano titolari di Partecipazioni Sociali Sindacate rappresentative della metà più uno delle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute a quella data, in aggregato, da tutti i Nuovi Investitori). Tale diritto potrà essere esercitato mediante l’invio a tutti i Vecchi Soci BFH, entro e non oltre il 15° giorno precedente la data ultima per la presentazione della lista, di una comunicazione sottoscritta  dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (calcolata come sopra) che contenga l’indicazione del nominativo del membro designato, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili (ivi inclusi, se del caso, quelli di indipendenza e/o di appartenenza al genere meno rappresentato nel consiglio di amministrazione). In caso di mancata tempestiva ricezione di una comunicazione in linea con quanto precede, la designazione spetterà congiuntamente a PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé ovvero, in caso di disaccordo, verrà effettuata mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

(B)       La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 amministratore.

(C)       Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

(D)       Qualora, in vigenza del Patto Parasociale, un amministratore di Bonifiche Ferraresi cessasse dalla propria carica, il sostituto - per quanto possibile - sarà designato dello stesso Vecchio Socio BFH (ovvero dall’insieme degli stessi Vecchi Soci BFH) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(E)       Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/ino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora BFH o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

(A)       Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(a)        in caso di presentazione di più liste:

(i)         la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 sindaco supplente;
(ii)        la lista di maggioranza sarà presentata da BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Patto Parasociale) e in tale lista saranno ricompresi 1 membro effettivo su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (y) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 membro effettivo e 1 membro supplente su designazione di Cariplo;

(b)        in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in corso di vigenza del Patto Parasociale), tale lista ricomprenderà (i) 1 membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (ii) 1 membro effettivo ed 1 membro supplente su designazione di Cariplo e (iii) 1 membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e Federspiel.

(B)       In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione del Vecchio Socio BFH (o dell’insieme dei Vecchi Soci BFH) che aveva designato il sindaco cessato.

(C)       Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o BFH non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

(A)       Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori hanno concordato che, dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale e fino alla scadenza del 6° mese successivo alla Data di Scioglimento ovvero, solo se antecedente, sino alla scadenza del Patto Parasociale (la Scadenza Convenzionale), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in Bonifiche Ferraresi (il Lock-Up).

(B)       E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente). Il Diritto di Prelazione di cui infra non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

(C)       L’esercizio delle prerogative conferite agli Investitori ai sensi di quanto indicato ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono è funzione dell’entità delle rispettive Partecipazioni Sociali Sindacate. Pertanto, ogni qual volta – dopo ciascuna rinegoziazione del Patto Parasociale – un Investitore riduca (per qualsiasi ragione, in conseguenza di uno o più eventi o transazioni) la propria Partecipazione Sociale Sindacata (computata tenendo conto anche delle Azioni Trasferite ai sensi del precedente Articolo 6.2) di una percentuale pari o superiore al 20% rispetto all’entità della Partecipazione Sociale Sindacata indirettamente (attraverso BFH) detenuta da tale Investitore in Bonifiche Ferraresi, (i) l’Investitore interessato dovrà darne prontamente comunicazione per iscritto a tutti gli altri Investitori e (ii) tutti gli Investitori dovranno rinegoziare in buona fede le previsioni descritte ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono, al fine di riallocare tra loro i relativi diritti coerentemente con le mutate dimensioni delle Partecipazioni Sociali Sindacate da loro detenute. Patto Parasociale

(D)       Fino alla Scadenza Convenzionale, fermo restando in ogni caso quanto previsto alla precedente lettera (B), qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il Diritto di Prelazione), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la Denuntiatio).

(E)       Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale di Bonifiche Ferraresi, alle stesse condizioni

(F)       Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la Partecipazione Inoptata). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori, la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale di Bonifiche Ferraresi.

(G)       Gli Investitori hanno concordato che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dal Patto Parasociale, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione del Patto Parasociale che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con il Patto Parasociale medesimo.

5.3 Governance di BFH

Dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale e sino allo Scioglimento, i medesimi principi di governance previsti nella Sezione I che precede trovano applicazione e saranno realizzati per mezzo di BFH quale veicolo di Bonifiche Ferraresi.

5.3.1 Assemblea di BFH

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori da rappresentare almeno il 75% del capitale sociale di BFH.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di BFH

(A)       Sino alla Data di Scioglimento, il Dottor Federico Vecchioni sarà amministratore delegato di BFH e BFH sarà amministrata da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione di BFH sarà composto da 7 membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

(a)        2 amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;
(b)        1 amministratore, su designazione di PER;
(c)        1 amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;
(d)        1 amministratore, su designazione  congiunta  di  Autosped  ed Aurelia;
(e)        1 amministratore, su designazione di Sergio Dompé;
(f)        1 amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

(B)       Qualora un amministratore di BFH cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Vecchio Socio BFH (o insieme di Vecchi Soci BFH) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di BFH per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e i Vecchi Soci BFH faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(C)       Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di BFH con le maggioranze di legge e di statuto.

(D)       Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH saranno adottate con le maggioranze di legge; in deroga di quanto precede, le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti saranno di esclusiva competenza consiliare e saranno e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di BFH

(A)       Sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di BFH sarà composto da 3  membri effettivi e 2 supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(a)        1 membro effettivo con la carica di Presidente e 1 membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca; 1  membro effettivo e 1 membro supplente, su designazione di Cariplo;
(b)        1 membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

(B)       In caso di subentro di 1 membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui alla  precedente lettera (A).

(C)       Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH e Scioglimento di BFH

(A)       Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori concordano che sino alla Data di Scioglimento non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in BFH (il Lock-Up su BFH).

(B)       E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su BFH, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a BFH, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi.

(C)       Gli Investitori concordano che lo Scioglimento avverrà, entro la Data di Scioglimento.

(D)       Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 6 mesi antecedenti la Data di Scioglimento al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile.

(E)       Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni del Patto Parasociale che riguardano BFH cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione del Patto Parasociale; al contrario, quelle previsioni del Patto Parasociale che riguardano Bonifiche Ferraresi rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine (come infra definito ed eventualmente prorogata), essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate.

(F)       Sino allo Scioglimento, BFH non eserciterà direzione e coordinamento ai sensi dell’Articolo 2497 del Cod. Civ. nei confronti di Bonifiche Ferraresi, né si doterà di una struttura organizzativa in grado di svolgere tale attività.

6. Durata del Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

(A)       Le disposizioni del Patto Parasociale descritte ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 sono entrate in vigore in data 18 dicembre 2015, a seguito del perfezionamento dell’Aumento di Capitale. Il Patto Parasociale ha una durata di 3 anni decorrenti dalla Data di Sottoscrizione, e pertanto sino al 29 luglio 2018 (il Termine).

