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Delibera n. 20094

Divieto, ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 58/1998, dell'offerta al pubblico residente in Italia effettuata dalla società Paydiamond Marketing & Sales Limited avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi tramite il sito internet www.paydiamond.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modifiche e integrazioni (“Tuf”);

RILEVATO che, a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob, sono state acquisite evidenze circa lo svolgimento, da parte della società Paydiamond Marketing & Sales Limited (“Paydiamond”) con sede a Hong Kong, di un'offerta al pubblico, rivolta anche a soggetti residenti in Italia, avente ad oggetto proposte di investimento, mediante il sito web www.paydiamond.com, in “pacchetti” (“pack”) per l'acquisto di diamanti cui è collegata la promessa di rendimenti periodici predeterminati;

RILEVATO in particolare che, sulla base delle informazioni pubblicate nel sito www.paydiamond.com (attivo e disponibile anche in una versione tradotta in lingua italiana), agli utenti che investono nei “pacchetti” (“pack”) per l'acquisto di diamanti sono promessi rendimenti settimanali (“weekly bonus”) pari al 5% del capitale investito;

RILEVATO, in proposito, che nel sito sono, tra l'altro, indicati l'entità (in misura percentuale), la periodicità e la durata dei rendimenti (“bonus”) collegati all'acquisto delle varie tipologie di “pacchetti” (“pack”) offerti agli utenti: “Week bonus – a weekly bonus is paid for either 25 or 50 weeks depending on the associates choice”, “5% per week”;

RISCONTRATO, che nel sito sono, altresì, specificati gli importi che gli investitori devono versare per acquistare i vari “pacchetti” offerti nonché i rendimenti ad essi collegati: “Safe – pack value US$ 18.000 weekly bonus US$ 900”; “Master – pack value US$ 3.600 weekly bonus US$ 180”; “Plus – pack value US$ 1.200 weekly bonus US$ 60”; “Light – pack value US$ 400 weekly bonus US$ 20”; “Joy – pack value US$ 200 weekly bonus US$ 10”;

RILEVATO che nel sito web in parola l'offerta del sopradescritto prodotto è associata a schemi di vendita di tipo “piramidale”; sul punto, nel suddetto sito web è stata riscontrata, tra l'altro, la presenza della seguente affermazione: “con oltre 20 anni di esperienza nel mercato del network marketing, il personale di PayDiamond ha sviluppato un progetto basato su un funzionamento effettivo, in cui la società condividerà i suoi profitti con voi”;

RILEVATO che la sopra descritta iniziativa è stata svolta attraverso il sito web www.paydiamond.com, che è risultato disponibile anche in lingua italiana;

RILEVATO che la struttura dell'operazione è presentata come un'opportunità di investimento;

VISTO che, secondo la definizione fornita dall'art. 1, comma 1, lettera t) del D.lgs. n. 58/1998, per “offerta al pubblico di prodotti finanziari” deve intendersi “ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati”;

CONSIDERATO che gli elementi costitutivi dell'offerta al pubblico possono sintetizzarsi come segue:

  1. la circostanza che l'attività abbia ad oggetto “prodotti finanziari”, categoria che comprende - ex 1, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 58/1998 - sia le figure “tipizzate” degli “strumenti finanziari”, sia “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”;

  2. la sussistenza di una comunicazione volta a far acquistare o sottoscrivere detti prodotti finanziari e contenente, di conseguenza, quantomeno la rappresentazione delle principali caratteristiche degli stessi;

  3. la circostanza che la comunicazione de qua sia rivolta al pubblico residente in Italia;

CONSIDERATO che la nozione di “investimento di natura finanziaria” implica la compresenza dei tre seguenti elementi: (i) impiego di capitale; (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all'impiego di capitale;

CONSIDERATO che la struttura dell'operazione de qua prevede che (a) l'aderente impieghi il proprio capitale per investire nei “pacchetti” (“pack”) per l'acquisto di diamanti, (b) in virtù di tale investimento è promesso un rendimento periodico fisso indicato in termini percentuali, pari al 5% - alla settimana - del capitale investito, (c) con conseguente assunzione di un rischio correlato all'impiego del capitale affidato;

RILEVATO, quindi, che il summenzionato rendimento viene corrisposto a fronte dell'impiego del capitale dell'investitore;

