Personale dei soggetti vigilati
Soggetti di cui all’articolo 4-duodecies del Testo unico della finanza appartenenti al personale dei soggetti vigilati indicati dall’articolo 4-undecies.
Segnalare illeciti in modo sicuro e riservato
La Consob riceve segnalazioni whistleblowing relative a violazioni del Testo unico della finanza e del regolamento europeo sugli abusi di mercato, secondo canali dedicati e modalità volte a tutelare la riservatezza delle persone coinvolte.
La Consob riceve, oltre agli esposti ordinari, ai quali è dedicata un’apposita area, anche una particolare tipologia di segnalazioni che possono essere presentate dai soggetti indicati di seguito.
Soggetti di cui all’articolo 4-duodecies del Testo unico della finanza appartenenti al personale dei soggetti vigilati indicati dall’articolo 4-undecies.
Le segnalazioni possono riguardare violazioni delle norme del Testo unico della finanza e di atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
Chiunque, anche in forma anonima, può segnalare violazioni potenziali o effettive del regolamento (Unione europea) n. 596/2014.
Per le segnalazioni presentate dai soggetti di cui all’articolo 4-duodecies del Testo unico della finanza è necessario allegare copia del documento di identità dell’esponente. In mancanza, la segnalazione verrà trattata secondo quanto previsto per gli altri esposti ordinari.
Le segnalazioni whistleblowing presentate dagli informatori devono riportare fatti concreti, sufficientemente circostanziati e, se del caso, documentati.
L’informatore che ha conoscenza di questi fatti può, in base alla normativa in materia, beneficiare di particolari garanzie di riservatezza e di tutela.
La Consob si è dotata di una procedura, conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (Unione europea) 2015/2392, per ricevere ed elaborare le segnalazioni whistleblowing.
La legge 30 novembre 2017, n. 179, prevede una serie di tutele degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro, tra cui l’illegittimità di eventuali provvedimenti disciplinari con finalità ritorsive o discriminatorie nei confronti del soggetto segnalante.
Al fine di ricevere le segnalazioni ai sensi dell’articolo 4-duodecies del Testo unico della finanza e della direttiva Unione europea 2015/2392, la Consob ha attivato canali dedicati per la ricezione immediata delle segnalazioni.
Le segnalazioni possono essere comunicate al numero 0039 06 8411099, con segreteria automatica che consente la registrazione di messaggi vocali della durata di 2 minuti.
Nel messaggio l’esponente è invitato a indicare il tipo di illecito da segnalare, il soggetto segnalato, la modalità di contatto diretto richiesta, un eventuale recapito telefonico o indirizzo e-mail.
Nel caso di richiesta di appuntamento telefonico, la segnalazione viene raccolta nel corso di un colloquio telefonico cui partecipa il personale addetto alla vigilanza. Il colloquio viene verbalizzato o registrato. Nel corso del colloquio può essere richiesto al soggetto di chiarire o fornire ulteriori informazioni.
Le segnalazioni possono essere inviate alla casella whistleblowing@consob.it, utilizzando i moduli indicati in questa pagina.
Le segnalazioni possono essere trasmesse a: Consob, Via G. B. Martini 3, 00198, Roma.
Nel caso in cui, nel corso di un accertamento ispettivo da parte della Consob, un soggetto richieda un incontro per segnalare una violazione, il team ispettivo ha cura di assicurare la riservatezza della riunione e del nominativo del soggetto.
La segnalazione viene raccolta nel corso di un incontro, alla presenza di almeno due ispettori, che viene verbalizzato o registrato. Nel corso dell’incontro può essere richiesto al soggetto di chiarire o fornire ulteriori informazioni. Ove l’identità dell’informatore sia nota o sia rivelata nel corso dell’incontro, l’informatore può firmare il verbale.
L’esponente può indicare la necessità e la modalità di contatto diretto prescelta tra quelle previste.
