Consob Informa - Anno XXXI - N. 45 - 15 dicembre 2025 - AREA PUBBLICA
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Le notizie della settimana:
Consob avverte i risparmiatori: attenzione ai tentativi di frode tramite false e-mail contenenti riferimenti illeciti all'Autorità - Oscurati 10 siti web abusivi e chiesta la rimozione di un'app per cellulari con la quale venivano prestati abusivamente servizi finanziari: ancora un caso di indebito utilizzo dell'immagine della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Finanza sostenibile, attenzione all'eccesso di fiducia nelle proprie capacità di valutazione - Pubblicato dalla Consob un Quaderno di Finanza sul comportamento degli investitori italiani e sul ruolo della consulenza finanziaria sui temi Esg
Come sta cambiando la finanza sostenibile in Europa? Come rispondono Italia e Francia? Pubblicato il Quaderno di finanza sostenibile n. 6/2025
Aggiornamento della Guida nazionale Tiber-It
Elenco aggiornato dei conglomerati finanziari italiani aggiornato al 31 dicembre 2024
Le decisioni della Commissione assunte o rese pubbliche nel corso della settimana
Avvertenza: i provvedimenti adottati dalla Consob sono pubblicati nel Bollettino dell'Istituto e, quando previsto, anche nella Gazzetta Ufficiale. Le notizie riportate in questo notiziario rappresentano una sintesi dei provvedimenti di maggiore e più generale rilevanza e pertanto la loro diffusione ha il solo scopo di informare sull'attività della Commissione.
- LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA -
Trasferimenti inesistenti di fondi da conti esteri o infondati obblighi derivanti dalla Brexit: attenzione ai tentativi di frode che arrivano da false e-mail con fittizi indirizzi Consob. L'Autorità ha pubblicato un'Avvertenza per mettere in guardia i risparmiatori sulle iniziative fraudolente da parte di soggetti che, fingendosi incaricati della Consob, inviano e-mail da indirizzi di posta elettronica apparentemente riconducibili alla Commissione. Il loro scopo è quello di indurre i risparmiatori a versare somme di denaro per beneficiare di presunti servizi di “recupero crediti” o per lo “sblocco” di fantomatici fondi o cripto-attività.
La Consob, inoltre, nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 10 siti internet.
In particolare, è stata disposta la chiusura di 6 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito che promuoveva una piattaforma di trading non autorizzata mediante indebito ricorso ai riferimenti e all'immagine di personalità note al pubblico italiano quali, nello specifico, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Sigfrido Ranucci. Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:
- “FXInvest” (sito internet https://fxinvest.co e relativa pagina https://client.fxinvest.co);
- “ICCTRADES” (sito internet https://icctrades.com e relativa pagina https://client.icctrades.com);
- “FortivestTrade” (sito internet www.fortivesttrade.org);
- “Vorenixio” (sito internet https://vorenixio.pro);
- “Eurotradecfd” (sito internet https://eurotrade24-cfds.com e relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com);
- Morgan Capital Ltd – “huriyettdaily.news” (sito internet https://morgancapital.io e relativa pagina https://cfd.morgancapital.io e collegato sito internet pubblicitario https://huriyettdaily.news).
Inoltre, la Consob ha ordinato l'oscuramento di 3 siti internet mediante i quali venivano abusivamente prestati servizi per le cripto-attività:
- “Druvaxio” (sito internet https://druvaxio-invest.com);
- “Lucrumiagroup” (siti internet https://www.lucrumiaofficial.co e https://www.lucrumiamode.co, con le relative pagine https://wap.lucrumiaofficial.co e https://wap.lucrumiamode.co).
Sale, così, a 1517 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
Infine, la Consob ha chiesto al produttore Apple di rimuovere dalla propria piattaforma di distribuzione in Italia l'app per dispositivi mobili, collegata a “Eurotradecfd”, denominata “DataShark GT”: un'applicazione attraverso la quale venivano abusivamente offerti servizi finanziari.