(B)       Le Parti si sono impegnate entro il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia a mettere a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall’applicabile normativa, le informazioni relative alle effettive partecipazioni che saranno a tale data detenute dagli Investitori nel capitale sociale di BFH, anche al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui all’Articolo 122 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

(C)       Nei 90 giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Patto Parasociale per un periodo di ulteriori 3 anni. Ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre agli altri Investitori, mediante invio di una proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo del Patto Parasociale, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

(D)       Nel caso in cui la procedura relativa allo Scioglimento sia completata prima della scadenza del Termine, il Patto Parasociale resterà in vigore tra gli Investitori (mutatis mutandis e, dunque, con riferimento specifico alle previsioni di cui alla Sezione I del Patto Parasociale), subordinatamente alla circostanza che lo Scioglimento e la conseguente assegnazione di Azioni agli Investitori possano essere realizzati con modalità tali da non costituire presupposto per l’insorgenza in capo ad alcuno degli Investitori, né individualmente né congiuntamente, di obblighi ai sensi di quanto prevedono gli Articoli 106 e/o 109 del TUF. 

7. Soggetto che esercita il controllo

Nessun soggetto esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 del Cod. Civ..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara il 3 agosto 2015.

Gli avvisi predisposti ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob sono stati pubblicati in data 31 luglio 2015 sul quotidiano “Il Sole24Ore”, in data 24 dicembre 2015 sul quotidiano ”Italia Oggi” ed in data 22 giugno 2016 sul quotidiano “Italia Oggi”.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130 Regolamento Consob, sul sito internet della Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

22 giugno 2016

[BAJ.2.16.1]


BONIFICHE FERRARESI S.P.A. SOCIETA’ AGRICOLA

1. Premessa

In data 29 luglio 2015 (la Data di Sottoscrizione), Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Cariplo), Aurelia S.r.l. (Aurelia), Autosped G S.p.A. (Autosped), PER S.p.A. (PER), Sergio Dompé S.r.l. (Sergio Dompé), Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Carilucca), Agritrans S.r.l. (Agritrans), Inalca S.p.A. (Inalca), Ornella Maria Randi Federspiel (Signora Federspiel e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati i Vecchi Soci BFH), Banca Popolare di Cortona S.c.p.a. (Banca di Cortona), Bios Line Holding S.r.l. (subentrata nell’accordo a Bios Line S.p.A. a far data dal 23 giugno 2016), Consorzi Agrari d’Italia Società Consortile per Azioni (Consorzi d’Italia), Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa (Consorzio dell’Emilia), Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società Cooperativa (oggi, Consorzio Agrario del Tirreno S.c., Consorzio del Tirreno), Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa (Consorzio del Nordest), Farchioni Olii S.p.A. (Farchioni), Ocrim S.p.A. (Ocrim) e Società Italiana Sementi S.p.A. (SIS e, congiuntamente ai soggetti sopra elencati, i Nuovi Investitori e, congiuntamente ai Vecchi Soci BFH, gli Investitori) e B.F. Holding S.p.A. (BFH e, congiuntamente agli Investitori, le Parti) hanno perfezionato un accordo parasociale (il Patto Parasociale), contenente pattuizioni parasociali rilevanti ex Articolo 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (il TUF) volto a disciplinare (i) i rapporti degli Investitori quali azionisti indiretti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi o la Società), stabilendo le regole di governance della Società e del trasferimento delle partecipazioni detenute dagli Investitori nel capitale sociale di Bonifiche Ferraresi e, (ii) medio tempore, i loro reciproci rapporti quali soci di BFH – per tutta la sua durata e fino allo Scioglimento (come infra definito) – stabilendo regole necessarie per assicurare l’implementazione delle previsioni parasociali inerenti a Bonifiche Ferraresi.

In data 18 dicembre 2015 si è conclusa l’offerta in Borsa, ai sensi dell’Articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, dei diritti di opzione non esercitati relativi alle nuove azioni di Bonifiche Ferraresi emesse a servizio dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi, approvato dall’Assemblea straordinaria della Società il giorno 16 settembre 2015 (l’Aumento di Capitale). Pertanto, in pari data, si è concluso l’Aumento di Capitale di Bonifiche Ferraresi, la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 23 dicembre 2015, e, per l’effetto, il Patto Parasociale è diventato pienamente efficace, sostituendo le precedenti pattuizioni parasociali (la Data di Efficacia).

In data 20 giugno 2016 si è tenuta l’assemblea straordinaria di BFH che ha deliberato di modificare l’articolo 5 dello statuto sociale estendendo la durata della società dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2018. Per l’effetto, la “Data di Scioglimento” – originariamente stabilita nel Patto Parasociale al 30 giugno 2016 – è a sua volta prorogata sino al 30 giugno 2018 (la Data di Scioglimento).

Ai sensi del Patto Parasociale, gli Investitori intendono avvalersi di BFH per un periodo di tempo limitato ed in particolare, gli Investitori intendono addivenire allo scioglimento di BFH entro la Data di Scioglimento mediante operazioni in forza delle quali ciascuno di essi divenga titolare di azioni di Bonifiche Ferraresi in proporzione alle partecipazioni detenute in BFH, quali (i) la fusione di BFH in Bonifiche Ferraresi, (ii) la scissione di BFH, (iii) la liquidazione di BFH mediante attribuzione agli Investitori delle azioni detenute da tale società in Bonifiche Ferraresi, ovvero (iv) altre operazioni da cui consegua il medesimo risultato sopra indicato senza aggravi ulteriori per gli Investitori (lo Scioglimento). Allo stato, gli Investitori non hanno ancora assunto alcuna determinazione in merito alle modalità con cui sarà perfezionato lo Scioglimento.

A seguito dell’avvenuto trasferimento da parte di Bios Line S.p.A. a favore di Bios Line Holding S.r.l. (Bios Line Holding) di n. 333.333 azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna di BFH pari allo 0,51% del capitale sociale di quest’ultima, Bios Line Holding S.r.l., nella sua qualità di azionista di B.F. Holding S.p.A., in data 23 giugno 2016 ha dichiarato di aderire al Patto Parasociale divenendone “Parte” a tutti i fini e per tutti gli effetti, e di subentrare quindi in tutte le posizioni giuridiche e, dunque, in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi che derivavano in capo a Bios Line S.p.A. da tale Patto Parasociale, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 16.10 del medesimo Patto Parasociale.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al paragrafo 5 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b) del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale hanno ad oggetto la totalità del capitale sociale di BFH e n. 6.169.780 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 78,346% del capitale sociale della Società, come di seguito precisato.

BFH

Alla Data di Sottoscrizione, il capitale di BFH (una società per azioni denominata “B.F. Holding S.p.A.”, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08677760962) era pari a Euro 56.000.000,00, interamente versato, suddiviso in n. 56.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ed era interamente ripartito tra i Vecchi Soci BFH.

