Whistleblowing - AREA PUBBLICA
Gli esposti contribuiscono ad alimentare il set delle informazioni utilizzabili dalla CONSOB ai fini dell'attività di vigilanza sul mercato finanziario e sulla correttezza degli operatori.
Rientrano nel concetto di esposto anche le "segnalazioni di violazioni"[1] ex art. 4-duodecies del Testo unico finanziario (TUF) che possano pervenire alla CONSOB da parte del personale dei soggetti vigilati e che si riferiscano a violazioni delle norme di settore disciplinanti l'attività da questi svolta nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. whistleblowing).
Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante le disposizioni del citato regolamento, ha inserito un nuovo comma 1-bis all'art. 4-duodecies del TUF, ai sensi del quale le procedure sono adottate dalla CONSOB conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392, concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento sugli abusi di mercato.
Dal 3 gennaio 2018, la CONSOB si è dotata di una procedura specifica per ricevere ed elaborare segnalazioni relative a violazioni potenziali o effettive presunte violazioni o illeciti delle norme del TUF, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle materie rientranti nel settore di competenza (cosiddetto whistleblowing).
A tal riguardo, la legge 30 novembre 2017, n. 179, prevede una serie di tutele degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, che contemplano anche l'illegittimità di eventuali provvedimenti di tipo disciplinare con finalità ritorsive o discriminatorie del soggetto segnalante.
- In quali casi si applica la procedura sul c.d. whistleblowing
- Come riceviamo le segnalazioni
- Come rispondiamo alle segnalazioni
- Come gestiamo le segnalazioni
- Come tuteliamo l'Informatore e la riservatezza delle informazioni; in quali circostanze i dati riservati della persona segnalante possono essere comunicati a soggetti terzi
Moduli
- Modulo invio segnalazione ex artt. 4-undecies e 4-duodecies TUF
- Modulo invio segnalazione ex Direttiva 2015/2392
[1] L'articolo 2 della Direttiva di Esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione del 17 dicembre 2015 definisce la «segnalazione di violazione» quale una segnalazione presentata dalla persona segnalante all'autorità competente per quanto riguarda una violazione effettiva o potenziale del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.
VEDI ANCHE
Manuale di procedura di trattazione degli esposti (whistleblowing)
Direttiva (UE) 2019/1937 - Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione D.Lsg. n. 24 del 10 marzo 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali