Emittenti titoli diffusi

EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI FRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

Gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. n. 58/1998 (Tuf), sono definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) con riferimento sia alle azioni sia alle obbligazioni.

Gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono tenuti a rispettare i relativi obblighi previsti dal Tuf e dalle disposizioni di attuazione del Regolamento Emittenti (informazioni privilegiate; documentazione contabile; attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori; limiti al cumulo degli incarichi dei componenti del collegio sindacale; ecc.). Inoltre, ai fini dell'applicazione della revisione legale, tali emittenti rientrano tra gli "enti sottoposti a regime intermedio" ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Agli emittenti azioni diffuse si applicano altresì le disposizioni del codice civile relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate.

Per effetto della delibera Consob n. 20621 del 10 ottobre 2018, divenuta efficace a partire dal 23 novembre 2018, la Consob pubblica le informazioni relative agli emittenti strumenti finanziari diffusi in continuo sulla base di quanto dichiarato e trasmesso alla Consob dalle stesse società.

Resta fermo che, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal TUF, gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis del medesimo Regolamento Emittenti, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni. In deroga al citato comma 1 dell'art. 108, gli emittenti, i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione (comma 4 dell'art. 108).

Si riportano di seguito gli Allegati 3G, 3G-bis e 3G-ter, da utilizzare per la comunicazione delle previste informazioni alla Consob. Ciascuno dei citati allegati è suddiviso in due moduli (parte 1, ad uso della Consob, e parte 2, oggetto di pubblicazione). Si richiede di compilare ogni campo dei citati moduli e di inviarli, mantenendo separati i relativi files, all'indirizzo di posta elettronica certificata consob@pec.consob.it, all'attenzione della Divisione Informazione Emittenti - Ufficio Prospetti Equity e IPO.