In forza delle delibere assunte dall’assemblea straordinaria di BFH in data 29 luglio 2015, i Vecchi Soci BFH (ad eccezione della Signora Federspiel) ed i Nuovi Investitori hanno eseguito apporti di capitale per complessivi Euro 25.352.677,50, mediante la sottoscrizione, rispettivamente, (a) di un aumento di capitale in opzione ai Vecchi Soci ai sensi dell’Articolo 2441, comma 1, del Codice Civile (l’Aumento in Opzione), sottoscritto ad un prezzo per azione di Euro 2,50 (di cui Euro 1,00 come valore nominale ed Euro 1,50 come sovrapprezzo), e (b) di un aumento di capitale riservato ai Nuovi Investitori ai sensi dell’Articolo 2441, comma 5, del Codice Civile (l’Aumento Riservato) sottoscritto ad un prezzo per azione di Euro 3,00 (di cui Euro 1,00 come valore nominale ed Euro 2,00 come sovrapprezzo).

Pertanto, a seguito del perfezionamento dell’Aumento in Opzione (la cui attestazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 23 dicembre 2015) e dell’Aumento Riservato (la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano il 26 agosto 2015), nonché del trasferimento dell’intera partecipazione in BFH da Bios Line S.p.A. a Bios Line Holding, il capitale sociale deliberato di BFH è pari ad Euro 65.141.071, detenuto dagli Investitori come segue. 


Soci di BFH

Numero di azioni

% di Partecipazione al Capitale BFH

Cariplo

21.533.730

33,06

Sergio Dompé

10.766.865

16,53

PER

8.613.492

13,22

Aurelia

6.460.119

9,92

Autosped

2.153.373

3,31

Carilucca

4.306.746

6,61

Agritrans

2.153.373

3,31

Inalca

2.153.373

3,31

Signora Federspiel

2.000.000

3,07

Consorzi d'Italia

1.666.667

2,56

Consorzio del Nordest

166.667

0,26

Consorzio dell'Emilia

500.000

0,77

Consorzio Agrario del Tirreno

333.333

0,51

Farchioni

833.333

1,28

Banca di Cortona

500.000

0,77

Ocrim

500.000

0,77

Bios Line Holding

333.333

0,51

SIS

166.667

0,26

Totale

65.141.071

100

Nessuno degli Investitori esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bonifiche Ferraresi

Bonifiche Ferraresi è una società per azioni denominata “Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola” con sede legale in Jolanda di Savoia (FE), Via Cavicchini, 2, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 00050540384, il cui capitale sociale – a seguito del perfezionamento dell’aumento di capitale della stessa avvenuto in data 18 dicembre 2015, la cui attestazione è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Ferrara in data 23 dicembre 2015 – è pari ad Euro 8.111.250, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 7.875.000 azioni del valore nominale di Euro 1,03 cadauna, tutte con identici diritti, ciascuna ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH era titolare di n. 4.457.217 azioni ordinarie Bonifiche Ferraresi, pari al 79,239% del capitale sociale. Alla data odierna, ossia il 22 giugno 2016, BFH risulta titolare di n. 6.169.780 di azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi, pari al 78,346% del capitale sociale, a seguito al perfezionamento dell’aumento di capitale di Bonifiche Ferraresi sopra menzionato nonché della compravendita di azioni avvenuta in data 22 dicembre 2015 tra BFH e il Dott. Federico Vecchioni, in esecuzione degli impegni assunti ai sensi dell’accordo di sottoscrizione e garanzia stipulato tra Bonifiche Ferraresi, BFH e il Dott. Federico Vecchioni in data 29 luglio 2015, tramite cui BFH ha trasferito al Dott. Federico Vecchioni la proprietà di n. 70.323 azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi.

Alle pattuizioni parasociali di cui al Patto Parasociale sono vincolate tutte le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi detenute da BFH.

4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli stessi detenuti

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale vincolano BFH, Cariplo, Aurelia, Autosped, PER, Sergio Dompé, Carilucca, Agritrans, Inalca, la Signora Federspiel, Banca di Cortona, Bios Line Holding, Consorzi d’Italia, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio del Nordest, Farchioni, Ocrim e SIS.

BFH: per le informazioni su BFH, ivi incluse le partecipazioni detenute nella Società, si rinvia al precedente paragrafo 3.

Cariplo: Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede legale in Milano, Via Daniele Manin n. 23.

Aurelia: Aurelia S.r.l., con sede legale in Tortona (AL), Corso Romita n. 10; la società è riconducibile ad esponenti della famiglia Gavio; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Autosped: Autosped G S.p.A., con sede legale in Castelnuovo Scrivia (AL), Viale Europa n. 25; la società è partecipata al 99,01% da Gavio S.p.A., la quale è partecipata al 99,80% da Aurelia.

PER: PER S.p.A., con sede legale in Torino, Via Valeggio n. 41; la società è partecipata al 100% da Carlo De Benedetti.

Sergio Dompé: Sergio Dompé S.r.l., con sede legale in Milano, Via Santa Lucia n. 6; la società è partecipata al 100% da Sergio Dompé.

Carilucca: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con sede legale in Lucca, Via San Micheletto n. 3.

Agritrans: Agritrans S.r.l., con sede legale in Cuneo, Viale Angeli n. 65; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Inalca: Inalca S.p.A., con sede legale in Castelvetro (MO), Via Spillamberto n. 30/C; la società è controllata da Cremonini S.p.A..

Signora Federspiel: Ornella Maria Randi Federspiel, nata a Torino il 10 ottobre 1937, codice fiscale RNDRLL37R50L219W.

Banca di Cortona: Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., con sede legale in Cortona (AR), Via Guelfa n. 4; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Bios Line Holding: Bios Line Holding S.r.l., con sede legale in Padova (PD), Prato della Valle n. 24; la società è controllata da Paolo Tramonti.

Consorzi d’Italia: Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a., con sede legale in Roma, Via XXIV maggio n. 43; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio dell’Emilia: Consorzio Agrario dell’Emilia S.c., con sede legale in San Giorgio di Piano (BO),  Via Cantese n. 5/3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Tirreno: Consorzio Agrario del Tirreno S.c., divenuto tale a seguito della fusione per incorporazione del Consorzio Agrario Provinciale di Viterbo S.c. nel Consorzio Agrario della Maremma Toscana S.c., che ha assunto la nuova denominazione sociale di Consorzio Agrario del Tirreno S.c. a far data dal 29 ottobre 2015, con sede legale in Grosseto, Via Roma n. 3; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Consorzio del Nordest: Consorzio Agrario del Nordest S.c., con sede legale in Verona, Via Francia n. 2; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

Farchioni: Farchioni Olii S.p.A., con sede legale in Giano dell’Umbria (PG), Via Bruno Buozzi n. 10; la società è controllata da Farchioni S.p.A..

