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Bollettino


Delibera n. 20079

Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del sig. Fabio Gaiatto, quale Director della società Venice Forex Investment D.O.O., e, a titolo di responsabilità solidale, nei confronti della medesima società, oggi Venice Investment D.O.O., per violazione dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche solo «TUF») e, in particolare, il suo art. 18, comma 1, secondo cui l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi e attività di investimento è riservato a determinati soggetti - SIM, banche e altre imprese di investimento - in possesso di specifici requisiti ed all'uopo debitamente autorizzati;

VISTA la nota, pervenuta alla Consob il 12 febbraio 2016, con cui è stata segnalata l'attività posta in essere da «Venice Forex Investment» con sede a Portugruaro (Venezia) ed è stato trasmesso il testo di una «Proposta di Consulenza Finanziaria basata sul Mercato Forex» (di seguito, anche solo «proposta») che sarebbe stato offerto da tale soggetto agli investitori;

RILEVATO che la Divisione Tutela del Consumatore (di seguito, anche solo «DTC»), sulla base di preliminari ricerche effettuate via internet, ha riscontrato l'esistenza di un apposito sito web (www.veniceforexinvestment.com) dedicato alla promozione dell'attività contrattuale di cui innanzi, che è risultato riconducibile alla società slovena Venice Forex Investment d.o.o. (di seguito, anche solo «Venice») ed al suo amministratore sig. Fabio Gaiatto;

VISTA la richiesta inviata dalla DTC il 12 febbraio 2016 e la nota di riscontro della Divisione Ispettorato (di seguito, anche solo «DIS») del 18 febbraio 2016, con cui quest'ultima ha riferito degli accertamenti svolti in data 17 febbraio 2016 sul menzionato sito www.veniceforexinvestment.com, da cui è, tra l'altro, emerso che lo stesso:

- attivo alla data delle verifiche svolte e registrato dal sig. Fabio Gaiatto, era redatto in lingua italiana e risultava riconducibile alla menzionata società Venice Forex Investment d.o.o., avente sede legale in Slovenia nonché una succursale italiana ubicata a Portogruaro, che sarebbe stata istituita – stando a quanto era ivi scritto - al fine di «servire al meglio» la clientela italiana;

- illustrava i servizi offerti (Piano d'investimento; Consulenza e didattica; Strategie di marketing; Gestione patrimonio; Analisi finanziarie; Analisi portafoglio), indicando i compensi richiesti per le prestazioni erogate e fornendo accesso ad un form, da compilare on-line, per la richiesta di informazioni, nonché due indirizzi e-mail, un numero di telefono mobile e l'indirizzo sia della sede slovena sia della succursale veneta;

VISTA la richiesta di informazioni inviata dalla DTC in data 22 gennaio 2016 e sollecitata il 23 marzo 2016, indirizzata all'autore della segnalazione del 12 febbraio 2016, nonché le note di riscontro da questi inviate il 9 giugno 2016 ed il 21 settembre 2016, con cui l'esponente ha fornito maggiori dettagli sulla operatività di Venice e soggiunto che il sig. Gaiatto avrebbe continuato a effettuare raccolta di denaro in varie forme;

VISTA la richiesta di informazioni inviata dalla DTC il 20 luglio 2016 e sollecitata il 23 agosto 2016 e diretta ad un soggetto che era emerso aveva effettuato investimenti con Venice, nonché la relativa nota di riscontro trasmessa dall'oblato il 26 settembre 2016, con cui questi - confermato di essersi «informato della […] attività [svolta dalla società del sig. Gaiatto] tramite il [sito] web» e di aver sottoscritto la «Proposta on line in data 3/11/2015» - ha trasmesso copia del contratto sottoscritto con Venice, del bonifico di euro 1.000,00 effettuato in pari data in favore della società, dell'estratto conto inviatogli da Venice «dove si possono riscontrare i compensi maturati», nonché del bonifico effettuato in suo favore da Venice il 22 dicembre 2015, per euro 632,70, quale rendimento derivante dall'investimento effettuato;

VISTO il richiamo d'attenzione del 23 febbraio 2016, inviato a Venice, con cui la DTC ha richiesto precisazioni sui servizi offerti on line e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere nei confronti dei soggetti residenti in Italia un'attività configurabile come un servizio di investimento, per la cui prestazione la normativa italiana richiede apposita autorizzazione ed in assenza della quale si configurerebbe una fattispecie di illecito sia penale che amministrativo;

VISTA la corrispondenza intercorsa con Venice tramite un suo legale, ed in particolare, le due missive da questi inoltrate alla Consob, pervenute l'8 marzo 2016 ed il 19 aprile 2016, con cui l'esponente ha, tra l'altro, comunicato che la società aveva interrotto l'attività svolta sul succitato sito web;

VISTA la richiesta di follow-up inoltrata della DTC l'11 marzo 2016, e la correlata nota di riscontro di DIS, trasmessa il 14 marzo 2016, con cui quest'ultima ha riferito degli esiti delle ulteriori verifiche svolte l'11 marzo 2016 sul sito www.veniceforexinvestment.com, risultato a quella data ancora parzialmente accessibile, quantomeno con riguardo ad una pagina con la dicitura «prossimamente disponibile», recante indicazione di informazioni di contatto relative all'utenza telefonica (con prefisso sloveno), all'indirizzo di posta elettronica ed all'indirizzo della sede slovena della società;

RILEVATO che, allo stato, tale sito è del tutto inaccessibile;