L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi, di quelli introdotti dalla “Legge Capitali” relativamente all'oscuramento dei siti con i quali vengono svolte campagne pubblicitarie aventi ad oggetto piattaforme di intermediazione abusiva, nonché dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR (Regolamento UE e d.lgs. n. 129/2024) in merito all'oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.
La Consob richiama, inoltre, l'attenzione sull'evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web “clonati”, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale - come immagini, voci o video - con l'obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.
A tal fine Consob ricorda che sul proprio sito è presente la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Informazione e competenze sono elementi chiave per favorire le scelte degli investitori verso prodotti sostenibili e promuovere la transizione Esg (Enviromental, Social, Governance). Tuttavia, un'eccessiva fiducia nelle proprie conoscenze sulla sostenibilità può portare a scelte di investimento non consapevoli da parte dei risparmiatori.
Il Quaderno di Finanza “Investitori retail e finanza sostenibile”, pubblicato dalla Consob, mostra infatti come un maggiore accesso ad informazioni sulla finanza sostenibile aumenti sia la conoscenza verso prodotti sostenibili sia il rischio di un eccesso di fiducia (overconfidence) nella percezione di tale competenza da parte degli investitori.
Per questo motivo gli autori - Francesco Corielli e Francesco Saita dell'Università Bocconi, Daniela Costa e Monica Gentile della Divisione Studi e Regolamentazione della Consob - hanno evidenziato la necessità di prevedere un impianto normativo e informativo che non si limiti ad accrescere le competenze degli investitori ma consideri anche le possibili distorsioni cognitive legate all'eccesso di fiducia.
Infine, secondo lo studio che si basa sui dati raccolti dalla Consob per il ‘Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane', la consulenza finanziaria è un fattore che incide positivamente sulle scelte di investimento Esg. La propensione ad investire in asset sostenibili è fortemente correlata al fatto che il consulente abbia posto domande sulle preferenze di sostenibilità o fornito informazioni sui prodotti sostenibili, in particolare quando ciò avviene su iniziativa del consulente stesso.
È online il nuovo Quaderno Consob di finanza sostenibile “Sistemi giuridici a confronto”, che analizza l'impatto delle principali norme europee sulla sostenibilità, sulla governance societaria e sui doveri degli amministratori nei due ordinamenti.
Lo studio approfondisce:
- l'evoluzione del quadro europeo in materia di rendicontazione di sostenibilità, due diligence sulla catena del valore, classificazione delle attività ecosostenibili e obbligazioni verdi;
- come questi interventi incidono su organizzazione societaria, gestione dei rischi Esg e responsabilità degli amministratori;
- il ruolo sempre più centrale delle autorità di vigilanza, come la Consob e l'Amf francese, nel garantire trasparenza, comparabilità e qualità dei dati di governance;
- il confronto tra pratiche italiane e francesi nell'attuazione della disciplina europea.
Emergono due elementi chiave:
- gli obiettivi europei di sostenibilità restano invariati, anche mentre si interviene per semplificare gli obblighi a carico delle imprese;
- la transizione sostenibile richiede il contributo congiunto di imprese, investitori, operatori e società civile.
La crescente minaccia cibernetica trova nel settore finanziario un obiettivo privilegiato in considerazione dell'intensa digitalizzazione dei modelli di business, dei servizi forniti e delle estese e crescenti interconnessioni che lo caratterizzano. Tra gli strumenti che le Autorità e gli operatori adottano per innalzare le capacità di difesa, delle singole entità finanziarie e del sistema finanziario nel suo complesso rileva anche l'esecuzione di test avanzati di cybersicurezza di tipo Threat-Led Penetration Testing (Tlpt).
La Consob, la Banca d'Italia, e l'Ivass hanno promosso lo svolgimento di questi test, su base volontaria, già dal 2022 e hanno adottato congiuntamente la Guida nazionale Tiber-It (la Guida), come contestualizzazione del framework armonizzato della Bce Tiber-Eu.
