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Delibera n. 19850

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. (ora Azimut Capital Management SGR S.p.A.), per violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a) e d), del d.lgs. n. 58/1998 e relative norme di attuazione e, in qualità di responsabile in solido, della medesima Società

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta nei confronti di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. (di seguito, anche solo “Azimut”, “la SIM” o “la Società”) ed, in particolare, lo stralcio di ispezione della Banca d’Italia trasmesso alla Consob per i profili di propria competenza con nota del 7 agosto 2015 nonché l’ulteriore documentazione pervenuta dalla stessa Banca d’Italia il 2 febbraio 2016, da cui sono emerse talune irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento concernenti in particolare:

- carenze relative alla profilatura della clientela nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 19 febbraio 2016;

- carenze relative alla metodologia adottata dalla SIM per la profilatura dei prodotti finanziari e per la verifica dell’adeguatezza nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 20 novembre 2015;

- la scarsa efficacia della funzione di Compliance nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 27 novembre 2015;

VISTA la nota del 19 febbraio 2016, con la quale Azimut ha fornito riscontro ad una richiesta di dati e notizie, formulata dalla Consob il 23 dicembre 2015 e volta all’acquisizione di ulteriori elementi ritenuti utili a fini istruttori;

VISTE le note del 4 aprile 2016, notificate agli interessati tra il 4 aprile 2016 e il 2 maggio 2016, con le quali la Divisione Intermediari ha contestato, ai sensi degli artt. 190 e 195 del TUF, nel testo vigente all’epoca dei fatti, la violazione:

  1. del combinato disposto dell’art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti, nonché dell’art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 - che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento;
  2. del combinato disposto degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza e degli artt. 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998 -, che disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di appropriatezza;
  3. dell’art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 - adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – che disciplinano l’attività della funzione di controllo di conformità (compliance) delineandone le responsabilità e imponendo agli intermediari di garantire alla medesima funzione un adeguato accesso alle informazioni pertinenti;

RILEVATO che in relazione a quanto sopra sono state formulate contestazioni nei confronti dei sigg.ri: Pietro Giuliani, Marco Malcontenti, Paola Antonella Mungo, Silvano Bramati, Paolo Martini, Denis Fabrizio Baraviera, Mauro Moschino, Alberto Parentini, Oliviero Pulcini, Antonella Tirabassi, Franco Deliperi, Claudio Foscoli, Gabriele Blei, Claudio Bonetti, Giuliano Cesareo, Gianfranco Dentella, Riccardo Maffiuletti, Aldo Messa, Marco Lori, Giancarlo Strada, Francesco Tabone, Roberta Garbelli;

RILEVATO che con nota del 4 aprile 2016, notificata in pari data, la predetta violazione è stata contestata anche ad Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A., in qualità di responsabile in solido;

RILEVATO che con le sopra citate note gli interessati sono stati resi edotti della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

VISTE le separate note dell’8 aprile 2016 e le rispettive integrazioni dell’11 aprile 2016 e del 15 aprile 2016, con cui Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. ha formulato istanza di accesso agli atti ed ha richiesto la proroga per la presentazione delle deduzioni difensive;

VISTA la nota del 15 aprile 2016 con cui gli esponenti aziendali destinatari della lettera di contestazione hanno parimenti richiesto la proroga dei rispettivi termini per la presentazione delle deduzioni difensive;

RILEVATO che le anzidette richieste sono state riscontrate positivamente dalla Consob e gli atti del procedimento sono stati consegnati all’interessata in data 27 aprile 2016;

VISTA l’istanza di audizione dell’8 aprile 2016 formulata da Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A. anche per conto di taluni esponenti aziendali;

ESAMINATA la nota del 22 giugno 2016 che reca in forma unitaria le difese di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.P.A. e degli esponenti aziendali raggiunti dagli addebiti contestati;

VISTO il verbale di audizione in data 3 ottobre 2016;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione dell’11 novembre 2016 con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive formulate dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione, formulando conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 16 novembre 2016 con la quale è stata tramessa ai soggetti interessati copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza delle violazioni contestate ed alla specifica determinazione delle sanzioni;

ESAMINATA la nota del 21 dicembre 2016 con le quali i soggetti interessati hanno presentato, congiuntamente, le proprie controdeduzioni scritte che, sostanzialmente, richiamano argomentazioni già dispiegate nella precedente fase del procedimento e già motivatamente valutate nella Relazione dell’Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, le violazioni sopra richiamate da parte dei predetti esponenti aziendali;

VISTO l’art. 190 del TUF che, nel testo vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione, punisce l’inosservanza delle disposizioni previste, tra l’altro, dall’art. 21 dello stesso decreto, nonché delle “disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d’Italia o dalla Consob” in base al medesimo articolo, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 250.000,00;

VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

TENUTO CONTO, in particolare, della gravità obiettiva delle violazioni accertate, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità;

CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

- la carica ricoperta da ciascun esponente aziendale e la relativa durata, nonché l’effettiva funzione svolta all’interno della Società;

- la maggiore durata della violazione concernente le carenze relative alla profilatura della clientela (1° ottobre 2014 - 19 febbraio 2016) rispetto a quella delle altre violazioni accertate;

- le dimensioni, la complessità dell’attività svolta dalla SIM nonché la natura comportamentale e procedurale delle violazioni, in ossequio al principio di proporzionalità;

- con riferimento al Responsabile della funzione di controllo e conformità alle norme, la circostanza che essendo, a differenza degli altri esponenti aziendali, in carica fin dal 1° gennaio 2012, avrebbe dovuto prontamente attivarsi per porre rimedio alle carenze afferenti la profilatura della clientela e dei prodotti;

- gli interventi correttivi medio tempore adottati dalla Società;

- la circostanza che, dalle evidenze in atti, non risulta che siano conseguiti danni agli investitori;

RITENUTO, con riferimento all’elemento soggettivo, che i comportamenti rilevati sono imputabili quantomeno a titolo di colpa;

RILEVATO che, con efficacia dal 1° ottobre 2016, è intervenuta la scissione, in favore di Azimut Capital Management SGR S.p.A., del ramo relativo alla prestazione dei servizi d’investimento di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A.;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

- sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:

1) sig. Pietro Giuliani (Presidente del Consiglio di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 15.500,00, di cui euro 5.500,00 per la violazione sub A), euro 5.000,00 per la violazione sub B) ed euro 5.000,00 per la violazione sub C);

2) sig. Marco Malcontenti (Consigliere di amministrazione – Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

3) sig.ra Paola Antonella Mungo (Consigliere di amministrazione – Responsabile della Direzione Prodotti e della Direzione progetti Speciali dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

4) sig. Silvano Bramati (Consigliere di amministrazione – Responsabile della Direzione Commerciale dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

5) sig. Paolo Martini (Consigliere di amministrazione Responsabile della Direzione Commerciale dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

6) sig. Denis Fabrizio Baraviera (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

7) sig. Mauro Moschino (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

8) sig. Alberto Parentini (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

9) sig. Oliviero Pulcini (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

10) sig.ra Antonella Tirabassi (Consigliere di amministrazione - Responsabile della Direzione Prodotti; dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

11) sig. Franco Deliperi (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

12) sig. Claudio Foscoli (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

13) sig. Gabriele Blei (Consigliere di amministrazione dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

14) sig. Claudio Bonetti (Consigliere di amministrazione – Responsabile della Direzione IT e Operations; dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

15) sig. Giuliano Cesareo (Consigliere di amministrazione dal 04.03.2015) sanzione pecuniaria di euro 11.000,00, di cui euro 4.000,00 per la violazione sub A), euro 3.500,00 per la violazione sub B) ed euro 3.500,00 per la violazione sub C);

16) sig. Gianfranco Dentella (Consigliere di amministrazione dal 04.03.2015) sanzione pecuniaria di euro 11.000,00, di cui euro 4.000,00 per la violazione sub A), euro 3.500,00 per la violazione sub B) ed euro 3.500,00 per la violazione sub C);

17) sig. Riccardo Maffiuletti (Consigliere di amministrazione dal 04.03.2015) sanzione pecuniaria di euro 11.000,00, di cui euro 4.000,00 per la violazione sub A), euro 3.500,00 per la violazione sub B) ed euro 3.500,00 per la violazione sub C);

18) sig. Aldo Messa (Consigliere di amministrazione dal 04.03.2015) sanzione pecuniaria di euro 11.000,00, di cui euro 4.000,00 per la violazione sub A), euro 3.500,00 per la violazione sub B)ed euro 3.500,00 per la violazione sub C);

19) sig. Marco Lori (Presidente del Collegio sindacale dal 16.04.2014 - Sindaco effettivo) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub B) ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

20) sig. Giancarlo Strada (Sindaco effettivo dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

21) sig. Francesco Tabone (Sindaco effettivo dal 16.04.2014) sanzione pecuniaria di euro 14.000,00, di cui euro 5.000,00 per la violazione sub A), euro 4.500,00 per la violazione sub ed euro 4.500,00 per la violazione sub C);

22) sig.ra Roberta Garbelli (Responsabile del controllo di conformità dal 01.01.2012) sanzione pecuniaria di euro 8.500,00 di cui euro 4.500,00 per la violazione sub A) ed euro 4.000,00 per la violazione sub B).

- è ingiunto ad Azimut Capital Management SGR S.p.A. con sede in Milano (MI), Via Cusani, n. 4, per effetto della scissione in suo favore del ramo relativo alla prestazione dei servizi di investimento di Azimut Consulenza per Investimenti SIM S.p.A., in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell’importo complessivo di euro 292.000,00, quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del TUF alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica.

18 gennaio 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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