VISTA la «comunicazione a tutela» dei risparmiatori italiani pubblicata su www.consob.it il 26 aprile 2016 in merito all'attività svolta tramite il citato sito;

VISTA la nota del 17 ottobre 2016, notificata il 21 ottobre 2016 (quanto al sig. Gaiatto) ed il 24 novembre 2016 (quanto a Venice), con cui la DTC ha contestato la violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF, secondo cui l'esercizio in via professionale nei confronti del pubblico italiano dei servizi e attività di investimento è riservato a determinati soggetti (SIM, banche e altre imprese di investimento) in possesso di specifici requisiti e all'uopo debitamente autorizzati, a:

- sig. Fabio Gaiatto, quale amministratore unico di Venice Forex Investment d.o.o. al tempo dei fatti, ai sensi degli artt. 190, comma 1 e 195, comma 1, del TUF;

- Venice Forex Investment d.o.o. (la cui denominazione è variata, dal giugno 2016, in Venice Investment d.o.o.), quale obbligato in solido con lo stesso, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, al tempo vigente;

VISTE la nota pervenuta il 9 novembre 2016, con cui il sig. Gaiatto ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio, e la nota di positivo riscontro inviata all'istante dalla DTC il 13 gennaio 2017;

VISTE le note pervenute il 21 dicembre 2016, con cui Venice ha formulato istanze di proroga del termine per il deposito di memorie difensive e di accesso agli atti, nonché le relative note di accoglimento inviate all'istante il 23 dicembre 2016 e l'11 gennaio 2017;

VISTE le note del 9 novembre 2016 e del 23 dicembre 2016, con cui il sig. Gaiatto e la società Venice hanno formulato, dapprima disgiuntamente e, successivamente, il 12/13 gennaio 2017, in forma congiunta, istanza di audizione personale del sig. Gaiatto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Venice;

VISTE le note di positivo riscontro alle predette istanze trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative il 14 novembre 2016 ed il 15 febbraio 2017, anche all'esito della ricezione di apposite comunicazioni in merito alla revoca del mandato conferito da Venice al difensore originariamente incaricato ed alla sua sostituzione con il medesimo legale nominato dal sig. Gaiatto;

VISTA la memoria pervenuta il 15 febbraio 2017 con cui Venice ed il sig. Gaiatto hanno svolto argomentazioni difensive in merito a quanto oggetto di contestazione;

VISTO il verbale dell'audizione personale del sig. Gaiatto, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Venice, svoltasi il 9 marzo 2017;

VISTA l'ulteriore memoria pervenuta il 20 marzo 2017, integrativa del verbale di audizione del 9 marzo 2017, in uno ai suoi allegati;

VISTA la Relazione per la Commissione del 19 maggio 2017, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione e formulato le conseguenti proposte in merito alla quantificazione della relativa sanzione;

VISTE le note del 19 maggio 2017 con le quali sono state trasmesse alle parti copie della citata Relazione per la Commissione del 19 maggio 2017;

PRESO ATTO che le parti non si sono avvalse della facoltà di presentare controdeduzioni scritte;

RITENUTI accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, i fatti oggetto di contestazione e, conseguentemente, accertata la violazione dell'art. 18, comma 1, del TUF;

VISTO l'art. 190, comma 1, del TUF, nella formulazione vigente al tempo dei fatti, il quale, per la violazione dell'art. 18, comma 1, del medesimo Testo Unico, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila;

CONSIDERATI i criteri generali di cui all'art. 11 della Legge n. 689/1981, ai sensi del quale «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»;

CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità dell'illecito accertato, assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

- la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali;

- la gravità soggettiva della condotta posta in essere;

CONSIDERATO che la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento;

CONSIDERATO, con riferimento all'elemento soggettivo, che:

- la violazione, pur accertata con riguardo solo ad un periodo circoscritto (pari a circa tre mesi, dall'inizio del novembre del 2015 alla metà del febbraio del 2016), non è del tutto cessata neppure all'atto della verifica ispettiva dell'11 marzo 2016, laddove il sito, ancora redatto in lingua italiana, pur modificato dava accesso ad una pagina con la dicitura «prossimamente disponibile» e recava evidenza dei recapiti sloveni della società, evidentemente intendendo, con ciò, fungere da tramite anche con la clientela italiana;

- vi è evidenza che le attività illecitamente promosse dalla società hanno coinvolto quantomeno un investitore italiano;

RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la violazione sia imputabile al sig. Fabio Gaiatto quantomeno a titolo di colpa;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

a) nei confronti del sig. Fabio Gaiatto, cittadino italiano, nato a Portogruaro (VE) il 23 maggio 1975 [...omissis...], nella qualità di director di Venice Forex Investment d.o.o. al tempo dei fatti, è applicata sanzione amministrativa pecuniaria per euro 15.000,00, della quale è al medesimo contestualmente ingiunto il pagamento;

b) è ingiunto a Venice Investment, podjetniško svetovanje d.o.o., (denominazione abbreviata «Venice Investment d.o.o.») già Venice Forex Investment d.o.o., con sede legale in Ferrarska Ulica 14, Koper – Capodistria 6000 – Repubblica di Slovenia, iscritta al locale registro società con il n. 6973035000, quale responsabile in solido, ai sensi dell'art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento della sopra indicata sanzione amministrativa pecuniaria, con obbligo di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, ex art. 195 del TUF, alla Corte d'Appello competente per territorio entro il termine ivi indicato.

20 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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