Crowdfunding - Gestori

Gestori di piattaforme per il crowdfunding

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La disciplina nazionale in tema di crowdfunding, adottata nel 2012 e che è stata applicata fino al 10 novembre 2023, è mutata radicalmente con l'emanazione del Regolamento europeo (UE) n. 1503/2020 sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Detto Regolamento ha, infatti, introdotto un framework comune a livello europeo per tutti i gestori di piattaforme di crowdfunding, disciplinando (e, quindi, assoggettando ad un apposito regime di riserva) i servizi di crowdfunding a favore di imprese, sia nella forma dell'investment-based (tipicamente avente ad oggetto titoli di capitale e/o di debito) e sia nella forma del lending-based (tipicamente avente ad oggetto prestiti). Lo stesso Regolamento ha attribuito competenze di vigilanza, anche di tipo autorizzativo, in capo alle autorità competenti dei singoli Stati membri e ha previsto l'istituzione, a cura dell'ESMA, di un Registro unico a livello europeo dei fornitori di servizi di crowdfunding.

La Consob, a seguito della consultazione del mercato effettuata nel periodo dal 2 marzo al 17 marzo 2023, ha adottato - sentita la Banca d'Italia - il Regolamento in materia di servizi crowdfunding per le imprese ai sensi di quanto previsto dall'art. 4-sexies.1, comma 9, del d.lgs. n. 58/1998. Insieme al Regolamento sono stati pubblicati anche il Modulo standard per la presentazione dell'istanza e la Relazione illustrativa sugli esiti della consultazione.

Per quanto di competenza della Consob, pertanto, si è completato il processo di adeguamento della normativa nazionale alle previsioni dettate dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dai relativi Regolamenti delegati.

A seguito della conclusione del regime transitorio di cui all'art. 48 del Regolamento (UE) 2020/1503, dall'11 novembre 2023 possono operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione ai sensi del medesimo Regolamento e che, come tali, sono iscritti nell'apposito Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 2020/1503, tenuto dall'ESMA.

A partire dalla medesima data dell'11 novembre 2023, la disciplina nazionale di cui al previgente articolo 50-quinquies del TUF, ivi inclusa quella relativa al Registro di cui al comma 2 del medesimo articolo, non è più applicabile (cfr. art. 1, comma 3, del D.lgs. 30/2023). Eventuali informazioni sulle pregresse iscrizioni a tale ultimo Registro, potranno essere richieste tramite il "modulo SIPE" disponibile nella sezione "Chiedi alla Consob" del sito.

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