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Whistleblowing interno

Con il termine whistleblowing "Interno" si indicano le segnalazioni di violazioni, apprese nel contesto dell'attività lavorativa, inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (o RPCT) ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023 (recepimento della direttiva (UE) 2019/1937).

La Consob, al fine di garantire un adeguato sistema di protezione dei dipendenti e degli altri soggetti ad essi equiparati e, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente menzionati nonché dei contenuti della segnalazione, secondo quanto previsto dal d.lgs n. 24 del 2023, mette a disposizione degli interessati un canale interno di segnalazione a mezzo di una piattaforma informatica denominata GlobaLeaks che consente, secondo un "percorso guidato", la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunte violazioni.

La gestione delle segnalazioni è effettuata dalla Consob secondo quanto disposto con apposita normativa interna, in conformità a quanto previsto dalla normativa citata e dalle Linee guida di cui alle delibere Anac n. 311 del 12 luglio 2023 e n. 478 del 26 novembre 2025. Le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti della Consob o dagli altri soggetti equiparati soltanto nel caso di violazioni di cui essi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che possano pregiudicare l'integrità della Consob e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta (art. 1 del d. lgs. n. 24/2023).

A seguito della trasmissione della segnalazione, il whistleblower riceve avviso dell'avvenuto ricevimento della stessa, unitamente al rilascio di un codice identificativo che deve conservare e riutilizzare per comunicare - attraverso la piattaforma informatica in parola - con il RPCT nel corso del procedimento. Il segnalante ha in ogni caso diritto ad avere riscontro in merito alle iniziative assunte a seguito della segnalazione entro i primi 3 mesi dalla conferma del ricevimento della stessa.

La segnalazione cd. whistleblowing non è anonima, ma è assistita da garanzie di riservatezza e tutela dell'identità del segnalante. Quest'ultimo è tenuto a rivelare la propria identità che tuttavia per evitare il rischio di ritorsioni, viene "segregata" e può essere resa nota solo nei casi particolari previsti dalla legge. La legge dispone anche il divieto di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990 e di accesso civico ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013, e disciplina (art. 13) il trattamento dei dati personali effettuato attraverso i c.d. "canali di segnalazione". A quest'ultimo riguardo, è richiamata la disciplina eurounitaria (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR) e nazionale in materia.

Oggetto delle segnalazioni whistleblowing sono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (i.e. della Consob), consistenti in illeciti contabili, amministrativi, civili o penali ed in altre violazioni di norme eurounitarie indicate nell'art. 2, d.lgs. n. 24/2023. Possono essere oggetto di segnalazione, qualora ritenuti lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione, anche gli illeciti penali riconducibili alle molestie sessuali, ai comportamenti discriminatori gravi, alla corruzione, alla frode fiscale e ai reati ambientali, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito sopra indicato. Non possono essere, invece, segnalate lamentele, contestazioni, rivendicazioni, o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente a suoi rapporti individuali di lavoro o di impiego, ovvero inerenti a suoi rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 24/2023).

Informazioni sulle modalità di accesso alla piattaforma sono pubblicate sulla intranet dell'Istituto, nonché esposte e rese facilmente visibili in alcuni locali della Consob e rese accessibili alle persone che, pur non frequentando le sedi della Consob, intrattengono con essa un rapporto giuridico.

Nella segnalazione devono essere indicate, oltre alle generalità del segnalante, le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti che ne sono oggetto. La gestione delle segnalazioni è effettuata dalla Consob in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 e dalle Linee guida di cui alle delibere Anac n. 311 del 12 luglio 2023 e n. 478 del 26 novembre 2025.

Si fa presente che, oltre al canale di segnalazione interna, è possibile ricorrere al canale di segnalazione esterna, di cui è destinataria l'ANAC, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 (art. 6 e seguenti) e dalle relative linee guida Anac.