Crediti giudiziari

Crediti giudiziari

DISCIPLINARE PER LA RICHIESTA DI RATEAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA DECISIONI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

I crediti per spese di lite o risarcimento del danno che discendono a favore della Consob da decisioni esecutive dell'Autorità Giudiziaria costituiscono per l'Istituto entrate di diritto privato.

Qualora il soggetto debitore non abbia adempiuto al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di versamento, le somme dovute all'Istituto, sia per sorte capitale, sia per interessi legali decorrenti dalla data in cui la decisione è divenuta esecutiva, sono iscritte a ruolo.

Entro trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di messa in mora, il debitore può presentare un'istanza di rateazione chiedendo di ottenere la dilazione del pagamento secondo le modalità di seguito descritte. Non potranno essere accettate istanze di rateazione pervenute oltre tale termine.

Non sono ammesse istanze di rateazione parziale del debito in caso di obbligazioni solidali di pagamento.

Rateazione del debito – procedura ordinaria

Chiunque, a prescindere dall'ammontare della somma dovuta e senza necessità di allegare giustificazioni di sorta, può fare istanza di pagamento dilazionato fino ad un massimo di dodici rate mensili con importo minimo pari a € 100.

A tal fine è disponibile l'apposito modulo di richiesta (allegato 1).

Rateazione del debito – procedure straordinarie

Il debitore che rientra nei parametri di seguito indicati può, in alternativa, chiedere la rateazione straordinaria del debito fino a settantadue rate e con un minimo di € 100 per rata. 

A. Concessione di rateazione sulla base delle condizioni reddituali del debitore laddove considerate indicative di una situazione di disagio[1].

Per poter accedere a questa procedura:

  • le persone fisiche dovranno trasmettere la certificazione ISEE (o ISEE corrente), attestante le difficoltà reddituali in relazione all'entità della somma da rateizzare;
  • le persone giuridiche dovranno trasmettere un'autocertificazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante che indichi il patrimonio netto della società desumibile dall'ultimo bilancio approvato.

A tal fine è disponibile l'apposito modulo di richiesta (allegato 2) nonché il fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le persone giuridiche (allegato 3).

B. Concessione di rateazione sulla base della presenza di accadimenti inattesi ed eccezionali [2].

Tale concessione è possibile laddove il debitore dimostri di aver subito eventi in grado di influire, a prescindere dalla situazione reddituale, sulla capacità di adempiere in modo puntuale (come ad es.: la contestuale scadenza di altre obbligazioni pecuniarie di importo ragguardevole, la perdita del lavoro, ovvero altra condizione suscettibile di influire sulla regolarità dell'adempimento).

Per poter accedere a questa procedura, le persone fisiche o i rappresentanti legali delle persone giuridiche dovranno certificare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, le contingenze che supportano l'istanza stessa.

A tal fine è disponibile l'apposito modulo di richiesta (allegato 4)

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L'avvenuto accoglimento dell'istanza di dilazione è comunicata al soggetto debitore tramite raccomandata o pec cui è allegato il piano di ammortamento ed i moduli di pagamento con i quali effettuare il versamento delle rate entro il termine di scadenza ivi indicato.

Qualora il debitore non paghi alla prima scadenza, ovvero ometta di pagare due rate anche non consecutive, decade dal beneficio della rateazione e la somma residua, sia per sorte capitale sia per interessi legali, è automaticamente iscritta a ruolo.

Non è ammesso al beneficio della rateazione il soggetto che, in precedenti richieste, non abbia provveduto al pagamento totale del debito o non abbia rispettato i termini prescritti per la dilazione concessa.

Per i casi in cui a seguito del mancato versamento spontaneo, si sia proceduto all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva tramite ruolo, resta ferma la facoltà di poter formulare istanza di rateazione all'agente della riscossione competente.

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Tutte le istanze dovranno essere inviate per raccomandata a/r alla CONSOB – Via G. B. Martini 3 – 00198 Roma ovvero all'indirizzo pec UPF@PEC.CONSOB.IT accessibile anche da posta elettronica non certificata.

MODULI
» Allegato 1:

Note:

[1] Per le persone fisiche, nell'ipotesi in cui il valore ISEE sia inferiore al quintuplo dell'importo da rateizzare; per le persone giuridiche, ove l'autocertificazione ricevuta attesti che il patrimonio netto della società sia inferiore al quintuplo dell'importo da rateizzare.

[2] La concessione della rateazione sarà valutata dall'organo di vertice dell'Istituto.