Ocrim: Ocrim S.p.A., con sede legale in Cremona, Via Massarotti n. 76; nessun soggetto esercita il controllo ai sensi dell’Articolo 2359 Cod. Civ..

SIS: Società Italiani Sementi S.p.A., con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Mirandola n.1; la società è controllata indirettamente, tramite Flaminia S.r.l., da Consorzio dell’Emilia.

Per le informazioni sulle partecipazioni detenute dagli Investitori in BFH si rinvia al precedente paragrafo 3.

5. Pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono dirette a disciplinare:

-           (i) le disposizioni in materia di corporate governance di Bonifiche Ferraresi, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.1 e (ii) sino al sesto mese successivo alla Data di Scioglimento, i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in Bonifiche Ferraresi come meglio precisato al successivo paragrafo 5.2;

-           sino alla Data di Scioglimento (i) le disposizioni in materia di corporate governance di BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.3 e (ii) i diritti e gli obblighi degli Investitori in riferimento al trasferimento delle loro partecipazioni in BFH, come meglio precisato al successivo paragrafo 5.4.

Ai fini del presente estratto:

-           per Azioni si intende: (a) tutte le azioni (e/o eventuali strumenti finanziari previsti dall’Articolo 2346 Cod. Civ.) di Bonifiche Ferraresi aventi diritto di voto o convertibili in o scambiabili con azioni aventi diritto di voto, (b) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all’acquisto di azioni o strumenti finanziari con diritto di voto di Bonifiche Ferraresi, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione o dall’esercizio dei suddetti diritti; (c) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all’acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni e/o strumenti finanziari e/o obbligazioni convertibili in o scambiabili con azioni o strumenti finanziari aventi diritto di voto o convertibili in azioni aventi diritto di voto di Bonifiche Ferraresi e le azioni e/o strumenti finanziari acquisiti in base al loro esercizio;

-           per Controllo si intende: quando riferito a Bonifiche Ferraresi ha il significato di cui all’Articolo 93 del TUF e quando riferito a BFH ha il significato di cui all’Articolo 2359, comma 1, n. 1, Cod. Civ.; i termini correlati  “controllante”,  “controllata”  e  “sotto  il comune controllo” saranno interpretati coerentemente;

-           per Materie Assembleari Rilevanti si intende: con riferimento a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea dei soci:

a)         modifica della Data di Scioglimento e/o della durata della società; modifica dell’oggetto sociale;
b)         trasferimento della sede sociale all’estero;
c)         aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;
d)         emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;
e)         approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
f)          modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
g)         operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
h)         operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH;
i)          operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione, fatta eccezione per l’operazione a mezzo della quale sarà realizzato lo Scioglimento;
j)          operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza dell’assemblea degli azionisti della società:

a)         modifica dell’oggetto sociale;
b)         trasferimento della sede sociale all’estero;
c)         aumenti e riduzioni di capitale sociale, ad esclusione di quelli, a seconda del caso, previsti dagli Articoli 2446 e 2447 Cod. Civ.;
d)         emissione di strumenti finanziari convertibili e strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’Articolo 2346, comma 6, Cod. Civ.;
e)         approvazione di piani di incentivazione mediante attribuzione di partecipazioni nel capitale sociale, quali piani di stock-option;
f)          modifiche statutarie aventi ad oggetto le regole di corporate governance e/o la disciplina di circolazione delle partecipazioni;
g)         operazioni con parti correlate (ove di competenza assembleare);
h)         operazioni straordinarie che comportino la perdita del controllo di Bonifiche Ferraresi da parte di BFH e, successivamente al perfezionamento dello Scioglimento, da parte degli Investitori;
i)          trasformazione, fusione, scioglimento o messa in liquidazione; operazioni che legittimino l’esercizio del diritto di recesso;

-           per Materie Consiliari Rilevanti si intende: con riferimento  a BFH, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione di BFH medesima:

a)         conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante di BFH nelle assemblee degli azionisti di Bonifiche Ferraresi;
b)         nomina del direttore generale e definizione dei relativi poteri;
c)         nomina dell’amministratore delegato e conferimento delle relative deleghe;
d)         approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
e)         investimenti per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;
f)          acquisto  o  dismissione  (in  qualsiasi  forma  tecnica  realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
g)         costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
h)         assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;
i)          emissione di strumenti finanziari;
j)          operazioni con parti correlate;
k)         proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
l)          attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
m)        decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
n)         assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
o)         assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

e, con riferimento a Bonifiche Ferraresi, significa una qualsiasi delle seguenti materie di competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione della società:

a)         approvazione e/o modifica del budget e del business plan;
b)         investimenti per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;
c)         acquisto o dismissione (in qualsiasi forma tecnica realizzata) di partecipazioni, interessenze, aziende, rami d’azienda, immobili o marchi ovvero, costituzioni di diritti reali di godimento o di garanzia su tali beni;
d)         costituzione di joint venture in qualsiasi forma tecnica realizzate;
e)         assunzione di indebitamento, concessione di finanziamenti o garanzie reali e personali, per importi singoli o cumulati superiori a Euro 500.000,00, qualora non previste nel business plan;
f)          emissione di strumenti finanziari;
g)         proposte in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
h)         attribuzione di deleghe ai membri del consiglio di amministrazione e/o attribuzione di procure gestionali;
i)          decisioni in merito ai compensi, in qualsiasi forma, degli amministratori;
j)          assunzione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente, modifica dei relativi termini contrattuali;
k)         assunzione in qualsiasi forma tecnica di impegni per importi singoli o cumulati superiori ad Euro 500.000,00, qualora non previsti nel business plan;

-           per Partecipazioni Sociali Sindacate si intende: tutte le azioni detenute da ciascuno degli Investitori in BFH e/o a seconda del caso – e a seguito dello Scioglimento – in Bonifiche Ferraresi, di cui saranno direttamente o indirettamente titolari per tutta la durata del Patto Parasociale, come eventualmente prorogata. Pertanto, a titolo esemplificativo, la definizione di “Partecipazioni Sociali Sindacate” include tutte le Azioni e/o a seconda del caso le partecipazioni di BFH pervenute agli Investitori in relazione a: (i) acquisti a qualsiasi titolo effettuati; (ii) aumenti di capitale, gratuiti e/o onerosi, e/o esercizio di diritti di opzione agli stessi inerenti; (iii) esercizio di diritti di conversione in Partecipazioni Sociali Sindacate o di sottoscrizione delle stesse comunque attuati o denominati; (iv) raggruppamenti o frazionamenti di titoli o altro;

-           per Trasferimento (e altre espressioni simili o equivalenti espressioni): si intende qualsivoglia operazione o transazione, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Partecipazioni Sociali Sindacate inclusi, in via meramente esemplificativa, (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso o a titolo gratuito, inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione di un soggetto, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà delle Partecipazioni Sociali Sindacate; (b) l’esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di altri accordi che comportino il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale,  derivante  dalla  o  comunque  connesso alla  titolarità  delle Partecipazioni Sociali Sindacate.