Dal gennaio 2025 è applicabile il Regolamento (UE) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act - Dora), che rende obbligatorio lo svolgimento su base periodica dei test Tlpt per alcune entità finanziarie di maggiore rilevanza per il sistema finanziario, individuate dalle Autorità. Le previsioni di Dora in materia sono ulteriormente dettagliate nel Regolamento delegato (UE) 2025/1190 del 13 febbraio 2025 (Rts sui Tlpt), anche il framework europeo Tiber-Eu è stato aggiornato nel gennaio 2025 per recepire dette novità.
In relazione a quanto sopra, la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass hanno disposto l'aggiornamento della Guida TIBER-IT, per allinearla alle disposizioni di Dora, agli Rts sui Tlpt e alla nuova versione europea del framework Tiber-Eu. La Guida rappresenta ora il quadro di riferimento e di supporto sia per i test di tipo obbligatorio ai sensi del Dora sia per i test volontari, il cui svolgimento da parte delle entità finanziarie che non sono sottoposte ai test obbligatori continua a essere possibile, ed è auspicato. Per lo svolgimento dei test si dovrà fare riferimento anche alle previsioni del Dora, all'Rts sui Tlpt, al Tiber-Eu e ai relativi documenti di supporto, a cui la Guida fa rimando (vedi Comunicazione congiunta Consob, Banca d'Italia e Ivass sull'aggiornamento della Guida nazionale TIBER-IT datata dicembre 2025).
La Guida è principalmente indirizzata alle entità finanziarie incluse nell'ambito di applicazione del Regolamento Dora, come recepito in Italia dal D.Lgs. n. 23 del 10 marzo 2025.
Sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di identificazione e vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari sottoscritto il 10 febbraio 2025, la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass hanno aggiornato l'elenco dei conglomerati finanziari italiani, vale a dire di quei gruppi societari che svolgono attività in misura significativa sia nel settore assicurativo sia in quello bancario e/o dei servizi di investimento.
La vigilanza sui conglomerati finanziari viene esercitata, ai sensi del d.lgs. n. 142/2005 (“decreto conglomerati”), con gli strumenti della vigilanza supplementare che si aggiungono a quelli utilizzati per l'esercizio delle vigilanze settoriali, al fine di monitorare in modo sistematico l'adeguatezza patrimoniale e la rischiosità del gruppo nel suo complesso, tenendo conto delle interrelazioni fra le attività assicurative e bancario/finanziarie svolte dalle sue diverse componenti.
L'elenco al 31 dicembre 2024 include un conglomerato finanziario a guida assicurativa sottoposto a vigilanza supplementare già lo scorso anno. L'Ivass mantiene il ruolo di autorità coordinatrice sul conglomerato.
Nell'elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono enti vigilati significativi, la cui identificazione spetta alla Banca Centrale Europea nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.
La lista aggiornata dei conglomerati identificati al 31 dicembre 2024 è reperibile presso i siti di Consob, Banca d'Italia e Ivass.
ELENCO DEI CONGLOMERATI FINANZIARI ITALIANI CON RIFERIMENTO AI DATI AL 31 DICEMBRE 2024
In base agli ultimi dati di bilancio e alle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2024, la Consob, la Banca d'Italia e l'Ivass hanno individuato i seguenti conglomerati finanziari:
| Conglomerato | Settore prevalente | Autorità coordinatrice | Autorità competenti rilevanti diverse dal coordinatore |
|---|---|---|---|
| Generali | Assicurativo | Ivass |
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Austria) Czech National Bank (Czech Republic) Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (France) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germany) Magyar Nemzeti Bank (Hungary) Banca d'Italia (Italy) Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Spain) |
- Approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da EBidCo Srl su un massimo di 12.868.053 azioni ordinarie emesse da Eles Semiconductor Equipment Spa, ad un prezzo per azione pari a 2,65 euro. L'offerta è finalizzata ad acquistare la totalità delle azioni e a conseguire la revoca delle stesse dalla negoziazione (il “delisting”). L'offerta, ai sensi degli articoli. 103, comma 4, lett. d), del Tuf e 44 del Regolamento Consob n. 11971/1999 si qualifica come offerta concorrente rispetto a quella annunciata da Mare Engineering Group Spa, in data 6 ottobre 2025 (delibera n. 23788 del 12 dicembre 2025).
- Approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del Tuf, il documento concernente l'offerta pubblica di acquisto promossa da BackSpin Spa, obbligatoria ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di Spindox, su un massimo di 1.144.146 azioni ordinarie emesse da Spindox Spa, rappresentative del 19,07% del capitale sociale dell'Emittente, ad un prezzo per azione pari ad 13,00 euro cum dividendo (delibera n. 23782 dell'11 dicembre 2025).
- Autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR), la società Monte Titoli a esternalizzare ai nuovi fornitori indicati nell'istanza di autorizzazione le attività Ict relative all'utilizzo di servizi cloud e di servizi di messagistica Ict, rientranti nel progetto T2S Recovery (delibera n. 23756 del 12 novembre 2025).
- Autorizzata, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del d.lgs. 58/98, la commercializzazione in Italia del Fia (Fondo di investimenti alternativo) mobiliare italiano chiuso riservato “Anima Italian Strategic Equity”, gestito da Anima Sgr Spa.
- Autorizzata, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del d.lgs. 58/98, la commercializzazione in Italia e in alcuni Paesi europei del Fia (Fondo di investimenti alternativo) immobiliare italiano chiuso riservato “Dea Twin Transition Infrastructure Fund”, gestito da Dea Capital Real Estate Sgr Spa.
- Autorizzata Daxton Capital Limited, con sede nel Regno Unito, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del Tuf , a svolgere, in regime di libera prestazione in Italia, nei confronti di clienti professionali e controparti qualificate, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del medesimo Tuf, i servizi di investimento di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e consulenza in materia di investimenti, di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b), e) e f), del Tuf, con le seguenti modalità operative: senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela. Daxton Capital Limited viene iscritta nella sezione imprese di Paesi terzi diverse dalle banche dell'Albo di cui all'articolo 20 del Tuf, è autorizzata ad operare in Italia in conformità alle disposizioni applicabili alle imprese d'investimento di Paesi terzi ai sensi del Tuf ed è sottoposta per tale operatività al regime di vigilanza ivi previsto (delibera n. 23789 del 12 dicembre 2025).
Ordine, ai sensi dell'articolo 7-octies, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:
- FXInvest tramite il sito internet https://fxinvest.co e la relativa pagina https://client.fxinvest.co (delibera n. 23794 del 12 dicembre 2025);
- Icctrades tramite il sito internet https://icctrades.com e la relativa pagina https://client.icctrades (delibera n. 23795 del 12 dicembre 2025);
- FortivestTrade tramite il sito internet www.fortivesttrade.org (delibera n. 23797 del 12 dicembre 2025);
- Eurotradecfd tramite il sito internet https://eurotrade24-cfds.com, la relativa pagina https://client.eurotrade24-cfds.com e la collegata applicazioni per dispositivi mobili denominata “DataShark GTX” (per sistemi operativi IOS) (delibera n. 23792 del 12 dicembre 2025);
- Morgan Capital Ltd tramite il sito internet https://morgancapital.io e relativa pagina https://cfd.morgancapital.io (delibera n. 23793 del 12 dicembre 2025).
Ordine, ai sensi dell'articolo 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 129/2024, di porre termine alla violazione dell'articolo 59 del MiCAR posta in essere da:
- Druvaxio tramite il sito internet https://druvaxio-invest.com (delibera n. 23791 del 12 dicembre 2025);
- Lucrumiagroup tramite i siti internet https://www.lucrumiaofficial.co e https://www.lucrumiamode.co e le relative pagine https://wap.lucrumiaofficial.co e https://wap.lucrumiamode.co (delibera n. 23790 del 12 dicembre 2025).
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