Crediti giudiziari - AREA PUBBLICA
DISCIPLINARE PER LA RICHIESTA DI RATEAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA DECISIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
I crediti per spese di lite o risarcimento del danno che discendono da decisioni esecutive dell'Autorità Giudiziaria a favore della Consob costituiscono entrate di diritto privato.
Qualora il soggetto debitore non abbia adempiuto al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di versamento, le somme dovute all'Istituto, sia per sorte capitale, sia per interessi legali decorrenti dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva, sono iscritte a ruolo.
Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’atto di messa in mora, il debitore può presentare un’istanza di rateazione secondo le modalità di seguito descritte. Non potranno essere accettate istanze di rateazione pervenute oltre tale termine.
Non sono ammesse istanze di rateazione parziale del debito in caso di obbligazioni solidali di pagamento.
Rateazione del debito – procedura ordinaria
Chiunque, a prescindere dall’ammontare della somma dovuta e senza necessità di allegare documentazione giustificativa, può formulare un’istanza di rateazione, fino a un massimo di dodici rate mensili con importo minimo pari a € 100,00
A tal fine è disponibile l’apposito modulo di richiesta (all. 1).
Rateazione del debito – procedure straordinarie
Il debitore che rientri nei parametri di seguito indicati può chiedere la rateazione del debito fino a settantadue rate e con un importo minimo di € 100,00 per rata.
I. Concessione di rateazione sulla base delle condizioni reddituali del debitore.
La rateazione potrà essere concessa: per le persone fisiche, nell’ipotesi in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE o ISEE corrente), sia inferiore al quintuplo dell’importo da rateizzare; per le persone giuridiche, ove l’autocertificazione, redatta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attesti che il patrimonio netto della società, desumibile dall’ultimo bilancio approvato, sia inferiore al quintuplo dell’importo da rateizzare.
II. Concessione di rateazione sulla base delle condizioni reddituali del debitore per contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie di importo ragguardevole.
Nei casi di comprovata contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie di importo ragguardevole, la rateazione potrà essere concessa: per le persone fisiche, nell’ipotesi in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE o ISEE corrente), sia inferiore al quintuplo dell’importo del debito da rateizzare sommato alle altre contestuali obbligazioni pecuniarie attestate dal debitore; per le persone giuridiche, ove l’autocertificazione, redatta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, affermi che il patrimonio netto della società, desumibile dall’ultimo bilancio approvato, sia inferiore al quintuplo dell’importo del debito da rateizzare sommato alle altre contestuali obbligazioni pecuniarie attestate.
Le obbligazioni contestuali potranno riguardare specifiche tipologie di spesa, quali debiti nei confronti dello Stato, di altre Amministrazioni Pubbliche, di Autorità Amministrative indipendenti (ivi inclusa la Consob), ovvero debiti derivanti dal pagamento di ingenti spese mediche documentate, determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare.
Per poter accedere alle procedure di cui ai punti I) e II):
- le persone fisiche dovranno trasmettere la certificazione ISEE (o ISEE corrente), attestante la capacità reddituale in relazione all’entità della somma da rateizzare;
- le persone giuridiche dovranno trasmettere un’autocertificazione, redatta dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che indichi il patrimonio netto della società desumibile dall’ultimo bilancio approvato.
A tal fine è disponibile l’apposito modulo di richiesta (all. 2)
III. Concessione di rateazione sulla base della presenza di accadimenti inattesi ed eccezionali.
Il debitore che abbia subìto eventi in grado di influire, a prescindere dalla situazione reddituale, sulla capacità di adempiere in modo puntuale all’obbligazione, quali la cessazione del rapporto di lavoro del soggetto o di uno dei componenti del nucleo familiare, il decesso di uno dei componenti - fonte di reddito - del nucleo familiare, ovvero altre condizioni suscettibili di influire sulla regolarità dell’adempimento, può chiedere la rateazione per accadimenti inattesi ed eccezionali. Tali istanze sono sottoposte alle valutazioni dell’organo di vertice, in considerazione della discrezionalità della richiesta.
Per poter accedere a questa procedura, le persone fisiche o i rappresentanti legali delle persone giuridiche dovranno certificare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, le contingenze che supportano l’istanza stessa fornendo, ove ritenuto, idonea documentazione a comprova.
A tal fine è disponibile l’apposito modulo di richiesta (all. 3).
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L'avvenuto accoglimento dell’istanza di dilazione è comunicato al soggetto debitore tramite raccomandata o PEC, cui è allegato il piano di ammortamento e i moduli di pagamento con i quali effettuare il versamento delle rate entro il termine di scadenza ivi indicato. Con le stesse modalità è comunicato il diniego dell’istanza.
Qualora il debitore non paghi alla prima scadenza, ovvero ometta di pagare due rate anche non consecutive entro le scadenze fissate dal piano di ammortamento, decade dal beneficio della rateazione e la somma residua, sia per sorte capitale sia per interessi legali, è iscritta a ruolo.
Non è ammesso al beneficio della rateazione il soggetto che, in precedenti istanze accolte, non abbia provveduto al pagamento totale del debito o non abbia rispettato i termini prescritti per la dilazione concessa.
Per i casi in cui a seguito del mancato versamento spontaneo si sia proceduto all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo, resta ferma la facoltà di poter formulare istanza di rateazione all'agente della riscossione competente.
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Per le persone giuridiche che devono autocertificare il patrimonio netto della società è disponibile l’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 4).
Tutte le istanze dovranno essere inviate per raccomandata a/r alla CONSOB – Via G. B. Martini 3 – 00198 Roma ovvero all’indirizzo UPF@PEC.CONSOB.IT, accessibile anche da posta elettronica non certificata.