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La Consob richiama l'attenzione del pubblico e degli intermediari sulla compravendita di diamanti

 

La Consob ha ricevuto segnalazioni di associazioni di consumatori in merito a proposte commerciali di compravendita di diamanti effettuate da società specializzate che operano tramite i propri siti web o attraverso sportelli bancari.

In queste proposte commerciali i diamanti sono generalmente presentati come un investimento durevole, sicuro, con una possibile prospettiva di apprezzamento economico nel tempo e con un'enfasi rilevante sulle caratteristiche di bene-rifugio.

I prezzi di acquisto dei diamanti, determinati direttamente dal proponente, sarebbero superiori al loro valore di mercato. Non sarebbe, inoltre, chiaro, a causa della scarsa trasparenza delle proposte, quale parte del prezzo sia dovuta al costo effettivo del diamante e quale sia invece rappresentata dalle commissioni applicate dalle società proponenti e dagli istituti bancari al momento dell'operazione.

La disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali anche qualora avvenga tramite il canale bancario né, in tali casi, è prevista la pubblicazione di un prospetto informativo. Tuttavia, come già chiarito dalla Consob (Comunicazione n. 13038246 del 6 maggio 2013), la vendita di un bene materiale, come i diamanti, può assumere le caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene.

Sull'eventuale presenza di tali elementi la Consob ha in corso specifici approfondimenti.

La Consob ha avviato inoltre una collaborazione con la Banca d'Italia e con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

È, in ogni caso, di fondamentale importanza che i potenziali acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente percepibili. La Consob richiama, quindi, l'attenzione del pubblico su tale circostanza e sulla necessità di prestare la massima cautela nell'effettuare tali operazioni.

La Consob raccomanda, inoltre, di attenersi sempre alla regola generale di considerare l'adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia un'adeguata comprensione e solo quando siano assistite da una documentazione chiara e completa.

La Consob, infine, rappresenta la necessità che gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello.

31 gennaio 2017