Oltre a quanto di seguito indicato al presente paragrafo 5, si segnala che, ai sensi del Patto Parasociale:

(A)       ciascun Investitore ha dichiarato e garantito agli altri Investitori:

(a)        che non porrà in essere alcuna operazione per effetto della quale i diritti di voto relativi alle Partecipazioni Sociali Sindacate di cui esso è titolare siano trasferiti in capo a e/o esercitati da soggetti terzi;

(b)        qualsiasi Azione, così come qualsiasi azione in BFH, che dovesse essere acquisita in futuro da un Investitore e/o da BFH (a seconda del caso) a qualsivoglia titolo o causa (ivi incluso per effetto di aumenti di capitale, in conseguenza di donazioni, successioni o altro), dovrà intendersi come automaticamente soggetta alle disposizioni e ai vincoli del Patto Parasociale e sarà pertanto automaticamente qualificabile come Partecipazione Sociale Sindacata. La parte acquirente sarà responsabile del tempestivo adempimento, a proprie spese, di tutti gli obblighi di comunicazione (a CONSOB e al mercato) in relazione a tali acquisti.

(B)       per l’intera durata del Patto Parasociale e ad eccezione di quanto in esso previsto, ciascuna Parte si è impegnata:

(a)        a non porre in essere acquisti di Azioni, ovvero comunque negozi di altra natura che abbiamo ad oggetto, direttamente o indirettamente, le Azioni o altri titoli o diritti, per effetto dei quali possano divenire applicabili le previsioni degli Articoli da 105 a 111 del TUF e le relative norme di attuazione previste dal regolamento Consob n. 111971 del 14 maggio 1999 (il Regolamento Consob) ovvero analoghe previsioni di legge che dovessero di tempo in tempo essere applicabili, ferma restando in ogni caso l’applicabilità delle previsioni ivi contenute in materia di esenzioni dall’obbligo di offerta previsto dagli Articoli 106 e seguenti del TUF; e

(b)        a non concludere – direttamente o indirettamente – accordi o impegni con terzi di qualunque natura e in qualsiasi forma, anche non scritta, aventi ad oggetto BFH, Bonifiche Ferraresi, le Partecipazioni Sociali Sindacate o diritti alle stesse relativi, che possano ricadere sotto la disciplina disposta dall’Articolo 122 del TUF;

(C)       ciascun Investitore si è inoltre impegnato a risarcire e tenere indenni gli altri Investitori da qualsivoglia danno, perdita, spesa, obbligo e/o costo che questi ultimi, BFH o Bonifiche Ferraresi dovessero sopportare in conseguenza della violazione di una o più delle garanzie o degli impegni di cui alle precedenti lettere (A) e (B) ovvero del mancato tempestivo adempimento di una o più delle obbligazioni assunte a termini del Patto Parasociale.

5.1 Governance di Bonifiche Ferraresi

5.1.1. Patto di consultazione e organi del patto

(A)       Almeno 7 Giorni Lavorativi prima della data prevista per qualsiasi riunione dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi, sia ordinaria sia straordinaria, da tenersi successivamente allo Scioglimento, gli Investitori si sono impegnati a consultarsi preventivamente, in buona fede e con diligenza, per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno ed al fine di raggiungere, ove possibile, un orientamento condiviso in ordine all’esercizio del diritto di voto relativo alle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute in Bonifiche Ferraresi con riferimento a detti argomenti.

(B)       Al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di consultazione di cui alla precedente lettera (A), gli Investitori, a maggioranza assoluta da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute dagli stessi in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento, nomineranno un segretario (il Segretario).

(C)       Il Segretario avrà il mandato irrevocabile (il Mandato) – in quanto conferito congiuntamente dai Vecchi Soci BFH ex Articolo 1726, comma 2, Cod. Civ. – affinché lo stesso abbia a:

(a)        convocare, presiedere e verbalizzare le riunioni di consultazione degli Investitori da tenersi in ogni caso dopo lo Scioglimento, nonché verificare la legittimazione degli intervenuti;

(b)        svolgere, di tempo in tempo, in rappresentanza degli Investitori, le attività richieste ai fini del conseguimento degli obiettivi del Patto Parasociale.

(D)       Il Segretario manterrà tale funzione per tutta la durata del Patto Parasociale (come eventualmente prorogata), salva in ogni caso la sua revoca, sostituzione o diversa decisione degli Investitori da assumersi a maggioranza assoluta degli Investitori da calcolarsi sulla base delle Azioni detenute in Bonifiche Ferraresi successivamente allo Scioglimento. In caso di dimissioni del Segretario, la sua sostituzione dovrà essere decisa dagli Investitori nel contesto di apposita riunione di consultazione con il voto favorevole della predetta maggioranza.

(E)       Ai fini della consultazione e nel contesto del Mandato, il Segretario provvederà a convocare gli Investitori affinché gli stessi, ciascuno a mezzo di un proprio rappresentante munito degli occorrenti poteri e/o autorizzazioni, possano riunirsi nel luogo ed ora comunicati dal Segretario purché in Italia eventualmente anche a mezzo di collegamento telefonico e/o audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, allo scopo di discutere, ove possibile, un orientamento comune degli Investitori in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Bonifiche Ferraresi. Ciascuna riunione si svolgerà senza l’osservanza di particolari formalità. Dello svolgimento delle riunioni di consultazione e dell’orientamento di voto espresso da ciascun Investitore sarà predisposta una sintetica minuta in forma scritta da parte del Segretario che sarà sottoposta agli Investitori per la relativa approvazione o eventuale integrazione.

(F)       Ciascun Investitore si è impegnato irrevocabilmente ad esprimere il diritto di voto ad esso spettante con riferimento a tutte le Azioni costituenti la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di propria titolarità ed avente ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti in conformità all’orientamento di voto approvato da almeno il 75% degli Investitori nel corso delle riunioni di consultazione di cui alle precedenti lettere (A) ed (E) restando inteso che detta maggioranza sarà calcolata sulla base delle Azioni detenute dagli Investitori in Bonifiche Ferraresi. Qualora nessun orientamento di voto venisse approvato da detta maggioranza, gli Investitori saranno tenuti ad astenersi dall’esercitare il diritto di voto loro spettante (con riferimento a tutte le Azioni di loro titolarità) con riguardo alla Materia Assembleare Rilevante.