Una volta ricevuta la segnalazione, la Consob, tramite personale addetto al trattamento delle segnalazioni e secondo modalità volte a garantirne la riservatezza, opera in modo da non consentire l’accesso a personale non autorizzato.
In ogni caso, la Consob può chiedere alla persona segnalante di chiarire le informazioni fornite o di fornire ulteriori informazioni di cui sia a conoscenza, con le modalità dalla stessa indicate.
Come previsto dalla direttiva di esecuzione (Unione europea) 2015/2392, fornire informazioni alla Consob ai sensi del regolamento (Unione europea) n. 596/2014 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona segnalante, alcuna responsabilità in relazione a tale segnalazione.
Le tutele indicate nel seguito si applicano al segnalante, ove non sia anonimo, e al segnalato in caso di whistleblowing. Le forme di tutela da parte della Consob degli informatori, anche qualora gli stessi operino nel quadro di un contratto di lavoro, sono limitate a quanto descritto di seguito.
Laddove un soggetto segnalante ne faccia richiesta, verificato che l’esposto sia classificato come qualificato, può essere prodotta un’attestazione che attesti l’attività di collaborazione svolta con la Consob.
Le segnalazioni possono essere trasmesse all’Autorità giudiziaria.
Qualora si renda necessario, l’eventuale contatto con altre autorità circa l’istruttoria oggetto di segnalazione o l’inoltro di informazioni vengono gestiti entro i limiti previsti dall’articolo 4 del Testo unico della finanza.
L’identità del segnalante, della persona segnalata o eventuali altri riferimenti a circostanze che consentano di identificare la persona segnalante o la persona segnalata sono comunicati ad autorità diverse da quella giudiziaria, ove necessario, specificando che l’autorità ricevente è tenuta a garantire le medesime forme di tutela della riservatezza accordate dalla Consob nell’ambito della presente procedura.
Analogamente, le informazioni scambiate relative ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono comunicate ad autorità diverse da quella giudiziaria specificando che si tratta di informazioni soggette all’obbligo del segreto d’ufficio secondo la normativa nazionale.
Qualora nel corso dell’istruttoria di vigilanza pervenga in Consob una richiesta di accesso agli atti con riferimento alla segnalazione, l’identità del segnalante, così come quella del segnalato, sono sottratte al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.
L’accesso alla documentazione è oggetto di visione o di estrazione di copia solo con modalità che salvaguardino la riservatezza del segnalante e del segnalato.
Non si applica l’articolo 15 del regolamento 2016/679/Unione europea, con riguardo all’identità del segnalante. Il trattamento dei dati è effettuato in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati. I dati personali sono conservati per un periodo massimo di cinque anni.
Il segreto d’ufficio si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per la Consob. Le informazioni coperte dal segreto d’ufficio non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.
Qualora si renda necessario, l’eventuale trasferimento di dati personali del segnalante o del segnalato a paesi terzi può avvenire a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, solo su base singola e richiedendo preliminarmente una dichiarazione che attesti che i dati non saranno trasferiti ad altro paese terzo, salvo esplicita autorizzazione scritta della Consob e a condizione che siano soddisfatte eventuali ulteriori condizioni.
La Consob può comunicare i dati personali del segnalante o del segnalato ricevuti da altra autorità competente di un altro Stato membro a un’autorità di controllo di un paese terzo soltanto dietro accordo esplicito con l’autorità che ha trasmesso i dati e, ove applicabile, comunica tali dati esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità ha espresso il proprio accordo.
Analogamente, qualora dopo aver trasferito i dati personali del segnalante o del segnalato ad altra autorità competente di un altro Stato membro, questa chieda di comunicare tali dati a un’autorità di controllo di un paese terzo, il consenso deve essere espresso in forma esplicita e indicando le finalità per le quali la Consob ha espresso il proprio accordo.
Gli accordi di cooperazione tra la Consob e altre autorità che prevedano lo scambio di dati personali sono stipulati assicurando la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati.