Pubblicazioni

Bollettino


« Indietro Versione stampabile


Delibera n. 20441

Ordine, ai sensi dell'art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D. lgs. n. 58/1998 ("Tuf") di porretermine alla violazione dell'art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.stoxmarket.com

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge n. 216 del 7 giugno 1974 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Tuf") e le successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che dalle verifiche effettuate sul sito internet www.stoxmarket.com è emerso che:

i. il sito www.stoxmarket.com, registrato in forma anonima da un utente la cui identità non è conosciuta, risulta redatto in lingua inglese, fatta eccezione per la pagina relativa all'area riservata, che risulta consultabile anche in lingua italiana;

ii. il potenziale investitore, previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di negoziare sul mercato Forex e di fare trading in CFD per mezzo della piattaforma informatica MT4;

iii. per l'effettuazione delle operazioni di trading è richiesto un investimento di denaro, mediante il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate "Classic", "Gold", "Platinum" e "Vip" distinte soprattutto per l'importo del deposito minimo e per benefits;

iv. nella sezione "Contact Us" e in calce ad ogni pagina del sito viene menzionata la società Marketier Holdings Ltd, con asserita sede alle Marshall Islands, e viene specificato che "Clearing and billing services" sono resi dalla società InOut Capital LP, con asserita sede in Scozia;

CONSIDERATO che l'attività svolta anche tramite il sito sopra menzionato è riconducibile alla prestazione di servizi di investimento, di cui all'art. 1, comma 5, del Tuf, in quanto è offerta ai clienti la possibilità di aprire un conto di trading a valere sul quale è possibile impartire ordini di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto strumenti finanziari;

CONSIDERATO che il sito internet www.stoxmarket.com, ancorché non sia redatto in Italiano, è privo di meccanismi bloccanti che impediscano la registrazione agli utenti italiani e che, inoltre, a seguito dell'avvenuta registrazione è possibile accedere all'area riservata redatta in lingua italiana;

CONSIDERATO che le società Marketier Holdings Ltd e InOut Capital LP non risultano autorizzate alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico italiano in quanto tali società non risultano iscritte nell'albo tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 20 del Tuf;

VISTO che la prestazione di attività e servizi di investimento è riservata ai soggetti abilitati di cui all'art. 18, comma 1, del Tuf ai sensi del quale "L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche";

RITENUTO, quindi, che l'operatività in esame si configura quale esercizio professionale verso il pubblico italiano di servizi di investimento su strumenti finanziari in violazione dell'art. 18, comma 1, del Tuf;

VISTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7-octies del TUF - titolato "Poteri di contrasto all'abusivismo" - la Consob "può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione";

D E L I B E R A:

Si ordina di porre termine alla violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito www.stoxmarket.com, consistente nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento.

La presente delibera verrà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

15 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Mario Nava

Bollettino elettronico - per saperne di più