5.1.2 Consiglio di Amministrazione di Bonifiche Ferraresi

(A)       Le Parti hanno concordato che per tutta la durata del Patto Parasociale (come eventualmente prorogata) Bonifiche Ferraresi sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 membri, nominati come segue, sulla base del meccanismo di voto di lista previsto statutariamente. BFH (ovvero, gli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Patto Parasociale) presenterà la lista di maggioranza con indicazione di 11 candidati da cui saranno tratti 10 membri in caso di presentazione di una o più liste di minoranza e, 11 membri, in caso di presentazione della sola lista di maggioranza, fermo restando che nella lista presentata da BFH saranno ricompresi:

(a)        il Dottor Federico Vecchioni;
(b)        3 membri tra cui il Presidente, designati da Cariplo;
(c)        1 membro, designato da PER;
(d)        1 membro, designato congiuntamente da Aurelia e Autosped;
(e)        1 membro, designato da Sergio Dompé;
(f)        1 membro, designato congiuntamente da PER, Aurelia ed Autosped tra una rosa di 3 (tre) candidati individuati da Sergio Dompé;
(g)       1 membro designato da Inalca previa consultazione  non vincolante con Agritrans e la Signora Federspiel;
(h)        1 membro designato a turno da (a) Carilucca e (b) congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped, fermo restando che la prima designazione spetterà a Carilucca e, in caso di rinnovo del Patto Parasociale nei termini di cui infra, la seconda designazione congiuntamente a Sergio Dompé, PER, Aurelia e Autosped (tale ultimo meccanismo, la Designazione Alternata); e
(i)         1 membro eleggibile soltanto in caso di presentazione della sola lista di maggioranza designato congiuntamente dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (per ciò intendendosi un numero di Nuovi Investitori che siano titolari di Partecipazioni Sociali Sindacate rappresentative della metà più uno delle Partecipazioni Sociali Sindacate detenute a quella data, in aggregato, da tutti i Nuovi Investitori). Tale diritto potrà essere esercitato mediante l’invio a tutti i Vecchi Soci BFH, entro e non oltre il 15° giorno precedente la data ultima per la presentazione della lista, di una comunicazione sottoscritta  dalla maggioranza dei Nuovi Investitori (calcolata come sopra) che contenga l’indicazione del nominativo del membro designato, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di legge e regolamentari applicabili (ivi inclusi, se del caso, quelli di indipendenza e/o di appartenenza al genere meno rappresentato nel consiglio di amministrazione). In caso di mancata tempestiva ricezione di una comunicazione in linea con quanto precede, la designazione spetterà congiuntamente a PER, Aurelia, Autosped e Sergio Dompé ovvero, in caso di disaccordo, verrà effettuata mediante sorteggio tra i nominativi indicati da PER (1), Aurelia e Autosped (1) e Sergio Dompé (1).

(B)       La lista di minoranza con il maggior numero di voti, ove presentata, esprimerà 1 amministratore.

(C)       Fermo quanto precede, il consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi dovrà essere composto da almeno 2 membri in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa regolamentare applicabile e la composizione del consiglio di amministrazione dovrà rispettare la disciplina regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

(D)       Qualora, in vigenza del Patto Parasociale, un amministratore di Bonifiche Ferraresi cessasse dalla propria carica, il sostituto - per quanto possibile - sarà designato dello stesso Vecchio Socio BFH (ovvero dall’insieme degli stessi Vecchi Soci BFH) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di Bonifiche Ferraresi per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(E)       Resta sin d’ora inteso che, qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/ino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora BFH o gli Investitori non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra generi.

5.1.3 Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi

(A)       Il Collegio Sindacale di Bonifiche Ferraresi sarà composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nominati come segue sulla base del meccanismo di voto di lista previsto in Statuto ed in ogni caso nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili anche in materia di equilibrio tra i generi:

(a)        in caso di presentazione di più liste:

(i)         la lista di minoranza con il maggior numero di voti esprimerà 1 sindaco effettivo con la carica di Presidente ed 1 sindaco supplente;
(ii)        la lista di maggioranza sarà presentata da BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in caso di proroga del Patto Parasociale) e in tale lista saranno ricompresi 1 membro effettivo su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca, ovvero, (y) Carilucca, ove la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e 1 membro effettivo e 1 membro supplente su designazione di Cariplo;

(b)        in caso di presentazione della sola lista di maggioranza da parte di BFH (ovvero, dagli Investitori congiuntamente prima dello Scioglimento qualora si rendesse necessario ed, in ogni caso, dopo lo Scioglimento in corso di vigenza del Patto Parasociale), tale lista ricomprenderà (i) 1 membro effettivo con la carica di Presidente ed 1 membro supplente su designazione di (x) Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped congiuntamente qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata da Carilucca e (y) Carilucca qualora la Designazione Alternata sia stata esercitata congiuntamente da Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped e (ii) 1 membro effettivo ed 1 membro supplente su designazione di Cariplo e (iii) 1 membro effettivo su designazione congiunta di Agritrans e Federspiel.

(B)       In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Collegio Sindacale, le Parti faranno quanto ragionevolmente possibile affinché il sostituto sia nominato, nei limiti di legge, su designazione del Vecchio Socio BFH (o dell’insieme dei Vecchi Soci BFH) che aveva designato il sindaco cessato.

(C)       Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichi/no uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono, tale/i candidato/i sarà/anno designato/i dalla maggioranza assoluta dei Vecchi Soci BFH da calcolarsi sulla base delle partecipazioni detenute in BFH ovvero, successivamente allo Scioglimento, in Bonifiche Ferraresi; qualora gli Investitori stessi o BFH non presentino alcuna lista, alla relativa nomina procederà l’assemblea degli azionisti con le maggioranze di legge e di Statuto, fermo restando in ogni caso il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

5.2 Lock-up e Diritto di Prelazione sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in Bonifiche Ferraresi

(A)       Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori hanno concordato che, dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale e fino alla scadenza del 6° mese successivo alla Data di Scioglimento ovvero, solo se antecedente, sino alla scadenza del Patto Parasociale (la Scadenza Convenzionale), non potranno Trasferire, in tutto o in parte, direttamente e/o indirettamente, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in Bonifiche Ferraresi (il Lock-Up).

(B)       E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up e del Diritto di Prelazione (di cui infra), i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente; in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente). Il Diritto di Prelazione di cui infra non troverà applicazione in ipotesi di compravendite di Azioni eseguite sul mercato regolamentato.

