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Delibera n. 20085

Sospensione cautelare, per un periodo di un anno, del sig. Pierluigi Craparo,  dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTE le leggi n. 216 del 7 giugno 1974 e n. 1 del 2 gennaio 1991 e le successive modificazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 415 del 23 luglio 1996 e n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell'Organismo APF (ora OCF) n. 1 del 14 gennaio 2009;

VISTA la delibera Consob n. 13192 del 10 luglio 2001 con cui il sig. Pierluigi Craparo, nato a Sciacca (AG) il 28 agosto 1973, è stato iscritto all'Albo unico dei promotori finanziari (ora Albo unico dei consulenti finanziari);

PREMESSO che con nota del 14 aprile 2017 (prot. n. 0049505/17), la Consob ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di […omissis…], ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 58/1998, il certificato dei carichi pendenti del sig. Craparo;

PREMESSO che con nota del 18 aprile 2017 (prot. n. 0050117/17), la suddetta Procura ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti del sig. Craparo da cui è emerso che questi ha assunto la qualità di imputato nel procedimento penale n. […omissis…], come da richiesta rinvio a giudizio del 13 aprile 2017, per i reati di cui agli artt. […omissis…];

PREMESSO che con nota del 27 aprile 2017 (prot. 0056448/17), notificata all'interessato in data 4 maggio 2017, si è comunicato al sig. Craparo l'avvio del procedimento di sospensione cautelare ad un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 e con la medesima comunicazione è stata anche data informazione al consulente della possibilità di essere audito e di trasmettere memorie difensive;

PREMESSO che, al fine di poter valutare le circostanze oggetto del sopra citato procedimento penale pendente a carico del sig. Craparo, la Consob ha inviato apposita richiesta di informazioni del 26/07/2017 alla Procura di […omissis…] in data 5 maggio 2017 (prot. n. 0062793/17), chiedendo di ottenere copia della richiesta di rinvio a giudizio, che ha determinato l'assunzione della qualità di imputato del consulente nell'ambito del medesimo procedimento penale;

PREMESSO che la Procura di […omissis…], con nota dell'8 maggio 2017 (prot. n. 0063487/17) ha informato la scrivente che "il procedimento penale n. […omissis…] è pendente al GIP con richiesta di rinvio a giudizio del 13 aprile 2017" ed ha trasmesso copia della medesima richiesta di rinvio, in base alla quale il sig. Craparo è risultato imputato, insieme ai sigg.ri […omissis…] e […omissis…], per i seguenti capi di reato:

"il solo CRAPARO Pierluigi:

A) […omissis…] perché, […omissis…].

CRAPARO Pierluigi e […omissis…]:

B) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

C) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

D) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

E) artt, […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

F) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

G) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

H) artt. […omissis…];

il solo CRAPARO Pierluigi:

R) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

S) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

T) artt. […omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

U) artt[…omissis…].

il solo CRAPARO Pierluigi:

V) […omissis…].

CRAPARO Pierluigi e v:

W) artt. […omissis…].

CRAPARO Pierluigi e […omissis…]:

Z) artt. […omissis…].

PREMESSO che a fronte della comunicazione inviatagli, con nota del 31 maggio 2017 (prot. n. 00074032/17 del 1° giugno 2017) il sig. Craparo, per il tramite dell'avv. […omissis…], ha presentato le proprie deduzioni difensive, in cui ha dichiarato:

- di avere ricevuto dalla Procura di […omissis…] solo un avviso della conclusione delle indagini (art. […omissis…]) e, quindi, di risultare "semplicemente assoggettato ad indagine preliminari";

- i fatti oggetto delle indagini preliminari della suddetta Procura sono stati già esitati in un precedente procedimento disciplinare avviato dalla Consob (n. 23722/2014), concluso con l'archiviazione in quanto non esistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

- che non sussistendo allo stato degli atti elementi nuovi di valutazione, richiamato il principio del ne bis in idem, ha chiesto di non disporre la sospensione cautelare e di archiviare il procedimento;

- in merito agli addebiti allo stesso ascritti, il consulente ha fermamente negato ogni accusa sia per la posizione del cliente […omissis…] che dei clienti […omissis…]/[…omissis…], rilevando, in particolare, che "ci troviamo di fronte ad accuse sommarie senza prove, fondate solo sulla base di affermazioni estremamente contradditorie rispetto alle risultanze documentali (estratti conto, rendiconto, etc., mai contestati e quindi avvalorati dagli stessi clienti)";

- ha, inoltre, fatto presente che:

- non è emerso alcun danno per la Banca;

- non sono seguiti reclami dai clienti interessati;

- non vi è stata richiesta di risarcimento danni dai clienti interessati;

- tutti i clienti hanno ricevuto con regolarità i rendiconti dalla Banca e dalle Società collegate e non li hanno mai contestati;

- il consulente ha, peraltro, richiamato la considerazione rappresentata dalla Banca circa il fatto che "non avendo il cliente contestato i rendiconti periodici le operazioni si intendono avvalorate";

- infine, ha rilevato che anche le ipotesi di reati assoggettati ad indagini da parte della Autorità Giudiziaria non sono supportate da alcuna prova e saranno archiviate;

PREMESSO che a conferma di quanto sopra confutato circa l'insussistenza delle contestazioni allo stesso addebitate, il consulente ha allegato alle proprie dichiarazioni la seguente documentazione, evidenziandone quanto segue:

1) il "portafoglio" del cliente […omissis…] che si compone di tre fogli e che in calce all'ultimo foglio reca la seguente testuale dichiarazione sottoscritta dal medesimo cliente in data 7 marzo 2014: "il sottoscritto […omissis…] (…), con al presente conferma la perfetta corrispondenza fra il suo portafoglio e quanto riportato dal promotore Craparo Pierluigi";