CONSIDERATO, pertanto, che l'elemento causale del contratto in discorso è riconducibile alla produzione di un rendimento finanziario quale corrispettivo dell'impiego di capitale conferito dal percettore del rendimento medesimo che, quindi, conferisce il proprio denaro con un'aspettativa di profitto, vale a dire di accrescimento delle disponibilità investite;

RILEVATO inoltre che, a fronte delle richieste della Consob (anticipate via posta elettronica), non è stata fornita la documentazione contrattuale relativa all'iniziativa stessa;

RITENUTO, pertanto, che - avuto riguardo alla sussistenza del requisito di cui alla lettera a), ovvero di un oggetto dell'offerta qualificabile alla stregua di “prodotto finanziario” – le proposte negoziali di “Paydiamond” sulla base di quanto rappresentato, possiedono le caratteristiche di un “investimento di natura finanziaria”;

RILEVATO che i sopra riportati contenuti del sito web www.paydiamond.com forniscono una rappresentazione in termini uniformi delle caratteristiche delle proposte di investimento, idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa;

RITENUTO, pertanto, sussistente anche il requisito di cui alla lettera b);

RILEVATO, inoltre, che sussistono elementi inequivocabili circa il fatto che l'offerta in esame sia stata rivolta al pubblico residente in Italia. Difatti, si evidenzia che il sito web www.paydiamond.com è risultato tuttora attivo e disponibile in lingua italiana e che sul sito è altresì promosso uno schema di vendita di tipo “piramidale” tramite il quale l'offerta di prodotti finanziari è risultata pubblicizzata da soggetti italiani;

RITENUTO, quindi, sussistente anche il requisito di cui alla lettera c), essendo stata l'offerta in discorso rivolta al pubblico residente in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'attività posta in essere da “Paydiamond” presenta le caratteristiche di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari così come sopra definita;

RILEVATO che l'offerta in questione, in base alle attuali evidenze, non ricade in alcuna delle ipotesi di esenzione - previste dal combinato disposto degli artt. 100 del D.lgs n. 58/98 e 34- ter del Regolamento Consob n. 11971/98 - dall'applicazione della disciplina in materia di “appello al pubblico risparmio”;

VISTO l'art. 94, comma 1, del D.lgs. n. 58/98, ai sensi del quale “Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”;

RILEVATO che in relazione all'attività posta in essere da “Paydiamond” non risulta essere stata effettuata la preventiva comunicazione alla Consob, né risulta essere stato trasmesso il prospetto informativo destinato alla pubblicazione;

VISTA la delibera n. 20014 del 31 maggio 2017, con la quale la CONSOB ai sensi dell'art. 99, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 58/98 ha adottato il provvedimento di sospensione cautelare, per un periodo di novanta giorni, dell'offerta al pubblico residente in Italia, avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria effettuata tramite il sito www.paydiamond.com;

RILEVATO che non è pervenuta alla Consob alcuna comunicazione da parte di “Paydiamond” e/o suoi rappresentanti/incaricati in merito all'operatività in questione, né in sede di interlocuzione preventiva con la società né successivamente all'adozione del provvedimento di sospensione cautelare;

RILEVATO, al riguardo, che non sussistono elementi che consentono di pervenire a una diversa qualificazione dei fatti posti a fondamento del provvedimento di sospensione cautelare dell'offerta al pubblico di cui alla sopra citata delibera n. 20014 del 31 maggio 2017;

RITENUTO, quindi, che la ricostruzione della proposta rivolta agli utenti deve necessariamente operarsi sulla base di quanto rinvenuto nel sito web della società;

RITENUTO inoltre, quanto alla qualificazione della proposta di “Paydiamond”, che l'asserito investimento nei “pacchetti” (“pack”) per l'acquisto di diamanti è risultato espressamente collegato alla promessa di rendimenti finanziari predeterminati e corrisposti su base periodica;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce delle risultanze delle indagini sopra riportate e in assenza di evidenze tali da indurre ad una configurazione diversa rispetto a quella rappresentata nel richiamato provvedimento di sospensione devono ritenersi accertate le circostanze di fatto e di diritto rilevate nell'ambito dello stesso;

RITENUTA, quindi, accertata - secondo le modalità sopra descritte – l'effettuazione di un'offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria in violazione della predetta normativa;

VISTO l'art. 99, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 58/98, in base al quale la Consob può “vietare l'offerta in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b)”;

D E L I B E R A:

E' vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossi tramite il sito www.paydiamond.com.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

28 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas

 

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