(C)       L’esercizio delle prerogative conferite agli Investitori ai sensi di quanto indicato ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono è funzione dell’entità delle rispettive Partecipazioni Sociali Sindacate. Pertanto, ogni qual volta – dopo ciascuna rinegoziazione del Patto Parasociale – un Investitore riduca (per qualsiasi ragione, in conseguenza di uno o più eventi o transazioni) la propria Partecipazione Sociale Sindacata (computata tenendo conto anche delle Azioni Trasferite ai sensi del precedente Articolo 6.2) di una percentuale pari o superiore al 20% rispetto all’entità della Partecipazione Sociale Sindacata indirettamente (attraverso BFH) detenuta da tale Investitore in Bonifiche Ferraresi, (i) l’Investitore interessato dovrà darne prontamente comunicazione per iscritto a tutti gli altri Investitori e (ii) tutti gli Investitori dovranno rinegoziare in buona fede le previsioni descritte ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 che precedono, al fine di riallocare tra loro i relativi diritti coerentemente con le mutate dimensioni delle Partecipazioni Sociali Sindacate da loro detenute. Patto Parasociale

(D)       Fino alla Scadenza Convenzionale, fermo restando in ogni caso quanto previsto alla precedente lettera (B), qualora un Investitore riceva un’offerta per l’acquisto di tutta o parte della propria Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi ed intenda accettarla, tale Investitore sarà tenuto ad offrire in prelazione agli altri Investitori la Partecipazione Sociale Sindacata in Bonifiche Ferraresi di cui sia titolare e che intenda Trasferire (il Diritto di Prelazione), inviando a ciascuno degli altri Investitori e per conoscenza al Segretario, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della data prevista per il perfezionamento del Trasferimento della Partecipazione Sociale Sindacata, una lettera raccomandata a/r (la Denuntiatio).

(E)       Gli Investitori destinatari della Denuntiatio avranno diritto di esercitare il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento, con accrescimento tra loro, in proporzione alla Partecipazione Sociale Sindacata di volta in volta posseduta nel capitale di Bonifiche Ferraresi, alle stesse condizioni

(F)       Nel contesto della comunicazione di esercizio del Diritto di Prelazione, ciascun Investitore dovrà dichiarare se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche sulla porzione della Partecipazione Sociale Sindacata oggetto di Trasferimento con riferimento alla quale non dovesse essere esercitato il Diritto di Prelazione da parte di uno o più Investitori diversi dall’Investitore Trasferente (la Partecipazione Inoptata). Nel caso in cui tale facoltà sia stata esercitata da più Investitori, la Partecipazione Inoptata sarà ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla loro partecipazione, tempo per tempo, al capitale di Bonifiche Ferraresi.

(G)       Gli Investitori hanno concordato che ove l’esercizio o il mancato esercizio del Diritto di Prelazione, ovvero, il perfezionamento di acquisti di Azioni o altri eventi modificassero in maniera sostanziale l’assetto dei loro rapporti delineato dal Patto Parasociale, gli stessi si incontreranno tempestivamente per discutere in buona fede ogni eventuale modifica e/o integrazione del Patto Parasociale che si rendesse necessaria affinché possano essere rispettati, nella misura più ampia possibile, le finalità e gli scopi perseguiti dagli Investitori con il Patto Parasociale medesimo.

5.3 Governance di BFH

Dalla data di entrata in vigore del Patto Parasociale e sino allo Scioglimento, i medesimi principi di governance previsti nella Sezione I che precede trovano applicazione e saranno realizzati per mezzo di BFH quale veicolo di Bonifiche Ferraresi.

5.3.1 Assemblea di BFH

Le delibere aventi ad oggetto una o più Materie Assembleari Rilevanti dovranno essere adottate (in qualsivoglia convocazione) con il voto favorevole di tanti Investitori da rappresentare almeno il 75% del capitale sociale di BFH.

5.3.2 Consiglio di Amministrazione di BFH

(A)       Sino alla Data di Scioglimento, il Dottor Federico Vecchioni sarà amministratore delegato di BFH e BFH sarà amministrata da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione di BFH sarà composto da 7 membri da nominarsi in ossequio alle norme di legge e di statuto come segue:

(a)        2 amministratori tra cui il Presidente, su designazione di Cariplo;
(b)        1 amministratore, su designazione di PER;
(c)        1 amministratore, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Aurelia ed Autosped;
(d)        1 amministratore, su designazione  congiunta  di  Autosped  ed Aurelia;
(e)        1 amministratore, su designazione di Sergio Dompé;
(f)        1 amministratore, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca.

(B)       Qualora un amministratore di BFH cessasse dalla propria carica, il sostituto verrà nominato prontamente su designazione dello stesso Vecchio Socio BFH (o insieme di Vecchi Soci BFH) che aveva designato l’amministratore cessato. A tale scopo, gli Investitori faranno in modo che: (a) venga convocata al più presto una riunione del consiglio di amministrazione di BFH per procedere alla nomina per cooptazione di tale amministratore e i Vecchi Soci BFH faranno sì che gli amministratori da loro designati votino in favore dell’amministratore cooptando in modo tale da rispettare la composizione e le prerogative di designazione sopra previste; (b) nella prima riunione utile, l’assemblea nomini l’amministratore cooptato ai sensi del punto (a) che precede.

(C)       Resta sin d’ora inteso che qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non indichino uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci di BFH con le maggioranze di legge e di statuto.

(D)       Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH saranno adottate con le maggioranze di legge; in deroga di quanto precede, le deliberazioni del consiglio di amministrazione di BFH aventi ad oggetto una o più Materie Consiliari Rilevanti saranno di esclusiva competenza consiliare e saranno e dovranno essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno 5 consiglieri.

5.3.3 Collegio Sindacale di BFH

(A)       Sino alla Data di Scioglimento, il Collegio Sindacale di BFH sarà composto da 3  membri effettivi e 2 supplenti, da nominarsi in ossequio alle norme di legge di statuto come segue:

(a)        1 membro effettivo con la carica di Presidente e 1 membro supplente, su designazione congiunta della Signora Federspiel, Carilucca, Agritrans e Inalca; 1  membro effettivo e 1 membro supplente, su designazione di Cariplo;
(b)        1 membro effettivo, su designazione congiunta di Sergio Dompé, PER, Autosped ed Aurelia.

(B)       In caso di subentro di 1 membro supplente, ricorrendone il caso, gli Investitori, ciascuno per quanto di propria competenza, faranno ogni ragionevole sforzo affinché siano rispettati i criteri di nomina di cui alla  precedente lettera (A).

(C)       Qualora per qualsiasi ragione uno o più Vecchi Soci BFH non procedano alla designazione di uno o più candidati ai sensi delle previsioni che precedono alla relativa nomina procederà l’assemblea dei soci con le maggioranze di legge e di statuto.

5.4 Lock-up sulle Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH e Scioglimento di BFH

(A)       Fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera (B), gli Investitori concordano che sino alla Data di Scioglimento non potranno Trasferire, in tutto o in parte, le Partecipazioni Sociali Sindacate detenute dalle stesse in BFH (il Lock-Up su BFH).