2) il "portafoglio" del cliente […omissis…] che si compone di tre fogli e che in calce all'ultimo foglio reca la seguente testuale dichiarazione sottoscritta dal medesimo cliente in data 7 marzo 2014: "il sottoscritto […omissis…] (…), con al presente conferma la perfetta corrispondenza fra il suo portafoglio e quanto riportato dal promotore Craparo Pierluigi";

3) la relazione n. 0052657/15 del 1° luglio 2015, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha proposto alla Commissione l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 23722/2014 avviato dalla scrivente Divisione con nota di contestazione del 10 dicembre 2014 in relazione alla illecita condotta assunta dal consulente Craparo nei confronti dei sopra citati clienti […omissis…] e […omissis…]/[…omissis…];

4) la comunicazione della Consob, datata 11 settembre 2015, di archiviazione del suddetto procedimento sanzionatorio;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. la persona che ha assunto la qualità di imputato conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, al fine di verificare l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, la Consob deve valutare le circostanze per le quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nella predetta norma e, segnatamente, il titolo di reato e l'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, come previsto dall'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;

CONSIDERATO che i reati per i quali il sig. Craparo risulta imputato rientrano nel novero delle fattispecie che l'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Consob, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promozione finanziaria per il periodo di un anno;

RILEVATO che i predetti reati, per i quali il sig. Craparo ha assunto la qualità di imputato, nonché le modalità concrete di commissione dei fatti, come descritti nell'atto giudiziario sopra citato, appaiono di rilevante gravità in relazione all'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in quanto denotano l'attitudine a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività stessa;

TENUTO CONTO, infatti, con riguardo alla condotta ascritta al sig. Craparo nell'ambito del procedimento penale n. […omissis…] per i reati sopra descritti, che:

- le vicende descritte nella richiesta di rinvio a giudizio appaiono particolarmente gravi, anche in considerazione della reiterazione della condotta tenuta dal sig. Craparo;

- i reati continuati ascritti al sig. Craparo sono connotati da una significativa potenzialità lesiva rispetto ad ipotesi di reato commesse singolarmente, considerata l'unicità del disegno criminoso che ne sta alla base;

- la condotta ascritta al sig. Craparo denota l'idoneità del medesimo a sottrarre beni altrui, potendo in tal modo compromettere un eventuale futuro corretto svolgimento della professione di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e denota l'idoneità del medesimo a pregiudicare gli interessi coinvolti nella prestazione dell'attività di offerta fuori sede. In particolare, risulta evidente l'attinenza delle illecite condotte imputate al sig. Craparo con l'attività di offerta fuori sede e con gli interessi del patrimonio dei singoli investitori, che dette condotte illecite potrebbero pregiudicare;

TENUTO CONTO che il suddetto provvedimento può essere adottato solo in presenza di un periculum in mora derivante dal potenziale esercizio dell'attività di offerta fuori sede nel periodo che precede la verifica dell'accusa in sede penale;

CONSIDERATO che sussiste l'idoneità attuale delle condotte tenute dal sig. Craparo alla lesione degli interessi specifici che vengono in rilievo nello svolgimento dell'attività di offerta fuori sede (c.d. periculum in mora), in considerazione della permanenza dell'iscrizione all'Albo del sig. Craparo, la quale consente che il medesimo possa, in qualunque momento, assumere un mandato ad operare e commettere ulteriori irregolarità;

RITENUTO che le argomentazioni difensive della parte, addotte per il tramite dell'avv. […omissis…], non attenuino le esigenze sottese all'adozione del provvedimento di sospensione cautelare in quanto:

a) con riguardo all'osservazione per cui vi sarebbe una violazione del principio del ne bis in idem, si ritiene che tale ipotesi non ricorra.

Infatti, deve ritenersi che non ricorra un caso di bis in idem fra il procedimento amministrativo già avviato dalla Consob nei confronti del consulente finanziario e l'eventuale adozione – a seguito del presente procedimento – della misura della sospensione a un anno ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Tuf, in quanto la misura di sospensione a un anno non ha natura "punitiva" (caratteristica rilevante per il divieto del bis in idem), ma meramente cautelare, poiché il presupposto per l'adozione della medesima non è l'accertamento della commissione di un illecito (sia esso anche solo amministrativo), bensì la semplice condizione – in sé considerata – di essere persona sottoposta a una delle misure cautelari personali del libro VI, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o di essere persona che ha assunto la qualità di imputato.

Inoltre, si ritiene che non possa in ogni caso ricorrere un'ipotesi di bis in idem tra codesto provvedimento ex art. 55, comma 2 del Tuf, rispetto a un'eventuale sanzione punitiva penale in quanto la stessa sanzione penale è, allo stato, inesistente;

b) in merito all'osservazione secondo cui gli addebiti ascritti al consulente sarebbero "accuse sommarie senza prove", ovvero "fondate solo sulla base di affermazioni estremamente contradditorie" in quanto mancherebbero di elementi probatori a sostegno, si ritiene che tali osservazioni non siano pertinenti in quanto rappresentano considerazioni circa lo svolgimento delle attività processuali svolte dalla Autorità Giudiziaria estranee alle valutazioni di merito da parte della Consob;

REPUTATO, in considerazione di tutte le motivazioni sopra rappresentate ed ai fini della tutela degli interessi dei potenziali investitori, che sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 111, comma 2, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;

RITENUTA, pertanto, la necessità di disporre la sospensione cautelare del sig. Craparo, per il periodo di un anno, dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

D E L I B E R A:

Il sig. Pierluigi Craparo, nato a Sciacca (AG) il 28 agosto 1973 […omissis…], è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione.

26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

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