Avviso_notifica_Ord_TAR_Lazio_3511_2025_Fabrizio_altri - AREA PUBBLICA
Su disposizione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, si procede alla pubblicazione del presente avviso ai fini dell’integrazione del contraddittorio nel giudizio specificato in oggetto.
1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma (Sezione Seconda Quater).
2. Numero di Registro Generale del procedimento
Ricorso n. R.G. 6891/2025
3. Nominativo della parte ricorrente
Dott.ri Stefano Fabrizio, Luca Amadei, Roberto Rota, Maddalena Lenzi, Luca Amodeo e Ernesto Quarto, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Ercole Moscarini.
4. Estremi dei provvedimenti impugnati
Delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) n. 23483 del 25 marzo 2025, pubblicata con Comunicazione al Personale n. 25/2025 del 1° aprile 2025, nonché ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso.
5. Sunto del ricorso
Con il ricorso in oggetto, i ricorrenti, tutti dipendenti della CONSOB inquadrati nel segmento professionale di “Consigliere” (già “primi funzionari” o “funzionari di 1a”), hanno impugnato in parte qua la delibera n. 23483 del 25 marzo 2025.
La contestazione si concentra sulla decisione dell’Amministrazione di destinare la totalità dei posti disponibili per il passaggio al segmento professionale di “Direttore” per gli anni 2022, 2023 e 2024 (sette posti per ciascun anno) esclusivamente ai candidati risultati idonei nella graduatoria dello scrutinio alla qualifica di “condirettore” per l’anno 2021.
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono i seguenti vizi:
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 144, 145, 147 e 148 del Regolamento del Personale CONSOB (delibera n. 21621/2020). Si sostiene che la CONSOB abbia erroneamente interpretato il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 144. Secondo i ricorrenti, una corretta interpretazione sistematico-teleologica della norma avrebbe dovuto condurre a riservare agli idonei del 2021 un numero di posti non inferiore a cinque, destinando i restanti posti (almeno due, per raggiungere la soglia minima complessiva di sette passaggi annui) a nuove procedure selettive. L’operato della CONSOB avrebbe di fatto vanificato la portata precettiva delle altre norme transitorie (artt. 145, 147 e 148), introdotte proprio per consentire un avvio immediato del nuovo sistema di progressione e tutelare l’anzianità maturata da personale, come i ricorrenti, che avrebbe potuto partecipare alle selezioni a partire dal 2022.
- Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, sproporzionalità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Si lamenta che la scelta dell’Amministrazione sia irragionevole e sproporzionata, in quanto sacrifica completamente le legittime aspettative di carriera di un’ampia platea di personale senza essere sorretta da un preminente interesse pubblico. La delibera, inoltre, sarebbe carente di motivazione, limitandosi a un generico richiamo all’art. 144 senza esplicitare le ragioni del bilanciamento degli interessi operato, e viziata da difetto di istruttoria, non avendo considerato soluzioni alternative (come quella “5+2” proposta dalle OO.SS.) che avrebbero potuto contemperare le diverse posizioni.
- Violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento (art. 97 Cost.) e parità di trattamento (art. 3 Cost.), nonché lesione del legittimo affidamento. La delibera determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra gli idonei del 2021 e il restante personale, escluso da ogni possibilità di avanzamento per il triennio, e una discriminazione indiretta, riservando il medesimo trattamento a dipendenti in posizioni giuridiche diverse che lo stesso Regolamento aveva inteso differenziare (art. 145). Tale operato violerebbe i principi di imparzialità e buon andamento. Infine, si deduce la lesione del legittimo affidamento che i ricorrenti avevano riposto nelle norme transitorie, le quali lasciavano ragionevolmente prevedere l’immediata attivazione delle nuove procedure di progressione a partire dal 2022.
I ricorrenti chiedono, pertanto, l’annullamento parziale della delibera impugnata nella parte in cui destina la totalità dei posti per il triennio 2022-2024 allo scorrimento della graduatoria del 2021, con ogni statuizione conseguente.
6. Testo integrale dell’Ordinanza del TAR del Lazio 3511/2025 del 25 giugno 2025