(B)       E’ stato convenuto che sono in ogni caso consentiti, e quindi non ricadranno nell’ambito di operatività del Lock-Up su BFH, i Trasferimenti (anche parziali) di Partecipazioni Sociali Sindacate in BFH da un Investitore (l’Investitore Trasferente) a favore di società: (i) Controllate dall’Investitore Trasferente; (ii) Controllanti l’Investitore Trasferente; o (iii) sottoposte a comune Controllo con l’Investitore Trasferente, in ogni caso, a condizione che la società trasferitaria aderisca al Patto Parasociale (con espressa assunzione, in caso di Trasferimento parziale pro-quota, di tutti i diritti e le obbligazioni previsti dal Patto Parasociale in capo all’Investitore Trasferente) e che il Trasferimento non comporti l'obbligo in capo agli Investitori e/o a BFH, di promuovere offerte pubbliche di acquisto obbligatorie su Bonifiche Ferraresi.

(C)       Gli Investitori concordano che lo Scioglimento avverrà, entro la Data di Scioglimento.

(D)       Al fine di perfezionare tempestivamente lo Scioglimento, tutti gli Investitori si incontreranno entro e non oltre 6 mesi antecedenti la Data di Scioglimento al fine di dare pronto avvio ai lavoratori preparatori necessari al corretto perfezionamento dello Scioglimento, in conformità ad ogni previsione di legge e/o di regolamento applicabile.

(E)       Ad esito del perfezionamento dello Scioglimento e con effetto a tale data, le previsioni del Patto Parasociale che riguardano BFH cesseranno automaticamente di produrre effetti senza bisogno di alcuna modifica e/o integrazione del Patto Parasociale; al contrario, quelle previsioni del Patto Parasociale che riguardano Bonifiche Ferraresi rimarranno ininterrottamente valide ed efficaci sino al Termine (come infra definito ed eventualmente prorogata), essendo espressamente escluso qualsiasi effetto novativo dello Scioglimento rispetto alle previsioni parasociali da ultimo richiamate.

(F)       Sino allo Scioglimento, BFH non eserciterà direzione e coordinamento ai sensi dell’Articolo 2497 del Cod. Civ. nei confronti di Bonifiche Ferraresi, né si doterà di una struttura organizzativa in grado di svolgere tale attività.

6. Durata del Patto Parasociale e delle pattuizioni parasociali ivi contenute

(A)       Le disposizioni del Patto Parasociale descritte ai precedenti paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 sono entrate in vigore in data 18 dicembre 2015, a seguito del perfezionamento dell’Aumento di Capitale. Il Patto Parasociale ha una durata di 3 anni decorrenti dalla Data di Sottoscrizione, e pertanto sino al 29 luglio 2018 (il Termine).

(B)       Le Parti si sono impegnate entro il primo giorno lavorativo successivo alla Data di Efficacia a mettere a disposizione del pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall’applicabile normativa, le informazioni relative alle effettive partecipazioni che saranno a tale data detenute dagli Investitori nel capitale sociale di BFH, anche al fine di dare esecuzione agli obblighi di cui all’Articolo 122 del TUF e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione.

(C)       Nei 90 giorni precedenti la scadenza del Termine, gli Investitori si incontreranno per valutare in buona fede il rinnovo del Patto Parasociale per un periodo di ulteriori 3 anni. Ciascun Investitore avrà la facoltà (ma non l’obbligo) di proporre agli altri Investitori, mediante invio di una proposta scritta irrevocabile ed incondizionata per il rinnovo del Patto Parasociale, che si intenderà rinnovato qualora tale proposta sia stata accettata da tutti gli Investitori entro la scadenza del medesimo Termine.

(D)       Nel caso in cui la procedura relativa allo Scioglimento sia completata prima della scadenza del Termine, il Patto Parasociale resterà in vigore tra gli Investitori (mutatis mutandis e, dunque, con riferimento specifico alle previsioni di cui alla Sezione I del Patto Parasociale), subordinatamente alla circostanza che lo Scioglimento e la conseguente assegnazione di Azioni agli Investitori possano essere realizzati con modalità tali da non costituire presupposto per l’insorgenza in capo ad alcuno degli Investitori, né individualmente né congiuntamente, di obblighi ai sensi di quanto prevedono gli Articoli 106 e/o 109 del TUF. 

7. Soggetto che esercita il controllo

Nessun soggetto esercita il controllo su BFH ai sensi dell’Articolo 2359 del Cod. Civ..

Alla Data di Sottoscrizione, BFH detiene una partecipazione di controllo di diritto in Bonifiche Ferraresi.

8. Deposito a Registro delle Imprese

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Ferrara il 3 agosto 2015.

Gli avvisi predisposti ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 129 del Regolamento Consob sono stati pubblicati in data 31 luglio 2015 sul quotidiano “Il Sole24Ore”, in data 24 dicembre 2015 sul quotidiano ”Italia Oggi”, in data 22 giugno 2016 sul quotidiano “Italia Oggi” ed in data 24 giugno 2016 sul quotidiano “Italia Oggi”.

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell’Articolo 130 Regolamento Consob, sul sito internet della Società all’indirizzo www.bonificheferraresi.it.

24 giugno 2016

[BAJ.2.16.2]


Scioglimento del patto parasociale
Avviso ai sensi dell’articolo 122 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e
dell’articolo 131 del Regolamento Consob 11971/99

Si fa riferimento al patto parasociale (il Patto Parasociale) sottoscritto in data 29 luglio 2015 (come successivamente modificato) tra Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Aurelia S.r.l., Autosped G S.p.A., PER S.p.A., Sergio Dompé S.r.l., Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Agritrans S.r.l., Inalca S.p.A., Ornella Maria Randi Federspiel, Banca Popolare di Cortona S.c.p.a., Bios Line Holding S.r.l., Consorzi Agrari d’Italia Società Consortile per Azioni, Consorzio Agrario dell’Emilia Società Cooperativa, Consorzio Agrario della Maremma Toscana Società Cooperativa, Consorzio Agrario del Nordest Società Cooperativa, Farchioni Olii S.p.A., Ocrim S.p.A., Società Italiana Sementi S.p.A. e B.F. Holding S.p.A. (BFH), avente ad oggetto i rapporti tra le parti quali soci diretti di BFH e indiretti di Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola (Bonifiche Ferraresi).

Si dà atto che il Patto Parasociale si è sciolto in data 13 febbraio 2017, contestualmente al perfezionamento dell’accordo di investimento tra BFH, Bonifiche Ferraresi e CDP Equity S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento Consob n. 11971/99, la notizia sopra riportata è disponibile sul sito internet di Bonifiche Ferraresi all’indirizzo www.bonificheferraresi.it - sezione Patti Parasociali.

15 febbraio 2017

[BAJ.2.17.1]